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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06937/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23803-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.23803/2015 Cron.

Rep.

Ud.21/01/2025 CC -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 15593/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 23803/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 23803/2015 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti il nominativo dell’istante, per mero errore materiale, non è stato riportato nell’incipit del ricorso proposto in data 22.9.2023 con cui era stata impugnata la sentenza n.84/2015 resa dalla Corte di appello di Messina nel giudizio iscritto al n. 1860/2012 R.G.L., pur avendo la ricorrente partecipato al giudizio e rilasciato la procura speciale al difensore con indicazione della sentenza che intendeva impugnare con ricorso per cassazione; la controparte Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso aveva preso posizione anche nei confronti dell’istante; questa Corte di Cassazione nell’emettere l’ordinanza n. 15593/2022 con cui ha deciso il ricorso non ha inserito il nominativo [OSCURATO:PERSONA] tra le parti del procedimento; il successivo giudizio è stato riassunto dinnanzi alla Corte di Appello di Messina anche nei confronti dell’istante ed è stato iscritto al n.554/2022 R.G.; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per provvedere alla correzione dell’errore materiale di cui sopra e va quindi disposto l’inserimento tra le parti ricorrenti delle generalità di [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022; P.Q.M.

Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale e dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022 emessa da questa Corte di Cassazione vengano inserite, tra le parti ricorrenti, le generalità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19.09.1957;nulla per le spese.

Manda l a Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza.

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23803-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.23803/2015 Cron. Rep. Ud.21/01/2025 CC -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 15593/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 23803/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 23803/2015 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.; in effetti il nominativo dell’istante, per mero errore materiale, non è stato riportato nell’incipit del ricorso proposto in data 22.9.2023 con cui era stata impugnata la sentenza n.84/2015 resa dalla Corte di appello di Messina nel giudizio iscritto al n. 1860/2012 R.G.L., pur avendo la ricorrente partecipato al giudizio e rilasciato la procura speciale al difensore con indicazione della sentenza che intendeva impugnare con ricorso per cassazione; la controparte Consorzio per le [OSCURATO:PERSONA] nel proprio controricorso aveva preso posizione anche nei confronti dell’istante; questa Corte di Cassazione nell’emettere l’ordinanza n. 15593/2022 con cui ha deciso il ricorso non ha inserito il nominativo [OSCURATO:PERSONA] tra le parti del procedimento; il successivo giudizio è stato riassunto dinnanzi alla Corte di Appello di Messina anche nei confronti dell’istante ed è stato iscritto al n.554/2022 R.G.; il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per provvedere alla correzione dell’errore materiale di cui sopra e va quindi disposto l’inserimento tra le parti ricorrenti delle generalità di [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022; P.Q.M. Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale e dispone che nell’intestazione dell’ordinanza n. 15593/2022 emessa da questa Corte di Cassazione vengano inserite, tra le parti ricorrenti, le generalità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19.09.1957;nulla per le spese. Manda l a Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza. Così deciso nella
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