CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18352/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-Ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 46S08 D086B, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Nardo;-Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria, Sez. 1, n. 3755/2018, pronunziata il 27 giugno 2018, depositatail 20 novembre 2018 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso, affidato a ununico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3755/01/18, con laquale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiaratoNumero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/2026l'inammissibilità del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneS.p.A. e riassunto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, edell’appello incidentale proposto dal contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che:- il ricorso in appello era intempestivo in quanto la sentenza diprimo grado era stata ritualmente notificata direttamente a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 novembre 2016 e l’impugnazionerisultava notificata in data 8 maggio 2017 (all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza) e in data 9 maggio 2017 (alcontribuente), in entrambi i casi ben oltre il termine di sessanta giorni dicui all’art. 51, primo comma, D. Lgs. n. 546/1992;- il giudizio interrotto con ordinanza del 25 ottobre 2017 a seguitodello scioglimento delle società del [OSCURATO:PERSONA], era stato riassuntoda Agenzia delle Entrate Riscossione avvalendosi della difesa di unavvocato del libero foro, in violazione dell’art. 11, secondo comma, D.Lgs. n. 546/1992 in forza del quale l’agente di riscossione nei cui confrontiè proposto il ricorso deve stare in giudizio innanzi alla Commissionetributaria solo attraverso propri funzionari, per cui le relative difese eranoinutilizzabili; l’appello incidentale era inammissibile in quanto propostooltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’appello principale.2. Il contribuente si è costituito con controricorso, eccependol’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione e formulandodomanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c.Ha depositato memoria illustrativa, recante costituzione di nuovodifensore a seguito di rinunzia al mandato da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Calvelli. L’avviso di fissazione dell’udienza risulta comunicato a entrambi.3. Il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratoregenerale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l'unico motivo del ricorso, Agenzia delle Entrate Riscossionelamenta violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., degliartt. 16, 38, comma 2, e 51 del D. Lgs. n. 542/1992, 141, 170, 285, 325e 326 cod. proc. civ., deducendo che i giudici territoriali sono incorsi inerror in procedendo, avendo statuito l’idoneità, al fine della decorrenza deltermine breve per la proposizione della impugnazione, della notifica dellasentenza di primo grado effettuata direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione S.p.A., in Cosenza, via [OSCURATO:PERSONA], invece che al suodifensore costituito in giudizio e presso il suo domicilio,conseguentemente affermando la intempestività del ricorso in appelloproposto dalla concessionaria solo in date 8 e 9 maggio 2017, oltre 60giorni dall'epoca della notifica della prima pronuncia (22.11.2016).2. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.È noto che nel processo civile ordinario l’art. 170 cod. proc. civ.prevede che le notificazioni alla parte costituita con un procuratore sieffettuino nei confronti di quest’ultimo, regola che vale anche per lanotificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve perimpugnare, ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ. L’unico motivo di ricorsoerariale assume che tale disciplina sia da applicare anche nel processotributario e comunque che le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 D. Lgs.n. 546/1992 debbano essere interpretate coerentemente con la stessadisciplina, ma tale assunto non può essere condiviso.2.1. Come già affermato da questa Corte (Cass., 13 settembre 2023n. 26416), nel rito tributario occorre infatti considerare, anzitutto, ilprincipio – enunciato, in particolare, dalle sentenze n. 8053 del 7/04/2014e n. 14916 del 20/07/2016 delle Sezioni Unite della Corte, ma che hatrovato poi ampio consenso nella giurisprudenza successiva – secondo ilquale le disposizioni degli artt. 1, comma 2 (I giudici tributari applicanole norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e conNumero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/2026esse