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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19368/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. .. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato ( artt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, perché, introducendosi all'interno di un bene sottoposto a confisca di prevenzione, devoluto al patrimonio dello Stato, si impossessava dei beni elencati in imputazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia - ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Mazzola, svolgendo due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 23 co.2 D.L. n. 149/2020, lamentando che non sono state notificate alla difesa dell'appellante le conclusioni scritte del Procuratore Generale, così violando la disciplina emergenziale, che ne impone la comunicazione in via telematica entro il decimo giorno precedente l'udienza, determinandosi, per questo, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai numeri 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen.

Nello specifico, da un lato, si contesta il fatto che nessun lucchetto sarebbe stato rinvenuto nella disponibilità degli imputati, nel veicolo [OSCURATO:PERSONA] in loro uso, né nella abitazione o nelle sue vicinanze e, dall'altro, il fatto che i beni oggetto di furto non erano esposti a pubblica fede, né la sottrazione era avvenuta in uno stabilimento pubblico.

Consegue alla insussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate la improcedibilità, per difetto di querela della fattispecie delittuosa del furto semplice ex art.624 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Risulta dall'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù della natura del vizio dedotto, quale error in procedendo ( Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 )- che la Corte territoriale ha acquisito le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo in data 18/11/2020; tuttavia, dette conclusioni erano state formulate con esclusivo riferimento all'appello proposto dal coimputato (non ricorrente) [OSCURATO:PERSONA], mentre, per la posizione del Mazzola, come riferisce lo stesso ricorrente, che, pure, aveva rappresentato alla Corte di appello, con p.e.c. del 13/02/2021, l'omissione - non risulta che il Procuratore Generale abbia formulato le sue conclusioni. 1.1.La questione non è, dunque, quella della mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, che, effettivamente, incidendo sull'assistenza dell'imputato, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ( Sez. 5 n. 20885 del 28/04/2021 Rv. 281152 ; conf.

Sez. 6 n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048; Sez. 6 n. 1107 del 06/12/2022 (dep. 2023 ) Rv. 284164 ).

Nel caso di specie, invece, si è verificato che il Procuratore generale ha del tutto omesso di formulare le proprie conclusioni con riguardo all'appello del Mazzola.

La mancanza di conclusioni del pubblico ministero in grado di appello non è stata, cioè, la conseguenza di una omissione degli avvisi di udienza ma, regolarmente perfezionati tali adempimenti, di una scelta o dell'inerzia del rappresentante di quell'ufficio, per ragioni non esternate e comunque non rilevanti.

Il difetto di partecipazione al giudizio non è stato, pertanto, conseguenza della violazione di norme processuali poste a presidio dell'effettiva possibilità di un suo utile intervento.

1.2. Con riferimento alla questione della mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni del pubblico ministero, previste dall'art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, si sono formati in giurisprudenza due diversi orientamenti.

1.2.1. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23- bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni» (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; conf.

Sez. 7, n. 37813 del 6/7/2022, Romanelli, non mass.).

1.2.2. Altra parte della giurisprudenza osserva che «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale» (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307; conf.

Sez. 5, n. 23339 del 23/3/2022, Garofalo, non mass.; Sez. 2, n. 28728 del 17/6/2022, Camara, non mass.).

1.3. Appare evidente che, in base al primo orientamento, nel caso di specie, non si è verificata alcuna nullità.

In realtà, alla medesima conclusione si giunge anche seguendo il secondo orientamento citato.

Invero - come rilevato anche nelle pronunce che sono espressione del secondo orientamento esposto - trattandosi di una nullità che consegue alla violazione di disposizioni che attengono solo alla partecipazione della parte pubblica, e trattandosi di nullità a regime intermedio, trova applicazione l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirle a chi «non ha interesse all'osservanza della disposizione violata» (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175).

1.3.1. Nel caso in esame, non è ravvisabile, in capo al ricorrente, alcun interesse a eccepire la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale.2.

Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondato, laddove invoca l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., invece, già esclusa dalla sentenza impugnata, e, quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, risulta inammissibilmente rivalutativo, non denunciando evidenti illogicità, risolvendosi le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza.

