CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 18992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N___ Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 30 settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina il 10 dicembre 2018 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., per essersi impossessato di energia elettrica, con le aggravanti del mezzo fraudolento e della recidiva, fatto accertato il 17 maggio 2016. Il ricorrente si affida a due motivi. Con il primo denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 624-625 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto all'an della responsabilità penale, che non sarebbe sufficientemente provata. Con il secondo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. ed in regime di prevalenza sulle aggravanti In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in s.;ede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono adeguatamente la specifica motivazione, non illogica e non incongrua, della Corte territoriale. In particolare, il primo motivo è proteso ad una non consentita rivalutazione alternativa e ad una rilettura delle fonti di prova, senza che siano stati nemmeno denunziati ipotetici travisamenti delle emergenze processuali. Il secondo è relativo al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; la Corte di appello alla p. 3 ha sottolineato l'assenza di ragioni per poter riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così