CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa di condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente propone ricorso, affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al numero di dosi di sostanza stupefacente, di elevata qualità ( 20 dosi medie singole di cocaina e 36 di crack), detenute in una nota piazza di spaccio nel pieno della notte, nonché ai precedenti penali per detenzione illegale di armi, lesioni personali, minaccia, atti persecutori, ritenendo congrua la pena e non suscettibile di ulteriori riduzioni. La doglianza concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è invece aspecifica. Pertanto, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez.5, n 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIN CANC5j::11JERIA 2 8 LUG 2026 L'ASSISTEN Dott.ssa I(' IY1? jzi-Adun