CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 10124/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bolzano del 17/02/2022; letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bolzano con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 17 febbraio 2022 (motivazione depositata il successivo 20 maggio), ritenuta la continuazione del reato oggetto del giudizio (art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto 100,22 grammi di cocaina) con quello giudicato con sentenza divenuta irrevocabile 1'8 gennaio 2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di cinque anni di reclusione ed euro 20.000 di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge per "mancata valutazione autonoma dei fatti contestati rispetto alla richiesta delle parti". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto propone censure non consentite. 2. Anche a prescindere dalla genericità della doglianza, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. 2.1. Invece, dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2797E1 - 01), ovvero in relazione agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 28:3943 - 01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 gennaio 2024 (e;Il onsigliere 5 ten ye [OSCURATO:PERSONA] id nte [OSCURATO:PERSONA] cc' Giorgio F, delbo r",