CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08581/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23364/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Oggetto: ritualità notifica appello – prova spedizione 21– 23364 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 2880/18/2016, pronunciata il 27 ottobre 2015e depositata il 04 agosto 2016, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di c onsiglio del 1 5 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.La contribuente, residente nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] interessato dai provvedimenti sospensivi (d.l. 04.12.2002) per lo sciame sismico e ceneri laviche dell’ottobre 2002, adiva la CTP di Catania al fine di ottenere il rimborso del 50% delle imposte versate dall’anno 2002 all’anno 2005. 2.La decisione di primo grado, resa in favore alla contribuente, veniva appellata dall’Ufficio, il cui ricorso veniva però dichiarato inammissibile. Segnatamente, la CTR di Palermo, sez. distaccata di Catania, sanciva l’inammissibilità del ricorso in appello per non aver l’Ufficio prodotto la ricevuta di spedizione dell’appello sì rendendo impossibile al Collegio di verificare la tempestività sia della notifica del ricorso, sia della sua iscrizione a ruolo. 3.Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato, che svolge un unico motivo di ricorso. Resiste la contribuente con controricorso, sottoscritto in proprio e, quindi, senza il patrocinio di un avvocato iscritto nell’Albo speciale. CONSIDERATO 1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del controricorso depositato dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ai fini dell'ammissibilità del ricorsoe del controricorso per cassazione, sotto il profilo dell'art. 365 c.p.c., è necessario che «lo stesso, senza tuttavia che sia prescritta l'espressa menzione in esso di tale iscrizione, sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso 21– 23364 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF nel ricorso (Cass. 13 settembre 2012, n. 15338). Essendo il controricorso sottoscritto in proprio dalla contribuente, esso va dichiarato inammissibile. 2. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex a r t. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 53 e 22 del d.l.gs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando che il collegio d’appello non abbia svolto la prova di resistenza circa la tempestiva spedizione dell’atto d’appello. Ed infatti, questa Corte a Sezioni unite ha avuto modo di affermare che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (cfr. Cass. S.U. 13452/2017). 3. Sollevata censura ex art. 360 n. 4, questo Collegio è giudice del fatto processuale e, esaminati gli incartamenti in atti , rinviene che la sentenza di primo grado è stata depositata il 7 febbraio 2012, notificata il 19 marzo successivo, con appello ricevuto dalla 21– 23364 - 2017 – 1 5 /03 /2023 MMF contribuente il 24 aprile 2012, quindi ampiamente nel termine breve per l’impugnazione, in atti essendo la prova di resistenza richiesta da questa Corte con io prefato arresto a Sezioni unite. Pertanto, la sentenza in scrutinio merita la cassazione con rinvio perché sia esaminato l’appello erariale. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia – Sezione staccata di Catania-in diversa composizione, cui demanda altresì la regola