compatibili, le norme del codice di procedura civile) e 49, comma 1(Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie siapplicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice diprocedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto) deld.lgs. n. 546 del 1992, relative al processo e alle impugnazioni ingenerale, istituiscono un’autentica specialità del rito tributario,sancendo la prevalenza della norma processuale tributaria, ove esistente,sulla norma processuale ordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in viadel tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità. Di qui, lacontrapposizione con la disposizione di cui all’art. 62, comma 2, delmedesimo decreto legislativo (Al ricorso per cassazione ed al relativoprocedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civilein quanto compatibili con quelle del presente decreto), la quale, per ilgiudizio di cassazione della sentenza della commissione tributariaregionale fa espressamente riferimento all’applicabilità delle norme delcodice di procedura civile, così attribuendo, per questa sola ipotesi, laprevalenza alle norme processuali ordinarie ed escludendo l’esistenza diun giudizio tributario di legittimità, cioè di un giudizio di cassazionespeciale in materia tributaria.2.2. Nel processo tributario, la notificazione della sentenza, dalladata della quale decorre il termine breve per l’appello ai sensi dell’art. 51,comma 1, è regolata dall’art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992; esso, nellaformulazione originaria, prevedeva solo che la notificazione della sentenzadovesse avvenire ai sensi dell’art. 137 e ss. cod. proc. civ.L’art. 38 è stato novellato poi dall’art. 3 del d.l. n. 40 del 2010,convertito, con modificazioni, nella l. n. 73 del 2010, che ha esteso allanotificazione della sentenza le regole generali previste nel processotributario in materia di notificazioni, mediante un rinvio all’art. 16 deld.lgs. 546 del 1992. L’esplicita ratio della riforma del 2010 era lasemplificazione della notificazione ai fini di accelerare la formazione delNumero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/2026giudicato e l’attività di riscossione. Ed in tal senso questa Corte (Cass.13/04/2012, n. 5871) ha evidenziato che si tratta, evidentemente, diuna norma di semplificazione che, com'è nello spirito del processotributario, mira ad agevolare l'agire giuridico del Fisco e del contribuente,analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo, precisandoche la novità normativa era applicabile non solo alla sentenza di primogrado ma anche alla sentenza di appello, atteso che si tratta pursempre di produrre l'effetto di abbreviare la formazione del giudicatoformale sulla sentenza.2.3. Ora, in tema di notificazioni nel processo tributario, l’art. 16,comma 2, in primo luogo rinvia a sua volta all’art. 137 cod. proc. civ.,salve, quanto al luogo di essa, le specifiche previsioni dell’art. 17; l’art.16, comma 3, prevede poi forme alternative di notificazione. Inparticolare, l’art. 16, comma 3, prevede due forme di notificazione c.d.diretta, e che, dunque, possono effettuarsi dalla parte senza il ministerodell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messocomunale e il messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria el'avvocato autorizzato dall'ordine forense: a) la notificazione a mezzodel servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza bustaraccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segnio indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto; b) ovverola notificazione, consentita al solo contribuente, all'ufficio del Ministerodelle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegatoaddetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Le forme di notificazione c.d.diretta previste dall'art. 16, comma 3, sono diverse ed alternative tra loro(Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452 e n. 13453; Cass., Sez. U.,10/01/2020, n. 299), come, del resto, è reso palese dalle specifichemodalità che la norma prescrive, rispettivamente, per ciascuna di esse:nella prima, l'atto in plico senza busta raccomandato è spedito per posta ela prova della ricezione è fornita dall'avviso di ricevimento; nella seconda,Numero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/2026l'atto è consegnato all'impiegato addetto e la prova della consegna èfornita dalla ricevuta sulla copia dell'atto stesso rilasciatadall'impiegato addetto.2.4. Se le forme delle notificazioni sono previste dall’art. 16, l’art.17, richiamato dall’art. 16, comma 2, regola il luogo in cui esse vannofatte e prevede che esse sono fatte, salva la consegna in mani