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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 32554/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 13422-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 2207 [OSCURATO:PERSONA] n.58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] Al, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.134, presso lo [OSCURATO:PERSONA] FIORILLO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 6376/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2014 R.G.N. 100/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Napoli, rigettando il gravame avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'accoglimento della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, in solido, dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Gestione delle [OSCURATO:PERSONA] nei Comuni dell'[OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle differenze retributive dovute, ai sensi dell'art. 2126 c.c., per il lavoro svolto sotto la veste apparente di collaborazione coordinata e continuativa ed in realtà di natura subordinata, dapprima presso il Comune e poi, in esito a trasferimento di attività, presso l'[OSCURATO:PERSONA]; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito da controricorso del Puorro e seguito da controricorso, con tre motivi di ricorso incidentale, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in esito alla fissazione della data per la trattazione in sede camerale del ricorso per cassazione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto anche dal lavoratore, con cui sono state definite le pretese azionate in causa, con accordo esteso anche alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ciò comporta la cessazione della materia del contendere, di cui non resta che dare atto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, come richiesto; P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese del giudizio.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.6.2021.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Maria acoia 11 [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria oggi, ......................... ...................

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 13422-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 2207 [OSCURATO:PERSONA] n.58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] Al, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.134, presso lo [OSCURATO:PERSONA] FIORILLO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 6376/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2014 R.G.N. 100/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Napoli, rigettando il gravame avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'accoglimento della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, in solido, dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Gestione delle [OSCURATO:PERSONA] nei Comuni dell'[OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle differenze retributive dovute, ai sensi dell'art. 2126 c.c., per il lavoro svolto sotto la veste apparente di collaborazione coordinata e continuativa ed in realtà di natura subordinata, dapprima presso il Comune e poi, in esito a trasferimento di attività, presso l'[OSCURATO:PERSONA]; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito da controricorso del Puorro e seguito da controricorso, con tre motivi di ricorso incidentale, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in esito alla fissazione della data per la trattazione in sede camerale del ricorso per cassazione, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto anche dal lavoratore, con cui sono state definite le pretese azionate in causa, con accordo esteso anche alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ciò comporta la cessazione della materia del contendere, di cui non resta che dare atto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, come richiesto; P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.6.2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Maria acoia 11 [OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria oggi, ......................... ...................
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