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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 05253/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1462/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; – intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 870/20, depositata l'8 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con sentenza del 24 luglio 2014 il Tribunale di Palermo ri- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1462/2021 Numero sezionale 1320/2022 Numero di raccolta generale 5253/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 gettò l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo n. 2725/09, emesso il 29 maggio 2009, con cui, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del ramo di azienda relativo alla costruzione e manutenzione di strade dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA], era stato intimato all'opponente il pa- gamento della somma di Euro 154.000,00, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino dell'autostrada A29, commissionati al Castro con contratto di appalto del 4 gennaio 2008; che l'impugnazione proposta dall'Anas è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Palermo con sentenza dell'8 giugno 2020; che avverso la predetta sentenza l'Anas ha proposto ricorso per cassa- zione, per un solo motivo; che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva.

Considerato che, ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, non può considerarsi sufficiente la comunicazione della sen- tenza impugnata, effettuata a mezzo di posta elettronica certificata dal pro- curatore dell'intimata il 10 giugno 2020, in quanto, indipendentemente dalla mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio, della dizione prescritta dallo art. 3-bis, comma quarto, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (introdotto dallo art. 16-quater, comma primo, lett. d), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, con- vertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a sua volta inserito dall'art. 1, comma diciannovesimo, punto 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228), tale comunicazione non è assimilabile alla notificazione effet- tuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 326 cod. proc. civ., avendo avuto luogo, come si evince dalla dizione riportata nell'oggetto del messaggio e dal contenuto di quest'ultimo, al solo fine di ottenere il pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado; che, ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art. 326 cod. proc. civ., occorre infatti una notificazione della sentenza caratterizzata dalla volontà di porre fine al processo, mettendo in moto i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante, con la conseguenza che, ove tale volontà non sussista o comunque non emerga inequivocabilmente, la no- 2 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1462/2021 Numero sezionale 1320/2022 Numero di raccolta generale 5253/2022 tificazione è inidonea a segnare il dies a quo del termine breve, non essendo Data pubblicazione 17/02/2022 sufficiente la mera comunicazione della sentenza, compiuta ad altri fini (cfr. Cass., Sez.

Un., 27/01/2020, n. 1717; Cass., Sez.

I, 25/02/2011, n. 4690); che il ricorso deve ritenersi pertanto tempestivo, trovando applicazione il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubbli- cazione della sentenza impugnata, ed essendo stata la notificazione effettuata l'8 gennaio 2021, ovverosia nell'ultimo giorno utile, avuto riguardo all'appli- cabilità della sospensione prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 117 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E, e degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sostenendo che, nel ritenere efficace la cessione del credito nei confronti di essa ricorrente, in virtù della mancata comunica- zione del relativo rifiuto nel termine previsto dal comma terzo dell'art. 117 cit., la sentenza impugnata ha erroneamente sovrapposto la disciplina dettata da tale disposizione, della quale aveva correttamente escluso l'applicabilità, a quella prevista dalla normativa in tema di contabilità pubblica, che per i rapporti non esauriti subordina l'efficacia della cessione all'adesione dell'Am- ministrazione committente; che il motivo è fondato; che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferi- mento all'art. 26, comma quinto, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (abro- gato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006, ma trasfuso nell'art. 117 di tale decreto, vigente all'epoca in cui si è svolta la vicenda in esame, ed a sua volta abrogato dall'art. 217, comma primo, lett. e), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma riprodotto con modificazioni nell'art. 106, comma tredicesimo, del medesimo decreto), secondo cui tale disposizione, che estendeva ai crediti verso le [OSCURATO:PERSONA] derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52, aventi portata de- rogatoria rispetto alla disciplina dettata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ. ed applicabili a condizione che il cessionario del credito fosse una banca od un 3 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1462/2021 Numero sezionale 1320/2022 Numero di raccolta generale 5253/2022 intermediario finanziario, non ha inteso abrogare le norme speciali che rego-Data pubblicazione 17/02/2022 lavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione, e rendere quindi applicabile, in assenza della predetta condi- zione, la comune disciplina civilistica, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 52 cit., con la conseguenza che, ove il cessionario non rientri tra i soggetti indicati, continua a trovare applicazione la normativa speciale di cui all'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all.

