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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28016/2023

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il 18 marzo 1982; avverso la sentenza n. 3779/2021 della Corte di appello di Bari del 9 novembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 9 novembre 2021 la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della precedente sentenza con la quale, in data 17 marzo 2018, il Tribunale di Foggia, ritenuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto, avente ad oggetto la violazione dell'art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990, per avere egli detenuto illegalmente sostanza stupefacente del tipo hashish in misura pari a gr 63,8363, dalla quale era possibile estrarre n. 2553 dosi medie singole, lo aveva condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, rideterminato la pena inflitta al prevenuto, previo riconoscimento in favore dello stesso delle circostanze attenuanti generiche, in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, con patrocinio del proprio legale di fiducia, il Casolaro, affidando le proprie doglianze a 4 motivi di impugnazione.

Col primo il ricorrente si è doluto, con riferimento al vizio di violazione di legge e di travisamento della prova, del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto dimostrato, sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, il fatto che la sostanza stupefacente di cui al capo cdi imputazione fosse destinata allo spaccio, nulla avendo dichiarato in tale senso il prevenuto, né risultando altre emergenze processuali deponenti verso tale conclusione.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunziata la omessa qualificazione del fatto addebitato al prevenuto, come "uso di gruppo" dello stupefacente, cosa che ne avrebbe eliso la rilevanza penale.

Il terzo motivo di ricorso attiene al vizio di motivazione e di violazione di legge quanto alla esclusione della qualificazione del fatto nell'ambito della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990.

Infine, la quarta censura attiene alla omessa censura in ordine alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il preteso travisamento della prova, per avere, secondo il ricorrente, i giudici del merito tratto argomenti per affermare la responsabilità del prevenuto dalle sue stesse dichiarazioni, definite di tenore confessorio, laddove le stesse non avrebbero avuto tale valenza, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha rilevato che era stato lo stesso Casolaro ad avere dichiarato di avere acquistato la sostanza stupefacente in occasione di una festa da lui organizzata; ora, è ben vero che neppure dal testo della sentenza impugnata risulta che il prevenuto abbia corredato la sua dichiarazione aggiungendovi che avrebbe inteso destinare la sostanza stupefacente al consumo con i partecipanti alla festa da lui organizzata, ma è di tutta evidenza che il collegamento da lui fatto fra i due eventi, l'acquisto dello stupefacente e l'organizzazione del trattenimento, non contestato dalla ricorrente difesa, non poteva essere inteso altrimenti che come atto ad istituire un rapporto funzionale fra le due condotte, non apparendo diversamente spiegabile il motivo per il quale, in sede di convalida dell'arresto per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, il Casolaro avrebbe dovuto comunicare tale sua intenzione privata, laddove la stessa non avesse avuto alcun legame con il motivo per il quale lo stesso era stato arrestato.

Tutto ciò anche a non volere rilevare la coerenza della ritenuta esistenza di un rapporto fra la detenzione dello stupefacente e la volontà dell'imputato di destinare la sostanza in questione al consumo dei partecipanti alla festa da lui organizzata, con la linea difensiva, peraltro infruttuosamente, perseguita dalla ricorrente difesa, volta a ricondurre la detenzione in questione ad un improprio "uso di gruppo" appunto con i partecipanti alla festa in questione.

Non vi è stato, pertanto, alcun travisamento da parte della Corte degli elementi istruttori acquisiti agli atti.

Quanto al secondo motivo, afferente proprio alla invocata irrilevanza penale della detenzione ascritta all'imputato in quanto riferibile ad un preteso "uso di gruppo", si osserva che di siffatta situazione - tale, attraverso la estensione degli effetti ad una pluralità di persone della disciplina sull'uso personale delle sostanze stupefacenti, da limitare le conseguenze pregiudizievoli della detenzione della sostanza stupefacente - non ricorrono le condizioni legittimanti; non vi è, infatti, né la dimostrazione della esistenza del preventivo mandato attribuito dai successivi potenziali consumatori ad un unico soggetto, individuato fra questi ultimi, in ordine alla acquisizione dello stupefacente; né vi è la prova della preventiva attribuzione da parte di costoro al mandatario della necessaria provvista finanziaria per il procacciamento della sostanza in questione, né, infine, vi è la predeterminazione dei potenziali fruitori dello stupefacente (per la necessaria sussistenza di tali condizione, si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 29 maggio 2018, n. 24102).

Anche sotto il descritto profilo, riguardante la esclusione della sussistenza della ipotesi invocata dal ricorrente, la sentenza è esente da censure.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso; è, infatti, ben vero che ai fini della esclusione della fattispecie ora in esame dall'ambito della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, vi è la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, dPR n. 309 del 1990, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 aprile 2020, n. 13115), ma è altrettanto vero che laddove anche uno solo degli indici sintomatici da valutare esuli in maniera macroscopica da quel giudizio di minima offensività che deve caratterizzare il fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, correttamente i giudici del merito lo valorizzano, onde escludere la ricorrenza della figura delittuosa caratterizzata dal più mite trattamento sanzionatorio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 giugno 2015, n. 23945).

Nel caso ora in esame la circostanza che la quantità di sostanza stupefacente detenuta dal Casolaro avrebbe consentito la preparazione di oltre 2500 dosi medie singole, esorbitando tale dato in modo macroscopico da quella quantità, icasticamente descritta come "conteggiabile a decine", che risulta comunemente riconducibile alle ipotesi di lieve entità di detenzione di sostanza stupefacente, legittima pienamente la decisione della Corte pugliese di rigettare il motivo di impugnazione volto, invece, a rivendicare tale valutazione.

Infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso, il cui oggetto risiede nella lagnanza in ordine al trattamento sanzionatorio, ed in particolare sul regime di abbattimento della bena base che la Corte di merito ha ritenuto applicabile al Casolaro, una volta riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche.Va, infatti, rilevato che detta Corte, quantificata la pena base, conformemente a quanto fatto in primo grado, in anni 3 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ha ridotto questa per effetto dell'art. 62 -bis cod. pen. nella misura di 1/6, laddove la stessa poteva essere ridotta "fino ad 1/3", applicando sulla pena in tale modo risultante l'ulteriore abbattimento di 1/3 per effetto della scelta del rito abbreviato.

Osserva il Collegio che nel caso di specie siffatto discostamento dalla massima clemenza possibile è stato giustificato dalla Corte, sia pure in termini piuttosto ellittici, avendo la stessa segnalato come le ragioni che avevano giustificato il riconoscimento del beneficio avevano avuto una blanda valenza dimostrativa della esistenza di un effettivo ravvedimento del prevenuto, posto che, per una verso la sua semplice incensuratezza è fattore di per sé non valorizzabile al fine di cui sopra, mentre la consegna materiale dello stupefacente alle forze dell'ordine era stata sì volontaria, avendo il Casolaro indicato ove il compendio nella sua abitazione era custodito, ma non spontanea, in quanto tale indicazione è stata fornita quando gli agenti operanti già avevano dato corso alle operazioni di perquisizione che, è verosimile ritenere avrebbero condotto al medesimo risultato il cui verificarsi, pertanto, la condotta dell'imputato ha solo accelerato ma non determinato.

Rilevato quanto sopra appare coerente la decisione assunta dalla Corte di appello di Bari con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza ed il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2019, n. 42121); nel caso di specie, infatti, la diminuzione operata, pur non essendo quella massima possibile, non può neppure essere stata applicata in misura irrisoria e tale da, sostanzialmente, neutralizzare l'effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, di tal che l'onere motivazionale può essere considerato assolto, pur nella descritta forma implicita, facendo essa riferimento ai fattori (quali la non spontanea, seppure apprezzabile, consegna dello stupefacente alle forze dell'ordine) deponenti per una non pienamente esaustiva rivalutazione critica da parte dell'imputato del proprio vissuto delittuoso.

Alla infondatezza della impugnazione proposta dal Casolaro segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fg) il 18 marzo 1982; avverso la sentenza n. 3779/2021 della Corte di appello di Bari del 9 novembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 9 novembre 2021 la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della precedente sentenza con la quale, in data 17 marzo 2018, il Tribunale di Foggia, ritenuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto, avente ad oggetto la violazione dell'art. 73, comma 4, del dPR n. 309 del 1990, per avere egli detenuto illegalmente sostanza stupefacente del tipo hashish in misura pari a gr 63,8363, dalla quale era possibile estrarre n. 2553 dosi medie singole, lo aveva condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, rideterminato la pena inflitta al prevenuto, previo riconoscimento in favore dello stesso delle circostanze attenuanti generiche, in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, con patrocinio del proprio legale di fiducia, il Casolaro, affidando le proprie doglianze a 4 motivi di impugnazione. Col primo il ricorrente si è doluto, con riferimento al vizio di violazione di legge e di travisamento della prova, del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto dimostrato, sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, il fatto che la sostanza stupefacente di cui al capo cdi imputazione fosse destinata allo spaccio, nulla avendo dichiarato in tale senso il prevenuto, né risultando altre emergenze processuali deponenti verso tale conclusione. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunziata la omessa qualificazione del fatto addebitato al prevenuto, come "uso di gruppo" dello stupefacente, cosa che ne avrebbe eliso la rilevanza penale. Il terzo motivo di ricorso attiene al vizio di motivazione e di violazione di legge quanto alla esclusione della qualificazione del fatto nell'ambito della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990. Infine, la quarta censura attiene alla omessa censura in ordine alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il preteso travisamento della prova, per avere, secondo il ricorrente, i giudici del merito tratto argomenti per affermare la responsabilità del prevenuto dalle sue stesse dichiarazioni, definite di tenore confessorio, laddove le stesse non avrebbero avuto tale valenza, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha rilevato che era stato lo stesso Casolaro ad avere dichiarato di avere acquistato la sostanza stupefacente in occasione di una festa da lui organizzata; ora, è ben vero che neppure dal testo della sentenza impugnata risulta che il prevenuto abbia corredato la sua dichiarazione aggiungendovi che avrebbe inteso destinare la sostanza stupefacente al consumo con i partecipanti alla festa da lui organizzata, ma è di tutta evidenza che il collegamento da lui fatto fra i due eventi, l'acquisto dello stupefacente e l'organizzazione del trattenimento, non contestato dalla ricorrente difesa, non poteva essere inteso altrimenti che come atto ad istituire un rapporto funzionale fra le due condotte, non apparendo diversamente spiegabile il motivo per il quale, in sede di convalida dell'arresto per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente, il Casolaro avrebbe dovuto comunicare tale sua intenzione privata, laddove la stessa non avesse avuto alcun legame con il motivo per il quale lo stesso era stato arrestato. Tutto ciò anche a non volere rilevare la coerenza della ritenuta esistenza di un rapporto fra la detenzione dello stupefacente e la volontà dell'imputato di destinare la sostanza in questione al consumo dei partecipanti alla festa da lui organizzata, con la linea difensiva, peraltro infruttuosamente, perseguita dalla ricorrente difesa, volta a ricondurre la detenzione in questione ad un improprio "uso di gruppo" appunto con i partecipanti alla festa in questione. Non vi è stato, pertanto, alcun travisamento da parte della Corte degli elementi istruttori acquisiti agli atti. Quanto al secondo motivo, afferente proprio alla invocata irrilevanza penale della detenzione ascritta all'imputato in quanto riferibile ad un preteso "uso di gruppo", si osserva che di siffatta situazione - tale, attraverso la estensione degli effetti ad una pluralità di persone della disciplina sull'uso personale delle sostanze stupefacenti, da limitare le conseguenze pregiudizievoli della detenzione della sostanza stupefacente - non ricorrono le condizioni legittimanti; non vi è, infatti, né la dimostrazione della esistenza del preventivo mandato attribuito dai successivi potenziali consumatori ad un unico soggetto, individuato fra questi ultimi, in ordine alla acquisizione dello stupefacente; né vi è la prova della preventiva attribuzione da parte di costoro al mandatario della necessaria provvista finanziaria per il procacciamento della sostanza in questione, né, infine, vi è la predeterminazione dei potenziali fruitori dello stupefacente (per la necessaria sussistenza di tali condizione, si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 29 maggio 2018, n. 24102). Anche sotto il descritto profilo, riguardante la esclusione della sussistenza della ipotesi invocata dal ricorrente, la sentenza è esente da censure. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso; è, infatti, ben vero che ai fini della esclusione della fattispecie ora in esame dall'ambito della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, vi è la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, dPR n. 309 del 1990, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 aprile 2020, n. 13115), ma è altrettanto vero che laddove anche uno solo degli indici sintomatici da valutare esuli in maniera macroscopica da quel giudizio di minima offensività che deve caratterizzare il fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, correttamente i giudici del merito lo valorizzano, onde escludere la ricorrenza della figura delittuosa caratterizzata dal più mite trattamento sanzionatorio (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 giugno 2015, n. 23945). Nel caso ora in esame la circostanza che la quantità di sostanza stupefacente detenuta dal Casolaro avrebbe consentito la preparazione di oltre 2500 dosi medie singole, esorbitando tale dato in modo macroscopico da quella quantità, icasticamente descritta come "conteggiabile a decine", che risulta comunemente riconducibile alle ipotesi di lieve entità di detenzione di sostanza stupefacente, legittima pienamente la decisione della Corte pugliese di rigettare il motivo di impugnazione volto, invece, a rivendicare tale valutazione. Infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso, il cui oggetto risiede nella lagnanza in ordine al trattamento sanzionatorio, ed in particolare sul regime di abbattimento della bena base che la Corte di merito ha ritenuto applicabile al Casolaro, una volta riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche.Va, infatti, rilevato che detta Corte, quantificata la pena base, conformemente a quanto fatto in primo grado, in anni 3 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ha ridotto questa per effetto dell'art. 62 -bis cod. pen. nella misura di 1/6, laddove la stessa poteva essere ridotta "fino ad 1/3", applicando sulla pena in tale modo risultante l'ulteriore abbattimento di 1/3 per effetto della scelta del rito abbreviato. Osserva il Collegio che nel caso di specie siffatto discostamento dalla massima clemenza possibile è stato giustificato dalla Corte, sia pure in termini piuttosto ellittici, avendo la stessa segnalato come le ragioni che avevano giustificato il riconoscimento del beneficio avevano avuto una blanda valenza dimostrativa della esistenza di un effettivo ravvedimento del prevenuto, posto che, per una verso la sua semplice incensuratezza è fattore di per sé non valorizzabile al fine di cui sopra, mentre la consegna materiale dello stupefacente alle forze dell'ordine era stata sì volontaria, avendo il Casolaro indicato ove il compendio nella sua abitazione era custodito, ma non spontanea, in quanto tale indicazione è stata fornita quando gli agenti operanti già avevano dato corso alle operazioni di perquisizione che, è verosimile ritenere avrebbero condotto al medesimo risultato il cui verificarsi, pertanto, la condotta dell'imputato ha solo accelerato ma non determinato. Rilevato quanto sopra appare coerente la decisione assunta dalla Corte di appello di Bari con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza ed il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2019, n. 42121); nel caso di specie, infatti, la diminuzione operata, pur non essendo quella massima possibile, non può neppure essere stata applicata in misura irrisoria e tale da, sostanzialmente, neutralizzare l'effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, di tal che l'onere motivazionale può essere considerato assolto, pur nella descritta forma implicita, facendo essa riferimento ai fattori (quali la non spontanea, seppure apprezzabile, consegna dello stupefacente alle forze dell'ordine) deponenti per una non pienamente esaustiva rivalutazione critica da parte dell'imputato del proprio vissuto delittuoso. Alla infondatezza della impugnazione proposta dal Casolaro segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
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