CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto gravemente indiziato dei delitti previsti dagli artt. 74- 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 2, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 46). Nell'ambito di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti Procopio, che avrebbe avuto ai propri vertici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] c.I. 87 e [OSCURATO:PERSONA], Procopio sarebbe stato incaricato da Papaleo di gestire lo spaccio nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Procopio articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione al reato associativo; il provvedimento sarebbe viziato per non avere adeguatamente considerato gli assunti difensivi volti a dimostrare che nei riguardi di Procopio potesse al più configurarsi un concorso in molteplici episodi "spaccio" di sostanze stupefacenti, ma non anche la consapevolezza e volontà di far parte di un più ampio circuito associativo organizzato. Procopio sarebbe stato uno spacciatore con un proprio rapporto di fiducia con [OSCURATO:PERSONA], presso il cui bar lavorava, ma non un componente di un'associazione criminale, di cui, avrebbe ignorato la struttura. In tal senso non assumerebbe decisivo rilievo gli elementi valorizzati dal Tribunale per formulare il giudizio di gravità indiziaria quali la serialità delle condotte, i contatti continui con gli altri sodali, la tendenza dell'indagato a "gravitare" nel bar [OSCURATO:PERSONA]- di proprietà dello stesso Papaleo e gestito dal di lui cognato- , ritenuto base logistica e punto di riferimento per lo spaccio di droga. 2.2. Con il secondo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale non avrebbe fornito adeguata risposta agli assunti difensivi secondo cui il quadro indiziario sarebbe stato fatto discendere da captazioni dal contenuto non univoco ed interpretate in modo assertivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva, ritenuto sussistente senza tuttavia tenere conto del lasso di tempo trascorso tra la commissione dell'ultimo episodio criminoso attribuito a Procopio ( 30 novembre - 2 dicembre 2018) e l'applicazione della misura custodiale. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui lo stesso Tribunale ha escluso una ripresa di contatti del ricorrente con l'ambiente nell'ambito del quale i fatti di causa sarebbero stati commessi. 3. Sono stati presentati motivi aggiunti con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Il Tribunale, con una puntuale motivazione, esente da illogicità manifeste, ha:a) ricostruito la genesi, la struttura, l'organizzazione del sodalizio - la cui esistenza non è stata nemmeno contestata- la composizione soggettiva, i ruoli che ognuno dei componenti del gruppo avrebbe ricoperto (pagg. 3-4 ordinanza impugnata); b) spiegato, quanto alla condotta partecipativa ed al ruolo attribuito all'indagato, come, diversamente dagli assunti difensivi, gli esiti delle conversazioni intercettate non siano affatto equivoci se lette nel contesto generale delle emergenze investigative, atteso che Procopio - che aveva rapporti con gli altri coindagati e, in particolar modo, con Iannone, che coadiuvava nell'occultamento della droga- lavorava presso il bar, gestito da Papaleo, che costituiva la base logistica del gruppo, nei cui pressi vi era l'appartamento in cui era custodita la sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], arrestato dopo che le forze dell'ordine avevano monitorato un "andirivieni" proprio dall'immobile al bar presso cui lavorava il ricorrente; c) rivisitato, alla luce del contesto indicato, il contenuto delle conversazioni intercettate aventi ad oggetto i singoli reati fine attribuiti all'indagato e la sua partecipazione all'attività di spaccio; d) chiarito come Procopio, in una conversazione (n. 17796), proponesse al suo interlocutore di prelevare sostanza stupefacente per poi custodirla proprio nell'appartamento di Macrillò, di cui si è detto, e come proprio detto elemento confermi il coinvolgimento dell'indagato nella organizzazione criminale; e) indicato una serie di elementi - gli stessi presi in considerazione dall'indagato nel ricorso - che, lungi dall'essere probatoriamente neutri, colorano di significato penalmente rilevante i comportamenti del ricorrente perché sono, da una parte, significativi di un apporto- quello dell'indagato- affatto occasionale, e, dall'altra, rivelatori della completa conoscenza del contesto organizzato in cui Procopio operava; f) spiegato, quanto alle esigenze cautelari, come, al di là del tempo decorso, non siano emersi elementi per neutralizzare la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto soprattutto dei rapporti tra l'indagato e Papaleo, soggetto, quest'ultimo, di elevato spessore criminale legato alla associazione mafiosa denominata n'drangheta. 3. Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto dall'indagato che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni portate alla cognizione del Tribunale e da questi motivatamente disattese, ovvero a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi indiziari, e, soprattutto, del contenuto delle conversazioni intercettate.. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. e estens