CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto in abitazione aggravato; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadrò probatorio operata dalla Corte di merito e in relazione alla riqualificazione del reato di violazione di domicilio in quello di tentato furto; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito in relazione alla qualificazione dei fatti come tentato furto aggravato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il