E, nonché, trattandosi di contratto della [OSCURATO:PERSONA], quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 (cfr. Cass., Sez.

I, 24/09/2007, n. 19571); che, nell'applicazione del predetto principio, la sentenza impugnata non ne ha fatto tuttavia buon governo, in quanto, dopo aver precisato che, in base alle norme da ultimo richiamate, «la cessione dei crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per i contratti di appalto in corso, è efficace se effettuata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere a quest'ultima notificata, con relativa adesione della medesima», ha rilevato che nella specie la cessione del credito da parte del Castro in favore della [OSCURATO:SOCIETA], effettuata in conformità delle predette disposizioni, era stata rifiutata dall'Anas in data successiva alla scadenza del termine di quindici giorni pre- visto dall'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 (nel testo, ritenuto applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modificazioni intro- dotte dall'art. 2, comma primo, lett. z), del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152), concludendo pertanto per l'efficacia della cessione nei confronti della commit- tente; che l'onere di rifiutare la cessione entro il predetto termine, posto dal comma terzo dell'art. 117 a carico dell'Amministrazione debitrice che intenda escluderne l'efficacia nei propri confronti, presuppone invece che la cessione, oltre ad essere stata stipulata nelle forme previste dal comma secondo e ad essere stata notificata all'Amministrazione, abbia avuto luogo in favore di uno dei soggetti qualificati indicati dal comma primo, dovendo escludersi, in as- senza di tale condizione, l'applicabilità dell'intera disciplina dettata dalla norma in esame, con la conseguente riespansione dell'operatività di quella dettata dall'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all.

E, richiamato dall'art. 70, terzo comma, del r.d. n. 2440 del 1923, la quale, subordinando l'efficacia 4 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1462/2021 Numero sezionale 1320/2022 Numero di raccolta generale 5253/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 della cessione ad un'espressa adesione dell'Amministrazione, esclude la pos- sibilità di ricollegarla ad una condotta inerte, sia pure protratta nel tempo; che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa com- posizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 3/02/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1462/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; – intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 870/20, depositata l'8 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con sentenza del 24 luglio 2014 il Tribunale di Palermo ri- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1462/2021 Numero sezionale 1320/2022 Numero di raccolta generale 5253/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 gettò l'opposizione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo n. 2725/09, emesso il 29 maggio 2009, con cui, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del ramo di azienda relativo alla costruzione e manutenzione di strade dell'impresa di [OSCURATO:PERSONA], era stato intimato all'opponente il pa- gamento della somma di Euro 154.000,00, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di manutenzione e ripristino dell'autostrada A29, commissionati al Castro con contratto di appalto del 4 gennaio 2008; che l'impugnazione proposta dall'Anas è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Palermo con sentenza dell'8 giugno 2020; che avverso la predetta sentenza l'Anas ha proposto ricorso per cassa- zione, per un solo motivo; che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva. Considerato che, ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, non può considerarsi sufficiente la comunicazione della sen- tenza impugnata, effettuata a mezzo di posta elettronica certificata dal pro- curatore dell'intimata il 10 giugno 2020, in quanto, indipendentemente dalla mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio, della dizione prescritta dallo art. 3-bis, comma quarto, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (introdotto dallo art. 16-quater, comma primo, lett. d), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, con- vertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a sua volta inserito dall'art. 1, comma diciannovesimo, punto 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228), tale comunicazione non è assimilabile alla notificazione effet- tuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 326 cod. proc. civ., avendo avuto luogo, come si evince dalla dizione riportata nell'oggetto del messaggio e dal contenuto di quest'ultimo, al solo fine di ottenere il pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado; che, ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art. 326 cod. proc. civ., occorre infatti una notificazione della sentenza caratterizzata dalla volontà di porre fine al processo, mettendo in moto i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante, con la conseguenza che, ove tale volontà non sussista o comunque non emerga inequivocabilmente, la no- 2 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1462/2021 Numero sezionale 1320/2022 Numero di raccolta generale 5253/2022 tificazione è inidonea a segnare il dies a quo del termine breve, non essendo Data pubblicazione 17/02/2022 sufficiente la mera comunicazione della sentenza, compiuta ad altri fini (cfr. Cass., Sez. Un., 27/01/2020, n. 1717; Cass., Sez. I, 25/02/2011, n. 4690); che il ricorso deve ritenersi pertanto tempestivo, trovando applicazione il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubbli- cazione della sentenza impugnata, ed essendo stata la notificazione effettuata l'8 gennaio 2021, ovverosia nell'ultimo giorno utile, avuto riguardo all'appli- cabilità della sospensione prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 117 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e degli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sostenendo che, nel ritenere efficace la cessione del credito nei confronti di essa ricorrente, in virtù della mancata comunica- zione del relativo rifiuto nel termine previsto dal comma terzo dell'art. 117 cit., la sentenza impugnata ha erroneamente sovrapposto la disciplina dettata da tale disposizione, della quale aveva correttamente escluso l'applicabilità, a quella prevista dalla normativa in tema di contabilità pubblica, che per i rapporti non esauriti subordina l'efficacia della cessione all'adesione dell'Am- ministrazione committente; che il motivo è fondato; che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferi- mento all'art. 26, comma quinto, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (abro- gato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006, ma trasfuso nell'art. 117 di tale decreto, vigente all'epoca in cui si è svolta la vicenda in esame, ed a sua volta abrogato dall'art. 217, comma primo, lett. e), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma riprodotto con modificazioni nell'art. 106, comma tredicesimo, del medesimo decreto), secondo cui tale disposizione, che estendeva ai crediti verso le [OSCURATO:PERSONA] derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52, aventi portata de- rogatoria rispetto alla disciplina dettata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ. ed applicabili a condizione che il cessionario del credito fosse una banca od un 3 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1462/2021 Numero sezionale 1320/2022 Numero di raccolta generale 5253/2022 intermediario finanziario, non ha inteso abrogare le norme speciali che rego-Data pubblicazione 17/02/2022 lavano in precedenza la cessione dei crediti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione, e rendere quindi applicabile, in assenza della predetta condi- zione, la comune disciplina civilistica, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 52 cit., con la conseguenza che, ove il cessionario non rientri tra i soggetti indicati, continua a trovare applicazione la normativa speciale di cui all'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all. E, nonché, trattandosi di contratto della [OSCURATO:PERSONA], quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 (cfr. Cass., Sez. I, 24/09/2007, n. 19571); che, nell'applicazione del predetto principio, la sentenza impugnata non ne ha fatto tuttavia buon governo, in quanto, dopo aver precisato che, in base alle norme da ultimo richiamate, «la cessione dei crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per i contratti di appalto in corso, è efficace se effettuata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere a quest'ultima notificata, con relativa adesione della medesima», ha rilevato che nella specie la cessione del credito da parte del Castro in favore della [OSCURATO:SOCIETA], effettuata in conformità delle predette disposizioni, era stata rifiutata dall'Anas in data successiva alla scadenza del termine di quindici giorni pre- visto dall'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 (nel testo, ritenuto applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modificazioni intro- dotte dall'art. 2, comma primo, lett. z), del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152), concludendo pertanto per l'efficacia della cessione nei confronti della commit- tente; che l'onere di rifiutare la cessione entro il predetto termine, posto dal comma terzo dell'art. 117 a carico dell'Amministrazione debitrice che intenda escluderne l'efficacia nei propri confronti, presuppone invece che la cessione, oltre ad essere stata stipulata nelle forme previste dal comma secondo e ad essere stata notificata all'Amministrazione, abbia avuto luogo in favore di uno dei soggetti qualificati indicati dal comma primo, dovendo escludersi, in as- senza di tale condizione, l'applicabilità dell'intera disciplina dettata dalla norma in esame, con la conseguente riespansione dell'operatività di quella dettata dall'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all. E, richiamato dall'art. 70, terzo comma, del r.d. n. 2440 del 1923, la quale, subordinando l'efficacia 4 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1462/2021 Numero sezionale 1320/2022 Numero di raccolta generale 5253/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 della cessione ad un'espressa adesione dell'Amministrazione, esclude la pos- sibilità di ricollegarla ad una condotta inerte, sia pure protratta nel tempo; che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà, in diversa com- posizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 3/02/2022 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a :
Decreto Cassazione n. 05253/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris