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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 23400/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 24867/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4, Costalta di san Pietro di Cadore (BL) rap- presentato e difeso, giusta procura speciale a margine del CY kt ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, \(eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via G. Avezzana n.3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residente in (31014) [OSCURATO:PERSONA] (TV), via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresen- tata, difesa ed assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Udine elettivamente domiciliata presso il suo studio in (33100) Udine (UD), Piazzetta del Lionello n. 8, giusta _7 _ procura speciale allegata al controricorso resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 2116/2016 della CORTE D'APPELLO di Venezia, depositata il 23/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procu- ratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria della resistente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA] conveniva Sonia de Villa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Belluno, sez. di- staccata di Pieve di Cadore, per domandare lo scioglimento della comunione relativa ad un fabbricato in Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore.

La convenuta [OSCURATO:PERSONA], l'unica ri- tualmente costituitasi, non si opponeva alla richiesta avver- -i - sana (pur contestando i criteri di divisione), ma chiedeva di estendere la domanda anche ad altri beni appartenenti alle controparti, pervenuti a titolo di successione mortis causa.

Sollecitava, pertanto, la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA]- tin, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Procedutosi all'integrazione del contraddittorio e nella con- tumacia dei nuovi chiamati, in esito ad una consulenza tec- nica d'ufficio ed alla redazione di un progetto divisionale, si costituiva [OSCURATO:PERSONA], sollecitando una revisione dell'elaborato peritale.

Con sentenza non definitiva n°225 del 2014, il giudice adito (respinta l'eccezione di violazione del disposto di cui all'art. 789 c.p.c.) dichiarava lo sciogli- mento della comunione fra le parti, compensava le spese di lite - gravando però [OSCURATO:PERSONA] di quelle relative alle due CTU integrative nonché delle spese legali delle due con- troparti costituite - e disponeva con una contestuale ordi- nanza per il sorteggio dei lotti.

Con atto di citazione notificato 1'8 gennaio 2015 avverso la predetta pronunzia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], af- fidandosi ad otto motivi.

Con comparsa depositata 1'8 mag- gio 2015 resisteva la sola [OSCURATO:PERSONA] (quale avente causa del defunto [OSCURATO:PERSONA]), sollecitando il rigetto del gravame avversario.

Così radicatosi il contraddittorio, con sentenza n. 2116 del - 4 - 23 settembre 2016 la Corte d'Appello di Venezia respingeva l'impugnazione.

Con ricorso notificato il 24 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, per mezzo di cinque motivi.

Nel presente giudizio si è costi- tuita la sola [OSCURATO:PERSONA], concludendo per la declarato- ria di inammissibilità, improponibilità o infondatezza del ri- corso avversario.

In prossimità dell'udienza pubblica, la controricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente rileva la nullità della sen- tenza di appello, per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 132 comma 2^ n. 4 c.p.c., giacché nes- suna delle censure mosse dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata vera- mente ed effettivamente affrontata dalla Corte territoriale.

La doglianza è fondata.

Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Supre- ma Corte, a seguito della modifica legislativa dell'art. 360 n.5 c.p.c., la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, ben- ché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, poiché recante argomenta- zioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mento seguito dal giudice per la formazione del proprio 5 - convincimento (Sez.

U, n. 22232 del 3 novembre 2016; Sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020).

In particolare, si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giu- dice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gra- vame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Sez. 1, n. 16057 del 18 giugno 2018).

