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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35056/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BRE:SCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 750 di ammenda, per la contravvenzione di porto di armi ed oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975 e 530, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt:. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consenti -,i dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze in punto cii fatto, peraltro non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle crt r-fy'n,vrt spese processuali e della somma di euro tremilam:Pla cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BRE:SCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], rideterminandola in mesi quattro e giorni quindici di arresto ed euro 750 di ammenda, per la contravvenzione di porto di armi ed oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 1975 e 530, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt:. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consenti -,i dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze in punto cii fatto, peraltro non scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle crt r-fy'n,vrt spese processuali e della somma di euro tremilam:Pla cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35056/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris