CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 12/04/2022 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data 18/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 181 d.lgs 42/2004 e condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro 22.000,00 di ammenda. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione della legge penale per mancato rilievo di causa di esclusione della colpevolezza o di errore di diritto sul precetto penale ex art. 5 cod.pen.per ignoranza inevitabile della legge penale, è manifestamente infondato. Il reato contestato, di natura contravvenzionale, nella specie è integrato sotto il profilo soggettivo dalla colpa, la quale, attese le modalità della condotta, come rimarcato dai Giudici di appello, si evince all'evidenza dalla rilevante consistenza dell'opera abusiva. Costituisce, del resto, principio generale che lo svolgimento di un'attività in uno specifico campo comporta un dovere di informazione sulle norme che regolano detta attività, con la conseguenza che l'inosservanza di tale obbligo rende colpevole e non scusabile l'eventuale ignoranza della legge penale (Sez.3, n.23998 del 12/05/2011, Rv.250608;Sez.3, n.18928 del 15/03/2017, Rv.269911). Va anche ricordato che secondo il consolidato principio di diritto affermato da questa Suprema Corte, la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo, non può essere determinata dalla mera non conoscenza della legge ma da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma - nella specie neppure allegato -, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta (Sez.1, n.47712 del 15/07/2015, Rv.265424; Sez.3, n.42021 del 18/07/2014, Rv.260657;Sez.3, n.49910 del 04/11/2009, Rv.245863; Sez.3, n.172 del 06/11/2007, dep.07/01/2008, Rv.238600; Sez.3, n.4951 del 17/12/1999, dep.21/04/2000, Rv.216561). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che il Giudice di appello si sarebbe limitato a richiamare e confermare la sentenza di primo grado, è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo la Corte di merito soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. Nella specie, i Giudici di appello non si sono limitati a richiamare le argomentazioni del primo giudice, ma hanno, al contrario, disatteso, con specifiche argomentazioni, congrue non manifestamente illogiche, le censure difensive sollevate con i motivi di appello. Rilevato, poi, che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato rilievo della prescrizione del reato è manifestamente infondato. La doglianza è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (nella sentenza impugnata si dà atto che, tenuto conto della data di accertamento e sequestro delle opere abusive- 3.8.2016-, del termine quinquennale di prescrizione e delle sospensioni del procedimento pari a 492 giorni, la prescrizione non risultava maturata), e non scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Considerato, infine, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de