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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46519/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte di Appello di Palermo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dei 14 ottobre 2020, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 17 ottobre 2018, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2.

Giovanni RAMETTA, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 585, 591 e 592 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività dell'impugnazione depositata in data 5 marzo 2019, a giudizio del ricorrente tale affermazione è erronea in quanto la motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata solo in data 17 gennaio 2019 e, quindi, dopo la scadenza del termine di novanta giorni indicato in dispositivo.

Il termine per l'impugnazione della sentenza doveva, pertanto, decorrere dalla data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza con conseguente tempestività dell'appello proposto dal RAMEETTA.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, ove l'appello fosse stato depositato tardivamente, ricorrerebbero comunque i presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.; il RAMETTA non può esser ritenuto responsabile della tardività dell'impugnazione in quanto ha avuto contezza della negligenza del precedente difensore solamente con la comunicazione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo addotto dal ricorrente è manifestamente infondato, i giudici di appello hanno correttamente ravvisato la tardività dell'appello proposto dal difensore del RAMETTA; dall'esame degli atti emerge, infatti, quanto segue: • Il Tribunale di Palermo, all'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2018, ha dato lettura del dispositivo di sentenza con il quale ha dichiarato la penale responsabilità del RAMETTA, con contestuale indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; • il giudice di primo grado ha depositato la motivazione in data 7 gennaio 2019 e, quindi, prima della scadenza nel termine indicato nel dispositivo (15 gennaio 2019); • il termine di 45 giorni per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza è iniziato a decorrere, quindi, 15 gennaio 2019 ed è spirato in data 01 marzo 2019; • L'atto di appello proposto dal RAMETTA è stato depositato in data 05 marzo 2019; • Con sentenza del 14 ottobre 2020, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; • la Corte di Appello, con ordinanza emessa in data 02 gennaio 2020, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello nella parte in cui la data di deposito della motivazione della sentenza di primo grado è stata erroneamente indicata nel giorno 17 gennaio 2019 anziché nel giorno 07 gennaio 2019.

3. L'analisi degli atti comprova, pertanto, che i giudici di appello hanno correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto depositato in data (05/03/2019) successiva alla scadenza del termine per proporre impugnazione (01/03/2019), termine individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) cod. proc. pen., in 45 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide, infatti, il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato o inesatto adempimento dell'incarico professionale da parte del difensore della parte processuale non sono idonei a perfezionare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., a qualsiasi causa sia ascrivibile la condotta negligente del legale (vedi ex multis Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 - 01; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271660 - 01; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282667 - 01).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza con motivazione semplificata Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte di Appello di Palermo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei 14 ottobre 2020, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 17 ottobre 2018, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Giovanni RAMETTA, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 585, 591 e 592 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività dell'impugnazione depositata in data 5 marzo 2019, a giudizio del ricorrente tale affermazione è erronea in quanto la motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata solo in data 17 gennaio 2019 e, quindi, dopo la scadenza del termine di novanta giorni indicato in dispositivo. Il termine per l'impugnazione della sentenza doveva, pertanto, decorrere dalla data di notifica dell'avviso di deposito della sentenza con conseguente tempestività dell'appello proposto dal RAMEETTA. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. Secondo la difesa, ove l'appello fosse stato depositato tardivamente, ricorrerebbero comunque i presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.; il RAMETTA non può esser ritenuto responsabile della tardività dell'impugnazione in quanto ha avuto contezza della negligenza del precedente difensore solamente con la comunicazione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo addotto dal ricorrente è manifestamente infondato, i giudici di appello hanno correttamente ravvisato la tardività dell'appello proposto dal difensore del RAMETTA; dall'esame degli atti emerge, infatti, quanto segue: • Il Tribunale di Palermo, all'esito della camera di consiglio del 17 ottobre 2018, ha dato lettura del dispositivo di sentenza con il quale ha dichiarato la penale responsabilità del RAMETTA, con contestuale indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; • il giudice di primo grado ha depositato la motivazione in data 7 gennaio 2019 e, quindi, prima della scadenza nel termine indicato nel dispositivo (15 gennaio 2019); • il termine di 45 giorni per proporre impugnazione avverso la predetta sentenza è iniziato a decorrere, quindi, 15 gennaio 2019 ed è spirato in data 01 marzo 2019; • L'atto di appello proposto dal RAMETTA è stato depositato in data 05 marzo 2019; • Con sentenza del 14 ottobre 2020, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; • la Corte di Appello, con ordinanza emessa in data 02 gennaio 2020, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello nella parte in cui la data di deposito della motivazione della sentenza di primo grado è stata erroneamente indicata nel giorno 17 gennaio 2019 anziché nel giorno 07 gennaio 2019. 3. L'analisi degli atti comprova, pertanto, che i giudici di appello hanno correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto depositato in data (05/03/2019) successiva alla scadenza del termine per proporre impugnazione (01/03/2019), termine individuato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c) cod. proc. pen., in 45 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado. 4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide, infatti, il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato o inesatto adempimento dell'incarico professionale da parte del difensore della parte processuale non sono idonei a perfezionare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., a qualsiasi causa sia ascrivibile la condotta negligente del legale (vedi ex multis Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 - 01; Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271660 - 01; Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282667 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza con motivazione semplificata Così deciso
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