2.1. La Corte di appello ha fatto chiaro riferimento alla circostanza della rottura del lucchetto di chiusura del cancello - conformemente alla sentenza di primo grado, che dà atto delle dichiarazioni rese sul punto dalla proprietario dell'immobile ( si legge a pg. 3 che questi aveva riferito che "il lucchetto che assicurava il cancello era stato divelto") - per fondare la sussistenza della circostanza di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., mentre la Difesa si limita a formulare doglianze meramente contestative di tale valutazione, per sostenere un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dal giudice del merito: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. .. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato ( artt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, perché, introducendosi all'interno di un bene sottoposto a confisca di prevenzione, devoluto al patrimonio dello Stato, si impossessava dei beni elencati in imputazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia - ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Mazzola, svolgendo due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 23 co.2 D.L. n. 149/2020, lamentando che non sono state notificate alla difesa dell'appellante le conclusioni scritte del Procuratore Generale, così violando la disciplina emergenziale, che ne impone la comunicazione in via telematica entro il decimo giorno precedente l'udienza, determinandosi, per questo, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai numeri 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen. Nello specifico, da un lato, si contesta il fatto che nessun lucchetto sarebbe stato rinvenuto nella disponibilità degli imputati, nel veicolo [OSCURATO:PERSONA] in loro uso, né nella abitazione o nelle sue vicinanze e, dall'altro, il fatto che i beni oggetto di furto non erano esposti a pubblica fede, né la sottrazione era avvenuta in uno stabilimento pubblico. Consegue alla insussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate la improcedibilità, per difetto di querela della fattispecie delittuosa del furto semplice ex art.624 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Risulta dall'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù della natura del vizio dedotto, quale error in procedendo ( Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 )- che la Corte territoriale ha acquisito le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo in data 18/11/2020; tuttavia, dette conclusioni erano state formulate con esclusivo riferimento all'appello proposto dal coimputato (non ricorrente) [OSCURATO:PERSONA], mentre, per la posizione del Mazzola, come riferisce lo stesso ricorrente, che, pure, aveva rappresentato alla Corte di appello, con p.e.c. del 13/02/2021, l'omissione - non risulta che il Procuratore Generale abbia formulato le sue conclusioni. 1.1.La questione non è, dunque, quella della mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, che, effettivamente, incidendo sull'assistenza dell'imputato, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ( Sez. 5 n. 20885 del 28/04/2021 Rv. 281152 ; conf. Sez. 6 n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048; Sez. 6 n. 1107 del 06/12/2022 (dep. 2023 ) Rv. 284164 ). Nel caso di specie, invece, si è verificato che il Procuratore generale ha del tutto omesso di formulare le proprie conclusioni con riguardo all'appello del Mazzola. La mancanza di conclusioni del pubblico ministero in grado di appello non è stata, cioè, la conseguenza di una omissione degli avvisi di udienza ma, regolarmente perfezionati tali adempimenti, di una scelta o dell'inerzia del rappresentante di quell'ufficio, per ragioni non esternate e comunque non rilevanti. Il difetto di partecipazione al giudizio non è stato, pertanto, conseguenza della violazione di norme processuali poste a presidio dell'effettiva possibilità di un suo utile intervento. 1.2. Con riferimento alla questione della mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni del pubblico ministero, previste dall'art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, si sono formati in giurisprudenza due diversi orientamenti. 1.2.1. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23- bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni» (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; conf. Sez. 7, n. 37813 del 6/7/2022, Romanelli, non mass.). 1.2.2. Altra parte della giurisprudenza osserva che «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale» (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307; conf. Sez. 5, n. 23339 del 23/3/2022, Garofalo, non mass.; Sez. 2, n. 28728 del 17/6/2022, Camara, non mass.). 1.3. Appare evidente che, in base al primo orientamento, nel caso di specie, non si è verificata alcuna nullità. In realtà, alla medesima conclusione si giunge anche seguendo il secondo orientamento citato. Invero - come rilevato anche nelle pronunce che sono espressione del secondo orientamento esposto - trattandosi di una nullità che consegue alla violazione di disposizioni che attengono solo alla partecipazione della parte pubblica, e trattandosi di nullità a regime intermedio, trova applicazione l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirle a chi «non ha interesse all'osservanza della disposizione violata» (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). 1.3.1. Nel caso in esame, non è ravvisabile, in capo al ricorrente, alcun interesse a eccepire la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale.2. Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondato, laddove invoca l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., invece, già esclusa dalla sentenza impugnata, e, quanto alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, risulta inammissibilmente rivalutativo, non denunciando evidenti illogicità, risolvendosi le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. 2.1. La Corte di appello ha fatto chiaro riferimento alla circostanza della rottura del lucchetto di chiusura del cancello - conformemente alla sentenza di primo grado, che dà atto delle dichiarazioni rese sul punto dalla proprietario dell'immobile ( si legge a pg. 3 che questi aveva riferito che "il lucchetto che assicurava il cancello era stato divelto") - per fondare la sussistenza della circostanza di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., mentre la Difesa si limita a formulare doglianze meramente contestative di tale valutazione, per sostenere un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dal giudice del merito: è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Ca
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