proprie,nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiaratadalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio … (comma 1). Conl’ulteriore precisazione che (l)’indicazione della residenza o della sede el’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi delprocesso (comma 2). La regola circa il luogo della notificazione è quindiche essa debba essere effettuata nel domicilio eletto dalla parte;l’applicazione della regola postula l’avvenuta elezione di domicilio e quindiessa non si applica in caso di mancata elezione; la regola a sua voltasoffre eccezione in caso di consegna a mani proprie.2.5. Non sussistono particolari dubbi circa l’idoneità delle forme dinotificazione diretta di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, siaove avvenuta mediante spedizione di raccomandata sia ove avvenuta conconsegna ad impiegato addetto presso l‘ufficio, a far decorrere il terminebreve per l’appello, posto che lo stesso art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 nonsolo compie un espresso riferimento a tale disposizione ma prevedeanche, come appena evidenziato, che la parte debba depositare nellasegreteria della Corte di giustizia tributaria la copia autentica dellasentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta dideposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaleunitamente all’avviso di ricevimento. In tal senso è ampiagiurisprudenza di questa Corte: Cass. 25/01/2023, n. 2303; Cass.22/06/2018, n. 16554; Cass. 28/02/2018, n. 4616; Cass. 08/11/2017, n.26449; implicitamente in tal senso anche Cass. 07/04/2017, n. 9108laddove aveva ritenuto che ai fini del decorso del termine breve perNumero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/2026impugnare le sentenze, fissato dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamodifica dell'art. 38 dello stesso d.lgs. - per effetto dell'art. 3, comma 1,lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010 -operasse solo a partire dall'entrata in vigore della disposizionenovellatrice, sicché, per l'epoca precedente, la notifica della sentenza deveeffettuarsi ai sensi degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ. e non già ex art. 16del d.lgs. n. 546 del 1992. Cass. 22/04/2015, n. 8151 ha chiaramentespecificato che l’art. 38 attribuisce alla parte interessata la facoltà diavvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportunatra quelle sopra indicate.2.6. Il rinvio contenuto nell’art. 38 alle notificazioni a normadell’art. 16 implica poi necessariamente un rinvio anche all’art. 17,relativo ai luoghi della notificazione, che dall’art. 16 è espressamenterichiamato; tale rinvio, in assenza di alcuna indicazione normativa disegno contrario, deve ritenersi riferito non solo alla necessità che lanotificazione debba effettuarsi nel domicilio eletto o, in mancanza, nellaresidenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzionein giudizio ma anche comprensivo della clausola di salvezza dellaconsegna a mani proprie.Pur in presenza di un orientamento difforme (Cass. 25/05/2007, n.12669; Cass. 17/10/2008, n. 25376, che motiva in considerazione delfatto che la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. sia applicabileal processo tributario per carenza di specifica diversa disposizione neld.lgs. n. 546 del 1992; più di recente Cass. 15/10/2018, n. 25625; Cass.17/09/2019, n. 23066, che però richiama tre precedenti tutti attinenti alprocesso ordinario: Cass. 13/03/2019, n. 7197, Cass. 13/08/2015, n.16804 e Cass. Sez. U., 13/06/2011, n.12898), deve ritenersi che lavalidità della notifica mediante consegna a mani proprie anche in presenzadi elezione di domicilio sia sorretta da ampia e prevalente giurisprudenzadi questa Corte (cfr. Cass., 13/9/2023, n. 26416; Cass. 25/01/2023, n.Numero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/20262303; Cass. 22/06/2018, n. 16554; Cass. 26/02/2016, n. 3795; Cass.24/09/2015, n. 18936; Cass. 26/03/2014, n. 7059; Cass. 07/10/2011, n.2057; Cass. 09/07/2010, n. 16234; Cass. 13/05/2009, n. 10961; Cass.20/04/2007, n. 9381; Cass. 09/03/2007, n. 5504).2.7. La conclusione che le norme processuali del d. lgs. n. 546 del1992 prevalgano su quelle contenute nel codice di rito anche in tema dinotificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breveorigina quindi dalla specialità del processo tributario di merito ed è direttaconseguenza dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014e Cass. n. 14916/2016, che ha espressamente precisato che l’art. 17 ènorma che regola tutte le notificazioni e non solo quelle endoprocessuali).Tale conclusione inoltre trova conferma nella recente Cass., Sez. U.,11/07/2022, n. 21884, la quale, pur focalizzando l’attenzione sullaquestione della notifica effettuata ad ufficio periferico dell’ente impositore,per affermarne l’idoneità ai fini della decorrenza del termine breve, hasvolto alcune considerazioni che, vista la loro stretta conseguenzialità coltema specifico ad essa posto dall’ordinanza interlocutoria, assumonorilevanza ugualmente nomofilattica. Essa, in parte motiva, evidenzia, conriferimento al primo aspetto, come L'originaria formulazione delladisposizione addossava alle parti "l'onere di provvedere direttamente allanotificazione della sentenza alle altre parti a norma dell’art. 137 cod. proc.civ. e segg."; incombente che, nel presupporre la necessariaintermediazione dell'ufficiale giudiziario, si reputava volto alla"salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio dellaformazione del giudicato formale sulla sentenza" (Cass. 28 giugno 2018,n. 16554). Il legislatore della novella del 2010 ha inteso, invece, operareun espresso richiamo all'art. 16 proc. trib. quanto all'onere delle parti "diprovvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti" etanto, quindi, non solo avvalendosi delle forme previste dal codice diprocedura civile, ma anche facendo ricorso alle fattispecie di notificazioneNumero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/2026c.d. diretta consentite dal comma 3 dello stesso art. 16; in relazione alsecondo aspetto, come dalla chiara formulazione dell’art. 17, incoerenza con l’assetto innanzi rammentato, si trae pianamente che, nelprocesso tributario, rispetto alla notificazione della sentenza di primogrado da eseguirsi nel domicilio eletto dalla parte (ovvero, in mancanza dielezione di domicilio, nella residenza o nella sede dichiarata dalla partestessa), prevale, comunque, la facoltà, alternativa, di eseguire lanotificazione con “consegna in mani proprie”, quale modalità che,pertanto, risulta idonea a far decorrere il termine c.d. “breve” perl’impugnazione di cui al citato art. 38. .2.8. In sintesi, l’affermata specialità dell’art. 16 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabili anche in tema di notificazione dellasentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, inquanto richiamati dall’art. 38, ricavabile dalla sua interpretazione letteralee sistematica, rispetto alla disciplina generale del codice di rito, nei terminichiaramente espressi dalle Sezioni Unite del 2016 e richiamati nel 2022,non sembra revocabile in dubbio e merita pertanto di essere ribadita, inassenza di alcuna innovazione nella normativa di riferimento né di alcunanuova argomentazione in senso consapevolmente contrario, rinvenibilinella giurisprudenza successiva.Va quindi richiamato il principio per cui Nel processo tributario lanotificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delleEntrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede amani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del terminebreve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore dellibero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva,anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a maniproprie. (in senso conforme, Cass., n.4222 del 2015; Cass., n.16554/2018, RV – 649202 - 01; Cass., n. 26416/2023, RV – 668899-01).Numero registro generale 3617/2019Numero sezionale 4714/2026Numero di raccolta generale 18352/2026Data pubblicazione 07/06/20263. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essererigettato.4. La domanda formulata dal controricorrente ai sensi dell’art. 96,III comma, c.p.c. va respinta. Come affermato da questa Corte “Laresponsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.,richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede o la colpagrave della parte soccombente, integrata dalla violazione del gradominimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezzao l'inammissibilità della propria difesa, mentre non è sufficiente la merainfondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, non potendosicomprimere il diritto di difesa, sanzionandone l'esercizio puro, nonconnotato da dolo o colpa” (Cass., 11/4/2026, n. 9214, RV 675551-01).5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo, in favore del difensore di partecontroricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ. formulata dal controricorrente.Condanna l’Agenzia ricorrente a pagare le spese del giudizio,liquidandole in euro 13.500,00 per compensi, oltre a euro 200,00 peresborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, sedovuti, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosiantistatario. Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell’art. 94, terzocomma, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]