Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33144/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letto il certificato di morte dell'imputato fatto pervenire dai difensori di quest'ultimo, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 29 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale grave e minaccia continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di lesione in conseguenza del travisamento della relazione del consulente tecnico di parte.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di minaccia in conseguenza del travisamento delle prove testimoniali.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione con il reato di minaccia e del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'omesso rilievo della estinzione del reato di minaccia per prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la carenza di motivazione con riguardo alle statuizioni civili.

3. I difensori dell'imputato hanno fatto pervenire il certificato di morte del loro assistito, deceduto in Ferrara il 25 agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo precl'usa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letto il certificato di morte dell'imputato fatto pervenire dai difensori di quest'ultimo, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 29 gennaio 2019 del Tribunale di Ferrara che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale grave e minaccia continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di lesione in conseguenza del travisamento della relazione del consulente tecnico di parte. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di minaccia in conseguenza del travisamento delle prove testimoniali. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena per la continuazione con il reato di minaccia e del diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'omesso rilievo della estinzione del reato di minaccia per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la carenza di motivazione con riguardo alle statuizioni civili. 3. I difensori dell'imputato hanno fatto pervenire il certificato di morte del loro assistito, deceduto in Ferrara il 25 agosto 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo precl'usa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'
Sentenza Cassazione n. 33144/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris