Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 23243/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32156/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio n. 1711/05/2019 depositata il 20 marzo 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Oggetto: Diniego rimb.

Irpef 2008-09-10-11-12 12– 32156 /2019 – 06/07/2023 MMF Il contribuente, titolare della pensione integrativa Inps, con istanza notificata all’Inps e all’Agenzia delle Entrate,[OSCURATO:PERSONA] I,chiedeva all’Ente di [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di una certificazione attestante il diverso ammontare delle imposte dovute sul trattamento pensionistico complementare percepito(ex art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), onde provvedere poi alla trasmissione della stessa all’ufficio fiscale congiuntamente all’istanza di rimborso delle maggiori somme vers at e rispetto al dovuto.

L e Amministrazion i non forniva no alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

Il contribuente, pertanto, presentava istanza di reclamo/mediazione in sede amministrativa, ex art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che si concludeva negativamente.

Il detto silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Roma, che rigettava le ragioni del contribuente, in ragione di quanto disposto ex art. 23, comma quinto e sesto, d.lgs. n. 252 del 2005.

Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello riformava la sentenza di prime cure, dichiarando dovuto il rimborso.

Insorge il patrono erariale affidandosi a due motivi di ricorso, mentre rimane intimato il contribuente.

In prossimità dell’adunanza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, richiamando recenti arresti di questa Corte.

CONSIDERATO Preliminarmente occorre dare atto che il presente giudizio è collegato al ricorso rgn 20234/2018, definito con ordinanza di questa Corte VI –5, n. 27377/2019.

Vengono spiegati due mezzi di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi quinto e settimo, del d.lgs. n. 252del 2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma secondo, della l. 17 maggio 1999, n. 144, parte ricorrente si duole della pronuncia nella misura in cui non ha considerato la limitazione posta dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 12– 32156 /2019 – 06/07/2023 MMF quanto all'efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare posta dal medesimo decreto, ivi compreso il regime fiscale di cui all'art. 11, comma 6, di questo.

Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c., per violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 252 del 2005, parte ricorrente censura la pronuncia per aver ritenuto priva di rilevanza e decisività la circostanza che il contribuente fosse un ex dipendente pubblico. 2.

Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo.

In materia vige il principio di diritto secondo cui «in tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data.

Ne consegue che per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi — compresa (in relazione al caso in esame) la gestione speciale istituita presso l’INPS (e soppressa dal 1°/01/1999) —è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007».

Il contribuente, come chiarito nel ricorso introduttivo , è titolare di una pensione complementare a carico del Fondo integrativo per i dipendenti Inps,soppresso dal 1° ottobre 1999 ai sensi dell’art. 64 l. n. 144 del 1999.

Pertanto, i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30 settembre 1999 (egli afferma, difatti, che, quale ex dipendente Inps, ex gestione Inpdap, percepisce una pensione integrativa erogata dall’apposito Fondo cumulata con il trattamento pensionistico ordinario e sottoposta a tassazione in ragione dell’87,5%). 12– 32156 /2019 – 06/07/2023 MMF Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez.

U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. 27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453;Cass. 02/04/2020 n. 7653) — occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale — ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».

Pertanto, la C.t.r. ha errato nel riconoscere il diritto del contribuente al rimborso,in ragione del regime fiscale più favorevole di cui all’articolo 11, comma sei, citato; così operando, si è discostata dai principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte (e da ultimo, confermati dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 257 del 2022), cui si ritiene di dare seguito(cfr., infine Cass.

T, ord. n. 11291/2023) . 12– 32156 /2019 – 06/07/2023 MMF

3. In definitiva, merita accoglimento il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e, n on essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte contribuentea pagare le spese di lite del giudizio di legittimità in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32156/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio n. 1711/05/2019 depositata il 20 marzo 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Oggetto: Diniego rimb. Irpef 2008-09-10-11-12 12– 32156 /2019 – 06/07/2023 MMF Il contribuente, titolare della pensione integrativa Inps, con istanza notificata all’Inps e all’Agenzia delle Entrate,[OSCURATO:PERSONA] I,chiedeva all’Ente di [OSCURATO:PERSONA] il rilascio di una certificazione attestante il diverso ammontare delle imposte dovute sul trattamento pensionistico complementare percepito(ex art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252), onde provvedere poi alla trasmissione della stessa all’ufficio fiscale congiuntamente all’istanza di rimborso delle maggiori somme vers at e rispetto al dovuto. L e Amministrazion i non forniva no alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. Il contribuente, pertanto, presentava istanza di reclamo/mediazione in sede amministrativa, ex art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che si concludeva negativamente. Il detto silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Roma, che rigettava le ragioni del contribuente, in ragione di quanto disposto ex art. 23, comma quinto e sesto, d.lgs. n. 252 del 2005. Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello riformava la sentenza di prime cure, dichiarando dovuto il rimborso. Insorge il patrono erariale affidandosi a due motivi di ricorso, mentre rimane intimato il contribuente. In prossimità dell’adunanza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, richiamando recenti arresti di questa Corte. CONSIDERATO Preliminarmente occorre dare atto che il presente giudizio è collegato al ricorso rgn 20234/2018, definito con ordinanza di questa Corte VI –5, n. 27377/2019. Vengono spiegati due mezzi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi quinto e settimo, del d.lgs. n. 252del 2005, in combinato disposto con l’art. 64, comma secondo, della l. 17 maggio 1999, n. 144, parte ricorrente si duole della pronuncia nella misura in cui non ha considerato la limitazione posta dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005 12– 32156 /2019 – 06/07/2023 MMF quanto all'efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare posta dal medesimo decreto, ivi compreso il regime fiscale di cui all'art. 11, comma 6, di questo. Con il secondo motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 3c.p.c., per violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma sesto, del d.lgs. n. 252 del 2005, parte ricorrente censura la pronuncia per aver ritenuto priva di rilevanza e decisività la circostanza che il contribuente fosse un ex dipendente pubblico. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. In materia vige il principio di diritto secondo cui «in tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Ne consegue che per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi — compresa (in relazione al caso in esame) la gestione speciale istituita presso l’INPS (e soppressa dal 1°/01/1999) —è senz’altro inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, in vigore dal 1°/01/2007». Il contribuente, come chiarito nel ricorso introduttivo , è titolare di una pensione complementare a carico del Fondo integrativo per i dipendenti Inps,soppresso dal 1° ottobre 1999 ai sensi dell’art. 64 l. n. 144 del 1999. Pertanto, i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30 settembre 1999 (egli afferma, difatti, che, quale ex dipendente Inps, ex gestione Inpdap, percepisce una pensione integrativa erogata dall’apposito Fondo cumulata con il trattamento pensionistico ordinario e sottoposta a tassazione in ragione dell’87,5%). 12– 32156 /2019 – 06/07/2023 MMF Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass., Sez. U., 22/06/2011, nn. 13642 e 13645 (in senso conforme, a proposito dei criteri di tassazione dei diversi fondi integrativi, ex multis Cass. 27/01/2002, n. 2371; Cass. 11/02/2021, n. 3453;Cass. 02/04/2020 n. 7653) — occupandosi (di materia limitrofa a quella in esame, vale a dire) del trattamento previdenziale degli ex dirigenti Enel iscritti ai fondi pensione denominati PIA e Fondenel, e in particolare della questione, sovrapponibile al tema del decidere di questo giudizio, relativa al regime tributario applicabile in base al diritto intertemporale — ha chiarito che «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». Pertanto, la C.t.r. ha errato nel riconoscere il diritto del contribuente al rimborso,in ragione del regime fiscale più favorevole di cui all’articolo 11, comma sei, citato; così operando, si è discostata dai principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte (e da ultimo, confermati dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 257 del 2022), cui si ritiene di dare seguito(cfr., infine Cass. T, ord. n. 11291/2023) . 12– 32156 /2019 – 06/07/2023 MMF 3. In definitiva, merita accoglimento il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e, n on essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte contribuentea pagare le spese di lite del giudizio di legittimità in favore d
Sentenza Cassazione n. 23243/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris