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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28766/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la correzione della durata della pena che va rideterminata in mesi quattro di reclusione e conferma nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Prato su richiesta dell'imputato ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la pena della reclusione di mesi undici di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo relativo al contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza da cui è possibile evincere che il dispositivo nella partein cui applica la pena di undici mesi si discosta dalla pena richiesta di mesi sei di reclusione, come da richiesta formulata dall'imputato in accordo con il pubblico ministero, riportata peraltro correttamente anche nella motivazione della sentenza in conformità alla richiesta allegata al verbale di udienza, è frutto di un evidente errore materiale, essendo palese ed inequivocabile che l'accordo si è perfezionato ed è stato recepito dal giudice senza modifiche.

Cionondimeno, propone ricorso perché, ove non si dovesse ravvisare la sussistenza di un errore materiale la sentenza sarebbe viziata per mancanza di corrispondenza con la richiesta di pena, e, quindi, ricorribile per cassazione a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Si deve ribadire che il ricorso rivolto ad ottenere una mera correzione di errore materiale è inammissibile, atteso che in tale caso la procedura da seguire è quella prevista dall'art.130 cod. proc. pen.

Ciò perché l'esercizio del potere di rettificazione di errori non determinanti annullamento previsto dall'art. 619 cod. proc. pen. presuppone la presentazione di un ricorso potenzialmente ammissibile, quale non può ritenersi quello presentato al solo scopo di dar luogo alla correzione di un errore materiale, rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 4, 17/01/2014, Rv. 259281) Il ricorso proposto è, invece, ammissibile allorchè con esso si adduca un vizio della sentenza sotto il profilo della mancanza di corrispondenza con la richiesta formulata dall'imputato e si invochi l'annullamento della sentenza.

Effettivamente dalla lettura della sentenza emerge evidente che la decisione è stata adottata in conformità dell'accordo che prevedeva una pena finale di mesi quattro di reclusione (secondo il seguente calcolo: p.b. mesi sei di reclusione, ridotta per il rito a mesi quattro), come da richiesta formulata dall'imputato in accordo con il pubblico ministero, riportata peraltro correttamente anche nella motivazione della sentenza in conformità alla richiesta allegata al verbale di udienza.

Non si tratta perciò di un vizio sostanziale per inosservanza dell'accordo sulla pena, ma di una statuizione errata sotto il profilo materiale che andava e va corretta attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. nel senso voluto dal ricorrente.

22. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Di P.Q.MRicca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 29 LUG 2026 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la correzione della durata della pena che va rideterminata in mesi quattro di reclusione e conferma nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Prato su richiesta dell'imputato ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., la pena della reclusione di mesi undici di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo relativo al contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza da cui è possibile evincere che il dispositivo nella partein cui applica la pena di undici mesi si discosta dalla pena richiesta di mesi sei di reclusione, come da richiesta formulata dall'imputato in accordo con il pubblico ministero, riportata peraltro correttamente anche nella motivazione della sentenza in conformità alla richiesta allegata al verbale di udienza, è frutto di un evidente errore materiale, essendo palese ed inequivocabile che l'accordo si è perfezionato ed è stato recepito dal giudice senza modifiche. Cionondimeno, propone ricorso perché, ove non si dovesse ravvisare la sussistenza di un errore materiale la sentenza sarebbe viziata per mancanza di corrispondenza con la richiesta di pena, e, quindi, ricorribile per cassazione a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve ribadire che il ricorso rivolto ad ottenere una mera correzione di errore materiale è inammissibile, atteso che in tale caso la procedura da seguire è quella prevista dall'art.130 cod. proc. pen. Ciò perché l'esercizio del potere di rettificazione di errori non determinanti annullamento previsto dall'art. 619 cod. proc. pen. presuppone la presentazione di un ricorso potenzialmente ammissibile, quale non può ritenersi quello presentato al solo scopo di dar luogo alla correzione di un errore materiale, rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 4, 17/01/2014, Rv. 259281) Il ricorso proposto è, invece, ammissibile allorchè con esso si adduca un vizio della sentenza sotto il profilo della mancanza di corrispondenza con la richiesta formulata dall'imputato e si invochi l'annullamento della sentenza. Effettivamente dalla lettura della sentenza emerge evidente che la decisione è stata adottata in conformità dell'accordo che prevedeva una pena finale di mesi quattro di reclusione (secondo il seguente calcolo: p.b. mesi sei di reclusione, ridotta per il rito a mesi quattro), come da richiesta formulata dall'imputato in accordo con il pubblico ministero, riportata peraltro correttamente anche nella motivazione della sentenza in conformità alla richiesta allegata al verbale di udienza. Non si tratta perciò di un vizio sostanziale per inosservanza dell'accordo sulla pena, ma di una statuizione errata sotto il profilo materiale che andava e va corretta attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. nel senso voluto dal ricorrente. 22. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Di P.Q.MRicca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 29 LUG 2026 3
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