Nel caso di specie, l'allora appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto alla sentenza del Tribunale specifiche censure, ri- spetto alla mancata indicazione dei criteri metodologici e dei riferimenti concreti posti a base della valutazione ed alla mancata effettività della divisione estimativa dei compendi da dividere, rispetto alla mancata individuazione dei beni ed alla mancata verifica ed accertamento degli stessi, della loro consistenza e della loro regolarità e legittimità, rispetto alla mancata considerazione delle normative igienico sanitarie ed edilizie nella valutazione dei beni e nella formazione dei lotti, rispetto alla mancata valutazione della "non comoda divisibilità" di alcuni beni e del pregiudizio economico del frazionamento nonché della sua inattuabilità, rispetto alla mancata valutazione dello stato di fatto dei beni, alla man- cata valutazione dell'esistenza di un possesso consolidato di alcuni beni da parte di terzi, con la formazione di lotti fittizi e di frazionamenti rimessi alla volontà di terzi, alla mancata valutazione della situazione della comunione ordinaria dei mappali 1105 e 1107 ed all'impossibilità di trascrivere la sentenza ed il progetto divisionale.

A fronte di tutto ciò, la Corte d'appello ha laconicamente motivato, con un mero richiamo alle conclusioni della sen- tenza di primo grado, circa la condivisione della stima dei beni e della formazione delle quote, come operata dal CTU, affermando che "la prima è stata eseguita sulla base della concreta situazione di mercato, in relazione allo stato do- cumentato dei beni, mentre la seconda ha tenuto conto del- la sostanziale divisione di fatto operata dai condividenti ed, ancor prima, dei loro danti causa, con esecuzione pure di opere manutentive da parte di ciascun assegnatario di fat- to".

La pressoché totale carenza di risposte ai mezzi di gravame mostra come la Corte d'Appello abbia altresì errato nel con- siderare che il thema decidendum si esaurisse con la prete- sa violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c.

Invero, occorre ricordare che il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intra- prendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti - 7 - dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modifi- care, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e ri- chiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o con- giunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (Sez.

II, n. 15926 del 13 giugno 2019).

In ogni caso, il vizio della sentenza impugnata consiste nel mancato, effettivo esame delle contestazioni dell'odierno ri- corrente, mediante una motivazione assiomatica, che non consente di comprendere i passaggi del procedimento logico seguito.

Restano necessariamente assorbiti gli ulteriori motivi.

In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento dei rimanenti; la sentenza impugnata va cassata con riferi- mento alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re- stanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censu- ra accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legit- timità, ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 24867/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CF. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4, Costalta di san Pietro di Cadore (BL) rap- presentato e difeso, giusta procura speciale a margine del CY kt ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Belluno, \(eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via G. Avezzana n.3 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residente in (31014) [OSCURATO:PERSONA] (TV), via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresen- tata, difesa ed assistita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Udine elettivamente domiciliata presso il suo studio in (33100) Udine (UD), Piazzetta del Lionello n. 8, giusta _7 _ procura speciale allegata al controricorso resistente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 2116/2016 della CORTE D'APPELLO di Venezia, depositata il 23/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procu- ratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria della resistente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA] conveniva Sonia de Villa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Belluno, sez. di- staccata di Pieve di Cadore, per domandare lo scioglimento della comunione relativa ad un fabbricato in Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore. La convenuta [OSCURATO:PERSONA], l'unica ri- tualmente costituitasi, non si opponeva alla richiesta avver- -i - sana (pur contestando i criteri di divisione), ma chiedeva di estendere la domanda anche ad altri beni appartenenti alle controparti, pervenuti a titolo di successione mortis causa. Sollecitava, pertanto, la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA]- tin, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Procedutosi all'integrazione del contraddittorio e nella con- tumacia dei nuovi chiamati, in esito ad una consulenza tec- nica d'ufficio ed alla redazione di un progetto divisionale, si costituiva [OSCURATO:PERSONA], sollecitando una revisione dell'elaborato peritale. Con sentenza non definitiva n°225 del 2014, il giudice adito (respinta l'eccezione di violazione del disposto di cui all'art. 789 c.p.c.) dichiarava lo sciogli- mento della comunione fra le parti, compensava le spese di lite - gravando però [OSCURATO:PERSONA] di quelle relative alle due CTU integrative nonché delle spese legali delle due con- troparti costituite - e disponeva con una contestuale ordi- nanza per il sorteggio dei lotti. Con atto di citazione notificato 1'8 gennaio 2015 avverso la predetta pronunzia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], af- fidandosi ad otto motivi. Con comparsa depositata 1'8 mag- gio 2015 resisteva la sola [OSCURATO:PERSONA] (quale avente causa del defunto [OSCURATO:PERSONA]), sollecitando il rigetto del gravame avversario. Così radicatosi il contraddittorio, con sentenza n. 2116 del - 4 - 23 settembre 2016 la Corte d'Appello di Venezia respingeva l'impugnazione. Con ricorso notificato il 24 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza di secondo grado, per mezzo di cinque motivi. Nel presente giudizio si è costi- tuita la sola [OSCURATO:PERSONA], concludendo per la declarato- ria di inammissibilità, improponibilità o infondatezza del ri- corso avversario. In prossimità dell'udienza pubblica, la controricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente rileva la nullità della sen- tenza di appello, per motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 132 comma 2^ n. 4 c.p.c., giacché nes- suna delle censure mosse dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata vera- mente ed effettivamente affrontata dalla Corte territoriale. La doglianza è fondata. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Supre- ma Corte, a seguito della modifica legislativa dell'art. 360 n.5 c.p.c., la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, ben- ché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, poiché recante argomenta- zioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragiona- mento seguito dal giudice per la formazione del proprio 5 - convincimento (Sez. U, n. 22232 del 3 novembre 2016; Sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020). In particolare, si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giu- dice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gra- vame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Sez. 1, n. 16057 del 18 giugno 2018). Nel caso di specie, l'allora appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto alla sentenza del Tribunale specifiche censure, ri- spetto alla mancata indicazione dei criteri metodologici e dei riferimenti concreti posti a base della valutazione ed alla mancata effettività della divisione estimativa dei compendi da dividere, rispetto alla mancata individuazione dei beni ed alla mancata verifica ed accertamento degli stessi, della loro consistenza e della loro regolarità e legittimità, rispetto alla mancata considerazione delle normative igienico sanitarie ed edilizie nella valutazione dei beni e nella formazione dei lotti, rispetto alla mancata valutazione della "non comoda divisibilità" di alcuni beni e del pregiudizio economico del frazionamento nonché della sua inattuabilità, rispetto alla mancata valutazione dello stato di fatto dei beni, alla man- cata valutazione dell'esistenza di un possesso consolidato di alcuni beni da parte di terzi, con la formazione di lotti fittizi e di frazionamenti rimessi alla volontà di terzi, alla mancata valutazione della situazione della comunione ordinaria dei mappali 1105 e 1107 ed all'impossibilità di trascrivere la sentenza ed il progetto divisionale. A fronte di tutto ciò, la Corte d'appello ha laconicamente motivato, con un mero richiamo alle conclusioni della sen- tenza di primo grado, circa la condivisione della stima dei beni e della formazione delle quote, come operata dal CTU, affermando che "la prima è stata eseguita sulla base della concreta situazione di mercato, in relazione allo stato do- cumentato dei beni, mentre la seconda ha tenuto conto del- la sostanziale divisione di fatto operata dai condividenti ed, ancor prima, dei loro danti causa, con esecuzione pure di opere manutentive da parte di ciascun assegnatario di fat- to". La pressoché totale carenza di risposte ai mezzi di gravame mostra come la Corte d'Appello abbia altresì errato nel con- siderare che il thema decidendum si esaurisse con la prete- sa violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. Invero, occorre ricordare che il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intra- prendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti - 7 - dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modifi- care, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e ri- chiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o con- giunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (Sez. II, n. 15926 del 13 giugno 2019). In ogni caso, il vizio della sentenza impugnata consiste nel mancato, effettivo esame delle contestazioni dell'odierno ri- corrente, mediante una motivazione assiomatica, che non consente di comprendere i passaggi del procedimento logico seguito. Restano necessariamente assorbiti gli ulteriori motivi. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento dei rimanenti; la sentenza impugnata va cassata con riferi- mento alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re- stanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censu- ra accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legit- timità, ad
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