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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 17076/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20000-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - CalltrOliC017'ClIte - avverso la sentenza n. 1213/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Alessandria, ove erano parzialmente apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di responsabilità del socio occulto; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si propone censura ex art. art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, nella sostanza lamentando consistere la motivazione della gravata sentenza in un coacervo di espressioni inconciliabili; che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il Ric. 2020 n. 20000 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio detidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018); che la sentenza in oggetto ritiene l'impianto impositivo fondato su inammissibile palco di doppie imposizioni, peraltro semplici e non qualificate, donde non ricorre il lamentato vizio di motivazione apparente; che con il secondo motivo si muove censura ex art. 360 n. 3 per violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c.; nonché dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973 per aver ritenuto la CTR non fosse legittimo presumere il riparto fra i soci dell'utile extracontabile accertato in capo alla società a ristretta base azionaria, oltre a non ritenere provata la qualifica di socio occulto in capo alla sig.a [OSCURATO:PERSONA], non ostanti gli indizi che conducono all'a ectio societatir, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come nel sistema processuale non esista il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a Ric. 2020 n. 20000 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass., 01/08/2019, n. 20748).

Infatti, la sussistenza nell'ordinamento del cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», è stata esclusa in quanto: « a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015)» (Cass., 16/06/2017, n. 15003, in motivazione, al § 3)." (Cfr. Cass.

V, 16/12/2019, n. 33042); che, altresì, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass.

V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n.

Ric. 2020 n. 20000 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -4- 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass.

VI — 5 n. 24820/2021).

In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519); che, nella fattispecie, la CTR non si è attenuta a questi principi; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Piemonte, in diversa composizione, cui demanda altres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20000-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - CalltrOliC017'ClIte - avverso la sentenza n. 1213/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Alessandria, ove erano parzialmente apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di responsabilità del socio occulto; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si propone censura ex art. art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, nella sostanza lamentando consistere la motivazione della gravata sentenza in un coacervo di espressioni inconciliabili; che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il Ric. 2020 n. 20000 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio detidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018); che la sentenza in oggetto ritiene l'impianto impositivo fondato su inammissibile palco di doppie imposizioni, peraltro semplici e non qualificate, donde non ricorre il lamentato vizio di motivazione apparente; che con il secondo motivo si muove censura ex art. 360 n. 3 per violazione degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c.; nonché dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973 per aver ritenuto la CTR non fosse legittimo presumere il riparto fra i soci dell'utile extracontabile accertato in capo alla società a ristretta base azionaria, oltre a non ritenere provata la qualifica di socio occulto in capo alla sig.a [OSCURATO:PERSONA], non ostanti gli indizi che conducono all'a ectio societatir, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire come nel sistema processuale non esista il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a Ric. 2020 n. 20000 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass., 01/08/2019, n. 20748). Infatti, la sussistenza nell'ordinamento del cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», è stata esclusa in quanto: « a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata — a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015)» (Cass., 16/06/2017, n. 15003, in motivazione, al § 3)." (Cfr. Cass. V, 16/12/2019, n. 33042); che, altresì, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. Ric. 2020 n. 20000 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI — 5 n. 24820/2021). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519); che, nella fattispecie, la CTR non si è attenuta a questi principi; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Piemonte, in diversa composizione, cui demanda altres
Sentenza Cassazione n. 17076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris