CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2024
Cassazione n. 34519/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.I.137/20 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il possesso ingiustificato di 7 grimaldelli, strumenti atti allo scasso. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per Cassazione deducendo cinque motivi in relazione a: - manifesta illogicità dell'ordinanza con cui il giudice ha ritenuto superflua la visione del corpo di reato per indisponibilità dello stesso; - manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza delle trascrizioni stenotipiche dell'udienza istruttoria; - violazione di legge sulla sussistenza del fatto e sulla ragionevolezza del dubbio in relazione al principio in dubio pro reo; - mancanza di motivazione sulla offensività in concreto della condotta e della motivazione sul punto; - manifesta illogicità e violazione di legge sulla motivazione e sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa della non manifesta infondatezza delle doglianze, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. 2. Il primo motivo è infondato: l'esame del corpo del reato è una attività che mira a consentire al giudice ed alle parti la conoscenza diretta della res per valutarne caratteristiche, funzionamento e pertinenza alla condotta oggetto dell'imputazione. Essa può essere condotta in udienza alla presenza delle parti, per una verifica coram populo, o nel chiuso della camera di consiglio ai fini della deliberazione, ma è rimessa in ogni modo alla valutazione discrezionale del giudice che, in relazione alle specificità del caso concreto, può ritenerla necessaria o meno, opportuna o meno (Sez. 2, n. 14743 del 11/01/20241 Mbengue, Rv. 286205 -01). La Corte, onde procedere alla decisione del motivo, che ha natura procedurale e che quindi consente alla Corte l'accesso al fascicolo e l'esame degli atti (in tal senso, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), ha potuto verificare che all'udienza 16 dicembre 2021, l'esibizione e l'esame del corpo di reato, inizialmente ammesso su richiesta della parte, nonostante l'opposizione del pubblico ministero, che evidentemente riteneva l'esame non necessario, è stato ritenuto superfluo a seguito del mancato rinvenimento del corpo di reato in Cancelleria. La decisione giudiziale vitiatur sed non vitiat pur affetta da una evidente e ineludibile contraddizione, non è tale da viziare il giudizio sulla responsabilità né quello sulla natura e caratteristiche degli strumenti atti allo scasso, desumibile aliunde ed in particolare dalle descrizioni fornite dai testimoni e dalla documentazione in atti, richiamata anche dalla sentenza di appello. La presenza dell'evidente contraddizione, non affrontata adeguatamente nella sentenza di appello, che ha preferito concentrarsi piuttosto sul tema della sufficienza probatoria per la affermazione di responsabilità, rende il motivo infondato, piuttosto che manifestamente infondato, con la conseguenza che non è preclusa in questa sede la verifica di eventuali cause di estinzione del reato (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000»mp. D.L.,Ftv. 217266 - 01), in particolare della prescrizione dello stesso, intervenuta, in assenza di rilevanti fattori sospensivi, il 6 luglio 2023. 3. La natura preliminare ed assorbente della questione appena affrontata e risolta, dispensa la Corte dall'esame delle ulteriori. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 10 maggio 2024 Il