Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40190/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 21.3.2016 dal Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo aveva condannato, con attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa.

Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla entità della pena inflitta, da ritenersi eccessiva in quanto determinata in misura superiore al minimo e con riduzione per le generiche in misura inferiore ad un terzo.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo della censura proposta in appello e disattesa in sentenza con ampia ed esaustiva motivazione, che dà conto del rilievo attribuito alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, desunta dai precedenti anche specifici: elementi entrambi giustificativi dello scostamento dal minimo edittale e del riconoscimento delle attenuanti in misura leggermente inferiore al massimo.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso. il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 21.3.2016 dal Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo aveva condannato, con attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla entità della pena inflitta, da ritenersi eccessiva in quanto determinata in misura superiore al minimo e con riduzione per le generiche in misura inferiore ad un terzo. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, reiterativo della censura proposta in appello e disattesa in sentenza con ampia ed esaustiva motivazione, che dà conto del rilievo attribuito alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, desunta dai precedenti anche specifici: elementi entrambi giustificativi dello scostamento dal minimo edittale e del riconoscimento delle attenuanti in misura leggermente inferiore al massimo. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso. il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40190/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris