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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:C:2018:903
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CJ0093 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 novembre 2018 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno – Obbligo di recupero – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Impresa che svolge sia attività civili che attività militari – Mancata esecuzione – Interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro – Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Sanzioni finanziarie – Penalità – Somma forfettaria – Capacità di pagamento – Fattore “n” – Fattori che sono alla base della valutazione della capacità di pagamento – Prodotto interno lordo – Ponderazione dei voti dello Stato membro in seno al Consiglio dell’Unione europea – Nuova regola di voto in seno al Consiglio» Nella causa C‑93/17, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 22 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Bouchagiar e B. Stromsky, in qualità di agenti, ricorrente, contro Repubblica ellenica , rappresentata da K. Boskovits e A. Samoni-Rantou, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Prima Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C.

Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), C.G.

Fernlund e S. Rodin, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: R. Schiano, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2018, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di voler: – dichiarare che, non avendo adottato le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑485/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza che accerta l’inadempimento», EU:C:2012:395 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE; – ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità giornaliera di importo pari a EUR 34974 per il ritardo nell’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento, dalla pronuncia della sentenza nella presente causa e fino all’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento; – ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma forfettaria di importo pari al prodotto di EUR 3828 al giorno per il numero di giorni in cui si è protratta l’infrazione, dalla pronuncia della sentenza che accerta l’inadempimento e fino alla data in cui tale Stato membro ha posto fine all’infrazione ovvero, qualora l’infrazione non sia cessata, fino al giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa, e – condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Contesto normativo 2 L’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE così dispone: «Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: (...) b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari».

Fatti 3 [OSCURATO:PERSONA] SA ([OSCURATO:PERSONA] AE; in prosieguo: l’«ENAE»), proprietaria di un cantiere navale civile e militare greco situato a Skaramagkas (Grecia), è specializzata nella costruzione di navi militari.

Nel 1985, l’ENAE ha cessato le proprie attività ed è stata posta in liquidazione.

Nel settembre 1985, l’[OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: l’«ETVA»), una banca greca appartenente allo Stato greco, ha acquistato l’ENAE.

Il 18 settembre 1995, l’ETVA ha venduto il 49% delle azioni dell’ENAE ai dipendenti di tale società. 4 Nel 1998, nell’ambito di un progetto di ammodernamento della sua flotta di sottomarini, la Repubblica ellenica ha concluso con l’ENAE un contratto, denominato «Archimede», per la costruzione di tre sottomarini «HDW classe 214», nonché per la costruzione opzionale di un quarto, e un contratto, denominato «Nettuno II», per l’ammodernamento di tre sottomarini «HDW classe 209». 5 Nel 2001, la Repubblica ellenica ha deciso di privatizzare l’ENAE.

L’11 ottobre 2001 è stato firmato un accordo di vendita delle azioni dell’ENAE tra, da un lato, l’ETVA e i dipendenti dell’ENAE e, dall’altro, un consorzio costituito dalla Howaldtswerke-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «HDW») e dalla Ferrostaal AG (in prosieguo, congiuntamente: la «HDW-Ferrostaal»).

La HDW-Ferrostaal ha creato la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] AE Chartofylakeiou; in prosieguo: la «GNSH»), detenuta in parti uguali dalla HDW e dalla Ferrostaal, allo scopo di gestire la loro partecipazione nell’ENAE. 6 Nel gennaio 2005, la ThyssenKrupp AG ha rilevato la HDW.

Nel novembre 2005, la ThyssenKrupp ha acquistato le azioni della GNSH detenute dalla Ferrostaal.

Pertanto, da tale data, la ThyssenKrupp deteneva la totalità delle quote sociali e il controllo dell’ENAE.

La GNSH e l’ENAE sono state incorporate alla ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] AG, una divisione della ThyssenKrupp specializzata nei sistemi per navi militari e navi commerciali dedicate. 7 In tale contesto, la Repubblica ellenica, negli anni dal 1996 al 2003, ha adottato una serie di misure consistenti in apporti di capitale, garanzie e prestiti a favore dell’ENAE, che sono stati oggetto di diverse decisioni del Consiglio dell’Unione europea e della [OSCURATO:PERSONA]. 8 Il 2 luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2009/610/CE, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2009, L 225, pag. 104 ), i cui articoli 2, 3, 8, 9 e da 11 a 15 enunciano che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. 9 Gli articoli 5 e 6 della medesima decisione precisano che gli aiuti ivi specificati, pur essendo stati autorizzati precedentemente dalla [OSCURATO:PERSONA], sono stati utilizzati in maniera abusiva, sicché devono essere recuperati. 10 Ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2009/610, la garanzia di compensazione fornita dall’ETVA alla HDW-Ferrostaal, con cui si prevedeva il risarcimento di queste ultime per qualunque aiuto di Stato fosse mai recuperato presso l’ENAE, costituisce un aiuto attuato contravvenendo all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che non è compatibile con il mercato interno.

Di conseguenza, la garanzia deve essere immediatamente sospesa. 11 Avendo constatato che gli aiuti da recuperare erano andati a esclusivo beneficio delle attività civili dell’ENAE, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, all’articolo 17 della medesima decisione, che tali aiuti dovevano essere recuperati dalle attività civili di tale società. 12 L’articolo 18 della decisione 2009/610 impone alla Repubblica ellenica di procedere al recupero immediato degli aiuti definiti agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15 della stessa decisione.

Secondo tale articolo 18, la Repubblica ellenica deve adottare le misure necessarie per l’esecuzione della decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dal 13 agosto 2008, data della sua notifica. 13 Stante la difficile situazione economica dell’ENAE, la Repubblica ellenica ha fatto valere che il recupero integrale degli aiuti controversi poteva comportarne il fallimento e, in tal modo, incidere sulle sue attività militari, ive comprese la costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini «HDW classe 214» e «HDW classe 209», arrecando pregiudizio agli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica ellenica tutelati ai sensi dell’articolo 346 TFUE.

Per evitare tale eventualità, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica e l’ENAE, dopo negoziati nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ottobre 2010 e lettere di impegno da parte dell’ENAE e della Repubblica ellenica, datate rispettivamente 27 e 29 ottobre 2010, hanno raggiunto un accordo in base al quale si sarebbe ritenuta eseguita correttamente la decisione 2009/610 solo a condizione che fossero rispettati i seguenti impegni: – le attività civili dell’ENAE sarebbero state interrotte per un periodo di quindici anni a decorrere dal 1 o ottobre 2010; – i beni inerenti alle attività civili dell’ENAE sarebbero stati venduti e il ricavato della vendita sarebbe stato versato alle autorità elleniche.

Qualora l’asta non avesse condotto alla vendita della totalità o di parte di tali beni inerenti alle attività civili, l’ENAE li avrebbe trasferiti allo Stato greco a titolo di esecuzione alternativa dell’obbligo di recupero degli aiuti controversi.

In tal caso, lo Stato greco avrebbe garantito che nessuno di detti beni venisse nuovamente acquisito dall’ENAE o dai suoi azionisti attuali o futuri durante il periodo summenzionato di quindici anni; – l’ENAE avrebbe rinunciato alla concessione di un bacino di carenaggio non necessario per il proseguimento delle sue attività militari.

Lo Stato greco avrebbe garantito che tale concessione e il terreno oggetto di tale concessione non venissero nuovamente acquisiti dall’ENAE o dai suoi azionisti attuali o futuri durante il periodo summenzionato di quindici anni; – l’ENAE avrebbe rinunciato alla garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610 e non avrebbe avviato alcun procedimento basato su tale garanzia o ad essa collegato.

La Repubblica ellenica avrebbe fatto valere la nullità di tale garanzia dinanzi a qualsiasi organo giudiziario o stragiudiziale; – nei sei mesi successivi all’accettazione dell’elenco degli impegni da parte della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica le avrebbe fornito le prove della restituzione del bacino di carenaggio allo Stato greco e informazioni aggiornate relative alla vendita all’asta dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE.

Inoltre, la Repubblica ellenica avrebbe informato annualmente la [OSCURATO:PERSONA] sullo stato di avanzamento del recupero degli aiuti incompatibili, compresa la presentazione di prove del fatto che l’ENAE non esercitasse più attività civili, di informazioni sulla proprietà e sull’uso dei beni restituiti allo Stato greco nonché sull’uso del terreno oggetto della concessione del bacino di carenaggio. 14 L’8 ottobre 2010, ritenendo che la Repubblica ellenica non si fosse conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione 2009/610, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica diretto a far dichiarare che la stessa non aveva adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per conformarsi a tale decisione. 15 Con lettera del 1 o dicembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica ellenica che, se gli impegni elencati al punto 13 della presente sentenza fossero stati effettivamente attuati, essa avrebbe considerato la decisione 2009/610 come pienamente eseguita.

Tale istituzione ha precisato nella lettera che i beni dell’ENAE destinati alle sue attività civili avrebbero dovuto essere venduti o trasferiti allo Stato greco entro sei mesi dalla medesima lettera. 16 Il 28 giugno 2012, con la sua sentenza che accerta l’inadempimento, la Corte ha dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2009/610 e non avendo presentato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, entro il termine impartito, le informazioni elencate all’articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 19 di detta decisione.

Procedimento precontenzioso 17 In seguito alla pronuncia della sentenza che accerta l’inadempimento i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno scambiato diverse lettere con le autorità elleniche in merito allo stato di avanzamento del recupero degli aiuti incompatibili. 18 [OSCURATO:PERSONA] ellenico, in tale contesto, ha adottato la legge n. 4099/2012, entrata in vigore il 20 dicembre 2012.

Il suo articolo 169, paragrafo 2, dispone che, «[d]all’entrata in vigore della presente legge, il diritto d’uso esclusivo, concesso alla [ENAE] all’articolo 1, paragrafo 15, della legge n. 2302/1995 (…) come integrato all’articolo 6, paragrafo 1, della legge n. 2941/2011, è abolito nei limiti in cui riguarda la parte del terreno dello Stato ABK 266 di una superficie pari a (...) (216663,985 mq) indicata [sulla pianta topografica pubblicata nell’allegato I della presente legge] nonché la zona costiera antistante il terreno pubblico ABK summenzionato». 19 L’11 gennaio 2013, l’ENAE e i suoi proprietari a tale data hanno intentato, dinanzi alla Corte internazionale di arbitrato della Camera di commercio internazionale (in prosieguo: il «tribunale arbitrale CCI»), un’azione risarcitoria nei confronti della Repubblica ellenica a causa di un’asserita violazione, in primo luogo, di un accordo quadro (

[OSCURATO:PERSONA]

) concluso nel marzo 2010 tra la Repubblica ellenica, l’ENAE, la HDW, la ThyssenKrupp e l’[OSCURATO:PERSONA] LLC, che nel 2009 ha rilevato il 75,1% delle azioni dell’ENAE detenute dalla ThyssenKrupp, il cui articolo 11 si riferiva all’obbligo della Repubblica ellenica di recuperare l’aiuto di Stato, in secondo luogo, di un accordo di esecuzione (

[OSCURATO:PERSONA]

) tra le stesse parti dell’accordo quadro che doveva definire varie controversie riguardanti l’esecuzione dei contratti «Archimede» e «Nettuno II» e, in terzo luogo, dei contratti di costruzione e ammodernamento dei sottomarini conclusi nell’ambito di siffatti accordi.

Il 23 aprile 2014, la Repubblica ellenica ha proposto a sua volta dinanzi al tribunale arbitrale CCI un’azione risarcitoria, denunciando l’ENAE e i suoi azionisti per violazione dell’accordo di esecuzione e dei contratti per la costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini, compreso in particolare l’obbligo di consegnare i sottomarini alle condizioni e nei termini previsti. 20 [OSCURATO:PERSONA] ellenico ha inoltre adottato la legge n. 4237/2014, entrata in vigore il 12 febbraio 2014, il cui articolo 12 precisa che, in considerazione degli interessi della sicurezza nazionale della Repubblica ellenica, la prosecuzione di qualsiasi forma di esecuzione forzata sui beni mobili e immobili dell’ENAE è sospesa. 21 La Repubblica ellenica, per mezzo dell’articolo 26 della legge n. 4258/2014, entrata in vigore il 14 aprile 2014, ha attribuito alla marina militare il progetto relativo alla costruzione e all’ammodernamento dei sottomarini, non avendo l’ENAE osservato i suoi impegni contrattuali di garantire le capacità operative necessarie per la difesa e la sicurezza nazionali.

Tale disposizione prevedeva altresì che la marina militare proseguisse senza corrispettivo i lavori sui sottomarini negli impianti dell’ENAE e versasse le retribuzioni e i contributi previdenziali dei dipendenti a titolo di indennizzo per il loro lavoro. 22 Il 27 novembre 2014, considerando che la decisione 2009/610 non era stata ancora eseguita, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida alle autorità elleniche conformemente all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, concedendo loro un termine di esecuzione di due mesi. 23 Nella lettera di diffida, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che le autorità elleniche non avevano recuperato l’importo degli aiuti incompatibili e non le avevano fornito informazioni sull’esecuzione della decisione 2009/610. 24 Le autorità elleniche hanno risposto alla lettera di diffida con lettera del 23 gennaio 2015.

Da un lato, esse vi hanno menzionato l’atteggiamento ostruzionistico e la mancanza di qualsiasi collaborazione da parte dell’ENAE nell’attuazione degli impegni richiamati nella lettera del 1 o dicembre 2010.

D’altro lato, esse hanno fatto valere la necessità che tale società restasse ancora operativa per altri 18-20 mesi affinché la marina militare potesse portare a termine, negli impianti dell’ENAE, la costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini previsti dai contratti «Archimede» e «Nettuno II». 25 Il 4 dicembre 2015, le autorità elleniche hanno inviato all’ENAE un ordine di recupero pari a EUR 523352889,23, ovvero circa l’80% dell’importo da recuperare, compresi gli interessi fino alla data del 30 novembre 2015.

Il 5 febbraio 2016, l’ENAE ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene, Grecia) per l’annullamento del suddetto ordine di recupero.

Nel marzo 2016, le autorità tributarie elleniche hanno adottato atti esecutivi del summenzionato ordine di recupero.

Il 13 aprile 2016, l’ENAE ha proposto opposizione dinanzi allo stesso tribunale contro tali atti esecutivi.

Il 23 maggio 2016, l’ENAE ha depositato presso il suddetto tribunale domande di sospensione dell’esecuzione degli atti sopra citati. [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta in qualità di amicus curiae in suddette cause a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). 26 Il 29 settembre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene) ha respinto le domande di sospensione dell’esecuzione presentate dall’ENAE. 27 In seguito a tali rigetti, le autorità elleniche hanno avviato, il 3 febbraio 2017, un procedimento di esecuzione forzata sui beni inerenti alle attività civili dell’ENAE.

Il 6 febbraio 2017, le stesse autorità hanno proceduto a pignoramenti presso tre banche in cui l’ENAE deteneva conti.

Tuttavia, la Repubblica ellenica non ha recuperato alcuna somma a causa di precedenti pignoramenti effettuati da altri creditori e a causa della difficile situazione finanziaria di tale impresa. 28 Parallelamente, il 12 maggio 2016, l’ENAE e i suoi azionisti hanno chiesto al tribunale arbitrale CCI misure cautelari contro gli atti amministrativi nazionali adottati dalle autorità elleniche nel dicembre 2015 e nel marzo 2016 per il recupero degli aiuti di Stato di cui trattasi.

Il tribunale arbitrale CCI ha respinto tale domanda di provvedimenti provvisori.

I medesimi interessati hanno chiesto al tribunale arbitrale CCI anche di vietare alle autorità elleniche l’avvio di qualsiasi procedura fallimentare nei confronti dell’ENAE in pendenza del procedimento arbitrale. 29 Con ordinanza interlocutoria del 5 agosto 2016, il tribunale arbitrale CCI ha respinto tale domanda dell’ENEA e dei suoi azionisti dichiarando di non poter interferire nell’esecuzione della decisione 2009/610.

Tuttavia, ha dichiarato pure che il recupero degli aiuti controversi poteva causare il fallimento dell’ENAE e ha dunque vietato alla Repubblica ellenica di adottare una misura di nazionalizzazione di detta società, di porne l’amministrazione sotto il proprio controllo o di assoggettare la medesima società e i suoi beni a una procedura di insolvenza senza informarlo prima in merito. 30 Il 13 febbraio 2017, le autorità elleniche hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] della loro intenzione di sottoporre l’ENAE a una procedura di liquidazione speciale ai sensi della legge n. 4307/2014, entrata in vigore il 15 novembre 2014 (in prosieguo: l’«amministrazione straordinaria»), e hanno chiesto di incontrare la [OSCURATO:PERSONA] per discutere le condizioni di attuazione di tale procedura. 31 È in tali circostanze che, il 22 febbraio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.

Sviluppi dopo aver adito la Corte 32 L’8 marzo 2017 ha avuto luogo una riunione sull’assoggettamento dell’ENAE ad amministrazione straordinaria.

Durante tale riunione, le autorità elleniche hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] un piano dettagliato al fine di sottoporre l’ENAE all’amministrazione straordinaria proposta. 33 Il 21 marzo 2017 sono stati sequestrati due serbatoi galleggianti appartenenti all’ENAE. 34 Il 10 aprile 2017, l’ENAE ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al tribunale arbitrale CCI diretta all’adozione di misure cautelari che vietassero alle autorità elleniche di avviare una procedura per sottoporre la società ad amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 4307/2014.

Il tribunale arbitrale CCI ha ricordato, nella sua decisione del 27 giugno 2017, che il suo lodo era imminente.

Esso ha quindi dichiarato che l’avvio di una procedura di amministrazione straordinaria nei confronti dell’ENAE avrebbe avuto come conseguenza di privare gli azionisti di quest’ultima del controllo sulla società e che l’amministratore straordinario, designato dai creditori, avrebbe potuto adottare decisioni lesive della posizione dell’ENAE nel procedimento arbitrale.

In tale contesto, il tribunale arbitrale CCI ha deciso che le autorità elleniche dovessero astenersi, fino all’adozione del suo lodo finale, da qualsiasi misura di recupero che conducesse, direttamente o indirettamente, ad una modifica del controllo della gestione dell’ENAE, comprese le procedure fallimentari e l’assoggettamento di detta società ad amministrazione straordinaria. 35 Il 29 giugno 2017 le autorità elleniche hanno inviato una lettera all’ENAE invitandola a pagare il restante 20% dell’importo degli aiuti da recuperare, compresi gli interessi fino al 30 giugno 2017, ossia EUR 95098200,99.

Poiché tale pagamento non è stato effettuato, le autorità tributarie sono state incaricate di recuperare tale importo con lettera del 31 luglio 2017 dell’[OSCURATO:PERSONA] kai Anaptyxis (Ministero dell’Economia e dello Sviluppo, Grecia). 36 Il 12 ottobre 2017 le autorità elleniche hanno avviato un procedimento dinanzi ai giudici greci per sottoporre l’ENAE alla procedura di amministrazione straordinaria introdotta dall’articolo 68 della legge n. 4307/2014, entrata in vigore il 15 novembre 2014. 37 Nel corso del procedimento, la Corte ha accolto tre domande della Repubblica ellenica riguardanti la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

Ogni volta, un termine è stato impartito alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di prendere posizione in merito a tali documenti. 38 Dai predetti documenti emerge, in primo luogo, che con la sua sentenza n. 725/2018, dell’8 marzo 2018, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale monocratico di primo grado di Atene, Grecia) ha accolto la richiesta delle autorità elleniche di sottoporre l’ENAE ad amministrazione straordinaria e ha nominato un amministratore straordinario. 39 In secondo luogo, dai medesimi documenti si evince che, il 26 marzo 2018, l’autorità indipendente per le entrate pubbliche ha tentato, mediante una dichiarazione di credito rilasciata il 22 marzo 2018, di insinuare al passivo presso l’amministratore straordinario i crediti della Repubblica ellenica relativi alla restituzione degli aiuti in questione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria della società di cui trattasi.

Più in particolare, detta autorità ha annunciato un importo di EUR 713883282,19 con le maggiorazioni dovute per pagamento tardivo del credito.

Tale importo comprende gli importi di EUR 524896095,75 e di EUR 95171888,92 che lo Stato greco deve recuperare per conformarsi alla decisione 2009/610 e quindi alla sentenza che accerta l’inadempimento. 40 L’amministratore straordinario ha ricevuto notifica di tutte le summenzionate azioni con lettera raccomandata depositata alla posta. 41 In terzo luogo, emerge dai documenti prodotti dalla Repubblica ellenica ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura che, il 26 giugno 2018, per mezzo di un protocollo di consegna, l’ENAE, rappresentata dal suo amministratore straordinario, ha conferito il possesso del terreno ABK 266 nonché della parte di littorale antistante all’[OSCURATO:PERSONA] A.E. (Società dei [OSCURATO:PERSONA] dello Stato SA; in prosieguo: l’«ETAD»). [OSCURATO:PERSONA] delle parti 42 [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica ellenica di non aver adottato le misure che comporta l’esecuzione alla sentenza che accerta l’inadempimento, dal momento che sono trascorsi diversi anni tanto dall’adozione della decisione 2009/610 quanto dalla pronuncia della suddetta sentenza senza che le autorità elleniche abbiano recuperato gli aiuti di Stato di cui trattasi presso l’ENAE. 43 Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica ellenica non ha adottato tutte le misure che, in linea di principio, sono necessarie ai fini dell’esecuzione di una decisione quale la decisione 2009/610. 44 Le autorità elleniche, infatti, nell’introdurre la moratoria di cui all’articolo 12 della legge n. 4237/2014, avrebbero reso più difficile il recupero degli aiuti. 45 Solo nel dicembre 2015 e nel marzo 2016 le autorità elleniche avrebbero adottato atti amministrativi nazionali diretti al recupero parziale degli aiuti di Stato di cui trattasi presso l’ENAE.

Tuttavia, tali atti non avrebbero condotto al recupero del benché minimo importo presso tale impresa. 46 Poi, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Repubblica ellenica non ha neppure rispettato gli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010, considerati un metodo alternativo di esecuzione della decisione 2009/610. 47 A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che non è stata realizzata la vendita dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE e che quest’ultima contestava l’elenco di siffatti beni. 48 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] ellenico abbia votato una legge sulla restituzione del bacino di carenaggio, la Repubblica ellenica non ha ancora trasmesso la mappa pertinente che indichi con precisione la zona restituita né una prova che i terreni non sono più utilizzati dall’ENAE. 49 In terzo luogo, oltre alla risoluzione adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENAE il 14 aprile 2010, secondo cui tale impresa avrebbe cessato le sue attività civili, le autorità elleniche non avrebbero fornito nessun’altra prova che detta impresa si sia astenuta da qualsiasi attività civile dopo la data di tale risoluzione. 50 In quarto luogo, dette autorità non avrebbero mai inviato documenti a dimostrazione del fatto che la garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610 sia stata sospesa e non sia mai stata utilizzata. 51 In quinto luogo, tali autorità non hanno mai presentato una relazione sull’avanzamento nell’attuazione della decisione di cui trattasi. 52 In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che l’unico motivo di difesa che può essere fatto valere dalla Repubblica ellenica è quello vertente sull’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione 2009/610, dimostrando la mancanza di beni recuperabili.

Orbene, in un caso del genere, lo Stato membro dovrebbe provocare la liquidazione e la definitiva cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria. 53 Nel caso di specie, le autorità elleniche non avrebbero mai invocato l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti controversi.

Da una parte, esse si sarebbero limitate ad affermare che un recupero completo porterebbe alla liquidazione dei cantieri navali, il che avrebbe un impatto negativo sugli interessi della difesa nazionale, e, dall’altra, esse avrebbero imputato il mancato recupero all’ostruzionismo dell’ENAE, benché un tale ostruzionismo non possa giustificare la mancata esecuzione della decisione 2009/610. 54 Rispetto agli interessi della difesa nazionale invocati dalla Repubblica ellenica, che riguarderebbero solo la costruzione dei sottomarini negli impianti dell’ENAE per la marina militare, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la deroga di cui all’articolo 346 TFUE concerne casi eccezionali e chiaramente definiti e non si presta dunque ad un’interpretazione estensiva.

Pertanto, spetterebbe a tale Stato membro dimostrare che la deroga di cui trattasi sia necessaria alla tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 55 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza degli interessi in materia di sicurezza invocati dalla Repubblica ellenica.

Le autorità elleniche non avrebbero mai spiegato per quale motivo la costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini dovessero necessariamente avvenire negli impianti dell’ENAE e non in quelli di altri cantieri navali greci, in particolare dopo l’attribuzione alla marina militare, prevista all’articolo 26 della legge n. 4258/2014, del progetto di costruzione e di ammodernamento dei sottomarini. 56 La Repubblica ellenica replica di aver adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento. 57 Tale Stato membro osserva che l’articolo 12 della legge n. 4237/2014 non complica il recupero degli aiuti controversi, atteso che la sospensione dell’esecuzione forzata sui beni dell’ENAE prevista in tale articolo si applicherebbe solo se l’esecuzione forzata pregiudica la costruzione e la manutenzione dei sottomarini della marina militare, applicazione del resto conforme all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

Peraltro, la circostanza che le autorità elleniche abbiano in seguito preso misure di esecuzione nei confronti dell’ENAE dimostrerebbe che l’articolo 12 di detta legge non impedisce di procedere a tale recupero. 58 La Repubblica ellenica invoca, poi, i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, sostenendo che un recupero non deve ostacolare né il proseguimento delle attività militari del cantiere navale più grande e produttivo in Grecia, né l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone nella scelta delle misure che ritiene necessarie. 59 In effetti, se la Repubblica ellenica provocasse il fallimento dell’ENAE, tale procedura inciderebbe su tutti i beni dell’impresa e comprometterebbe il buon proseguimento delle attività militari del cantiere navale e, pertanto, le capacità di difesa di tale Stato membro.

È per questi motivi che le autorità elleniche avrebbero dato priorità all’attuazione degli impegni menzionati nella lettera del 1 o dicembre 2010. 60 A tale proposito la Repubblica ellenica fa notare, per quanto riguarda la vendita dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE, che essa si è scontrata con l’ostruzionismo di tale società che non era d’accordo con l’elenco dei beni inerenti alle attività civili destinati alla vendita. 61 A causa di tale ostruzionismo, le autorità elleniche avrebbero inviato a detta società ordini di recupero e di pignoramento. 62 Poiché tali misure non hanno dato luogo ad alcun rimborso a causa dei precedenti pignoramenti di altri creditori e dell’evidente incapienza dei beni dell’ENAE, le autorità elleniche avrebbero ritenuto opportuno sottoporre tale società ad amministrazione straordinaria in forza delle disposizioni della legge n. 4307/2014.

Infatti, secondo la Repubblica ellenica, dopo l’attribuzione delle attività di costruzione dei sottomarini alla marina militare, le autorità elleniche potevano adottare misure di liquidazione nei confronti dell’ENAE senza compromettere l’esecuzione di programmi militari. 63 In tale contesto la Repubblica ellenica sostiene che l’assoggettamento dell’ENAE ad amministrazione straordinaria è la misura adeguata per liquidare tale società: tale misura sarebbe pienamente conforme ai requisiti del diritto dell’Unione in quanto la procedura consente la vendita all’asta pubblica di tutti i settori oppure di parte di essi o di singole attività di tale società sotto la responsabilità di un amministratore indipendente e sotto controllo giudiziario.

Siffatta procedura di amministrazione straordinaria, che potrebbe essere conclusa entro un periodo di dodici mesi dalla designazione dell’amministratore straordinario, apporterebbe almeno le stesse garanzie che apporta la procedura fallimentare ordinaria e presenterebbe una rapidità e trasparenza di gran lunga maggiori.

Tale procedura consentirebbe di evitare un deprezzamento del valore dei beni interessati e garantirebbe la vendita dei beni inerenti alle attività militari dell’ENAE quale settore unico, conformemente agli interessi essenziali in materia di sicurezza della Repubblica ellenica. 64 Per quanto riguarda la restituzione dei terreni concessi all’ENAE per suo uso esclusivo, la Repubblica ellenica sostiene che, il 20 dicembre 2012, il diritto d’uso di tali terreni è stato abrogato dall’articolo 169, paragrafo 2, della legge n. 4099/2012.

La Repubblica ellenica afferma che dalle copie della trascrizione presso l’ufficio del registro delle ipoteche competente geograficamente, fornite alla [OSCURATO:PERSONA], emerge che tali terreni sono stati restituiti.

Secondo tale Stato membro, la circostanza che detti terreni non siano più utilizzati dall’ENAE risulterebbe dal fatto che tale società non esercita alcuna attività civile dal 2010. 65 Inoltre, la Repubblica ellenica ritiene che la restituzione dei terreni di cui trattasi sia una misura di esecuzione della decisione 2009/610, in quanto, in mancanza di beni sufficienti, le autorità elleniche sono tenute a procedere alla liquidazione di tutti i beni inerenti alle attività civili dell’ENAE.

Ciò posto, tale Stato membro sostiene che la valutazione degli stessi terreni, ai prezzi del 2008, dimostra che essi rappresentano il 60% del valore totale dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE o il 58% dell’infrastruttura non militare del cantiere navale.

Alla luce del suddetto calcolo, la vendita dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE riguarderebbe, in realtà, solo una piccola parte del valore del settore civile di tale impresa. 66 Per quanto riguarda la cessazione delle attività civili dell’ENAE, la Repubblica ellenica fa valere che il consiglio di amministrazione di detta società ha espressamente adottato una decisione su tale punto e che la nuova amministrazione di tale società ha confermato più volte che l’ENAE non esercita più attività civile dal 2010.

Il medesimo Stato membro aggiunge che l’ENAE non ha pubblicato alcun bilancio dopo il 30 settembre 2011 a causa della sua cattiva situazione economica. 67 Infine, per quanto riguarda la garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610, la Repubblica ellenica sostiene che spetta all’ENAE denunciarla.

Tale Stato membro rileva inoltre che la questione dell’applicazione della garanzia di cui trattasi non è sorta in alcuna causa, sicché le autorità elleniche non hanno avuto occasione di invocare la nullità della medesima.

Giudizio della Corte 68 In via preliminare, va ricordato che dalla giurisprudenza della Corte risulta che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi dichiarati incompatibili con il mercato interno è tenuto, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione di tale decisione.

Esso deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute, al fine di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dagli aiuti di cui trattasi (sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑481/16 , non pubblicata, EU:C:2017:845 , punto 23 ). 69 Infatti, il recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile con il mercato interno deve avvenire senza indugio e secondo le procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure previste dai rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑481/16 , non pubblicata, EU:C:2017:845 , punto 24 ). 70 Quanto alle ipotesi in cui gli aiuti di Stato illegittimamente versati debbano essere recuperati presso imprese beneficiarie in difficoltà o in stato di fallimento, occorre rammentare che tali difficoltà non pregiudicano l’obbligo di recupero dell’aiuto.

Lo Stato membro è pertanto tenuto, a seconda dei casi, a provocare la liquidazione della società, a far iscrivere il proprio credito nel passivo fallimentare della medesima o ad adottare qualsiasi altra misura che consenta la restituzione dell’aiuto (sentenza del 17 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑363/16 , EU:C:2018:12 , punto 36 ). 71 Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo emerge che, alla luce della difficile situazione economica dell’ENAE e al fine di non porre tale società in stato di fallimento, di non compromettere l’esecuzione dei programmi «Archimede» e «Nettuno II» per la marina militare e quindi di non ledere gli interessi essenziali in materia di sicurezza della Repubblica ellenica, ai sensi dell’articolo 346 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], tale Stato membro e l’ENAE si erano impegnati ad applicare un metodo alternativo di recupero affinché la [OSCURATO:PERSONA] potesse considerare che alla decisione 2009/610 era stata data piena esecuzione. 72 Di conseguenza, al fine di determinare se la Repubblica ellenica abbia adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza che accerta l’inadempimento, si deve verificare se tale Stato membro abbia rispettato gli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010, o se gli aiuti di Stato di cui trattasi, quali definiti agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15 della decisione 2009/610, siano stati integralmente recuperati da tale Stato membro e le informazioni elencate all’articolo 19 di tale decisione siano state fornite alla [OSCURATO:PERSONA]. 73 Va anzitutto precisato che, per quanto riguarda il procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, occorre assumere come data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento siffatto quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida emessa a norma della disposizione di cui sopra (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 32 ). 74 Nel caso di specie, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA], in data 27 novembre 2014, ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida, conformemente al procedimento previsto all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento menzionata al punto precedente è quella della scadenza del termine fissato in detta lettera, vale a dire il 27 gennaio 2015. 75 Orbene, per quanto riguarda gli impegni definiti nella lettera del 1 o dicembre 2010, è pacifico che, alla suddetta data del 27 gennaio 2015, le autorità elleniche non li avevano rispettati. 76 Infatti, dal fascicolo si evince che l’unica misura adottata dalla Repubblica ellenica a tale data è l’adozione della legge n. 4099/2012, entrata in vigore il 20 dicembre 2012. 77 Tuttavia, sul punto occorre precisare che dal fascicolo emerge che sia il tribunale arbitrale CCI che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale monocratico di primo grado di Atene) hanno constatato che, nonostante l’entrata in vigore di tale legge, l’ENAE non aveva effettivamente restituito il terreno pubblico oggetto della concessione del bacino di carenaggio. 78 Secondo il protocollo del 26 giugno 2018, l’ENAE ha conferito il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio il cui uso le era stato dato in concessione, nonché della parte di littorale antistante.

La Repubblica ellenica non ha però dimostrato che tale società avesse effettivamente conferito il possesso del suddetto terreno allo Stato greco prima del 27 gennaio 2015. 79 Pertanto, non può essere constatato che l’ENAE ha rinunciato alla concessione del bacino di carenaggio come richiesto dagli impegni definiti nella lettera del 1 o dicembre 2010. 80 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui la circostanza che detto terreno non sia più utilizzato dall’ENAE si evince dal fatto che tale società non svolge alcuna attività civile dal 2010, come emergerebbe dalla decisione del consiglio di amministrazione della stessa in data 14 aprile 2010, va rilevato che non risulta né da detta decisione né dal fascicolo che l’ENAE abbia interrotto le proprie attività civili conformemente agli impegni definiti nella lettera del 1 o dicembre 2010. 81 Infatti, detta decisione del consiglio di amministrazione non può riguardare l’impegno di interruzione delle attività civili dell’ENAE per un periodo di quindici anni a decorrere dal 1 o dicembre 2010, dal momento che essa risale a prima della lettera d’impegno dell’ENAE, del 27 ottobre 2010.

Tale decisione si limita a menzionare il fatto che, in relazione a un accordo di prestito dell’ENAE, «l’attività non navale attualmente è del tutto interrotta». 82 Inoltre, invitata dalla Corte, la Repubblica ellenica non è stata in grado di fornire documenti atti a dimostrare che l’ENAE abbia rispettato l’obbligo di cessare le proprie attività civili per un periodo di quindici anni. 83 Di conseguenza, non avendo dimostrato che l’ENAE abbia interrotto le proprie attività civili a decorrere dal 1 o dicembre 2010, la Repubblica ellenica non ha provato che la società di cui trattasi non utilizzasse più il terreno pubblico oggetto della concessione del bacino di carenaggio. 84 Per quanto riguarda l’impegno relativo alla vendita dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE o alla loro restituzione allo Stato greco, è evidente che detta vendita o restituzione non hanno avuto luogo.

Pertanto, detto impegno non è stato rispettato. 85 Per quanto attiene alla garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610, va notato che, secondo la lettera del 1 o dicembre 2010, l’ENAE doveva rinunciarvi e non avviare alcun procedimento sulla base di essa o in relazione ad essa.

Dal fascicolo non risulta che una simile rinuncia abbia avuto luogo né che la Repubblica ellenica abbia sospeso tale garanzia per via legislativa.

Essa non ha quindi rispettato tale impegno. 86 Secondo l’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica e l’ENAE risultante dalla lettera del 1 o dicembre 2010, tutti gli impegni dovevano essere rispettati per poter concludere che alla decisione 2009/610 era stata data corretta esecuzione.

Pertanto, è sufficiente che uno solo di tali impegni non sia rispettato per constatare l’esito infruttuoso di siffatto metodo di recupero.

Orbene, si deve constatare che gli impegni elencati al punto 13 della presente sentenza non sono stati rispettati. 87 Quanto all’obbligo principale della Repubblica ellenica di recuperare integralmente gli aiuti di Stato di cui trattasi, quali definiti agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15 della decisione 2009/610, è sufficiente constatare che è evidente che le autorità elleniche non hanno rispettato tale obbligo e che esse non hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni elencate all’articolo 19 della decisione in esame. 88 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, non le consentivano di provocare il fallimento dell’ENAE, dato che una tale procedura avrebbe inciso su tutti i beni di tale società e avrebbe compromesso il corretto proseguimento delle attività militari del cantiere navale e, pertanto, le capacità di difesa di tale Stato membro, quando invece esisteva una misura più adeguata per liquidare tale società, che tenesse conto degli interessi essenziali in materia di sicurezza di tale Stato membro, ossia l’assoggettamento della stessa ad amministrazione straordinaria, va precisato che le autorità elleniche avevano la possibilità di sottoporre l’ENAE ad amministrazione straordinaria già prima della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida, ossia il 27 gennaio 2015, in quanto la legge n. 4307/2014 è entrata in vigore il 15 novembre 2014. 89 Orbene, dal fascicolo risulta che la domanda per l’avvio di tale procedura è stata presentata solo il 12 ottobre 2017. 90 Di conseguenza, anche ammettendo che la Repubblica ellenica possa validamente invocare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, in fase di recupero degli aiuti di Stato di cui trattasi, è sufficiente rilevare che, alla data del 27 gennaio 2015, tale Stato membro non aveva adottato la misura che esso stesso ritiene adeguata con riguardo ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 91 Pertanto, la Repubblica ellenica non può validamente sostenere di avere adottato tutte le misure necessarie al fine di attuare il procedimento di recupero degli aiuti di Stato di cui trattasi.

La sentenza che accerta l’inadempimento rimane dunque, al 27 gennaio 2015, non eseguita. 92 Ne consegue che si deve dichiarare che, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito, tutte le misure che comporta l’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

Sulle sanzioni pecuniarie Sulla penalità [OSCURATO:PERSONA] delle parti 93 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’inadempimento addebitato alla Repubblica ellenica perduri al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte. 94 Più in particolare, per quanto riguarda la dichiarazione di credito del 22 marzo 2018 con la quale la Repubblica ellenica ha informato l’amministratore straordinario dell’ENAE dei suoi crediti relativi alla restituzione degli aiuti controversi nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di detta società, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’iscrizione al passivo fallimentare dei crediti relativi alla restituzione degli aiuti controversi possa essere considerata, in linea di principio, una misura adeguata idonea a garantire l’eliminazione della distorsione della concorrenza, purché sia seguita o dal recupero integrale dell’importo dei suddetti aiuti o dalla liquidazione dell’impresa e dalla cessazione definitiva delle sue attività, ove un tale recupero rimanga impossibile durante la procedura fallimentare.

La mera dichiarazione di tali crediti non è sufficiente per considerare che tale Stato membro abbia ottemperato al suo obbligo di recupero. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, conformemente all’articolo 77 della legge n. 4307/2014, l’iscrizione formale al passivo fallimentare avviene dopo il trasferimento dei beni dell’impresa interessata derivante dall’amministrazione straordinaria alla quale tale impresa è sottoposta, e non prima di tale trasferimento. 95 Per quanto riguarda il protocollo di consegna con cui l’ENAE ha conferito all’ETAD il possesso del terreno ABK 266 nonché la parte di littorale antistante, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale protocollo risale al 26 giugno 2018.

Di conseguenza, tale consegna sarebbe tardiva, in quanto, secondo la lettera del 1 o dicembre 2010, avrebbe dovuto essere effettuata nei sei mesi successivi alla suddetta lettera.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica ellenica non ha ancora trasmesso una mappa che indichi chiaramente i terreni restituiti allo Stato né elementi di prova del fatto che l’ENAE non utilizzi più tali terreni. 96 In secondo luogo, per quanto riguarda l’importo della penalità, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla sua comunicazione SEC (2005) 1658 del 12 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo [260 TFUE]» ( GU 2007, C 126, pag. 15 ), per proporre che l’importo della penalità giornaliera sia calcolato moltiplicando un forfait di base uniforme di EUR 670 per un coefficiente di gravità pari a 5 su una scala da 1 a 20 e un coefficiente di durata pari a 3, ossia il coefficiente massimo.

Il risultato ottenuto sarebbe quindi moltiplicato per un fattore «n», stimato in 3,48 per la Repubblica ellenica, che rispecchi la capacità finanziaria dello Stato membro incriminato e si fondi, a tal fine, sul prodotto interno lordo (PIL) di tale Stato membro e sul numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio. 97 Riguardo al coefficiente di gravità, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, l’effetto pregiudizievole che gli aiuti incompatibili e non recuperati hanno avuto sul settore navale, la considerevole entità dell’aiuto non recuperato e la reiterazione del comportamento illecito di tale Stato membro nel settore degli aiuti di Stato. 98 Riguardo al coefficiente di durata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’inadempimento persiste da vari anni dalla pronuncia della sentenza che accerta l’inadempimento e da oltre 8 anni dalla notifica della decisione 2009/610. 99 Riguardo al fattore «n», la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’evoluzione del PIL della Repubblica ellenica nel corso dell’anno più recente per il quale sono disponibili dati economici affidabili e sulla ponderazione dei voti di tale Stato membro in seno al Consiglio. 100 Riguardo alla ponderazione dei voti in seno al Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la modifica del sistema di voto in seno al Consiglio, a partire dal 1 o aprile 2017, non implichi la necessità di adeguare la propria proposta per il fattore «n».

Inoltre, al momento della proposizione del ricorso, il precedente sistema di ponderazione dei voti non sarebbe scaduto.

Di conseguenza, il fattore risultante dal precedente sistema di ponderazione dei voti continuerebbe ad essere un’utile base di riferimento per il calcolo delle sanzioni. 101 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una penalità di EUR 34974 al giorno sia adeguata alle circostanze e proporzionata all’asserito inadempimento nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. 102 La Repubblica ellenica fa valere, in primo luogo, che, con la dichiarazione di credito del 22 marzo 2018, essa ha insinuato al passivo i propri crediti, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, presso l’amministratore straordinario dell’ENAE e che detta società, per mezzo del protocollo del 26 giugno 2018, ha anche conferito il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio concessole in uso, e della parte di littorale antistante.

Secondo il medesimo Stato membro, detto conferimento del possesso è una parte importante dell’esecuzione dell’obbligo di recupero degli aiuti di Stato controversi. 103 In secondo luogo, la Repubblica ellenica contesta i coefficienti di gravità e di durata dell’infrazione scelti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 104 A tal riguardo essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di una serie di elementi che attenuano la gravità dell’infrazione, come il fatto che l’ENAE non abbia più alcuna attività civile dal 2010 e quindi non eserciti più alcuna pressione concorrenziale su altre imprese del settore navale.

Menziona altresì varie difficoltà incontrate durante l’esecuzione della decisione 2009/610 tra cui, in particolare, la decisione del tribunale arbitrale CCI del 27 giugno 2017.

Contesta poi l’asserita reiterazione, da parte sua, di un comportamento illecito nel settore degli aiuti di Stato.

Per tali ragioni, è dell’avviso che i coefficienti di gravità e di durata non possano essere superiori a

1. 105 Riguardo alla capacità finanziaria, la Repubblica ellenica ritiene, da un lato, che il fattore «n» debba essere aggiornato sulla base dei dati finanziari più recenti.

A tal proposito, detto Stato membro fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della situazione reale dell’economia greca, in particolare del fatto che detto Stato membro è ancora sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico non potendo finanziarsi efficacemente sui mercati finanziari. 106 D’altro lato, la Repubblica ellenica asserisce che il fattore «n» non sia stato calcolato correttamente poiché, dal 1 o aprile 2017, il Trattato ha definitivamente abbandonato il sistema dei voti ponderati in seno al Consiglio e l’ha sostituito con un sistema a doppia maggioranza di Stati membri e di popolazione secondo cui ogni Stato membro ha un solo voto in seno al Consiglio.

La Repubblica ellenica osserva quindi che gli Stati membri con la sua stessa popolazione e il suo stesso PIL hanno subìto una grave perdita di influenza in seno al Consiglio.

Giudizio della Corte 107 In via preliminare, occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso di specie sottoposto al suo esame, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appaia necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie appropriate, in particolare per prevenire il reiterarsi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 63 ). 108 Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’irrogazione di una penalità è giustificata, in linea di principio, soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 64 ). 109 Nel caso di specie, la Repubblica ellenica sostiene che, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, essa ha dato esecuzione agli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010 e nella decisione 2009/610. 110 In proposito, la Repubblica ellenica asserisce di aver insinuato al passivo i propri crediti, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, presso l’amministratore straordinario dell’ENAE e di aver conferito il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio concessole in uso, e della parte di littorale antistante. 111 Per quanto riguarda, innanzitutto, l’argomento attinente all’insinuazione al passivo dei crediti, nel caso di specie è evidente che, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, la Repubblica ellenica non ha iscritto al passivo fallimentare quelli relativi alla restituzione degli aiuti controversi.

Infatti, dal fascicolo non risulta che l’amministratore straordinario abbia iscritto tali crediti al passivo fallimentare.

Peraltro, ai sensi dell’articolo 77 della legge n. 4307/2014, l’iscrizione formale al passivo fallimentare avviene dopo il trasferimento dei beni dell’impresa interessata derivante dall’amministrazione straordinaria alla quale tale impresa è sottoposta, e non prima del suddetto trasferimento.

Orbene, è pacifico che un siffatto trasferimento di beni non ha avuto luogo.

Pertanto, la Repubblica ellenica non può utilmente sostenere di aver, con la dichiarazione di credito del 22 marzo 2018, insinuato al passivo i propri crediti nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria presso l’amministratore straordinario dell’ENAE. 112 Ad ogni modo, l’iscrizione al passivo fallimentare dei crediti relativi alla restituzione degli aiuti controversi, di per sé, non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza che accerta l’inadempimento (sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 103 ).

Invero, siffatta iscrizione è considerata, in linea di principio, una misura adeguata idonea a garantire l’eliminazione della distorsione della concorrenza, purché sia seguita o dal recupero integrale dell’importo dei suddetti aiuti o dalla liquidazione dell’impresa e dalla cessazione definitiva delle sue attività, ove un tale recupero rimanga impossibile nel corso della procedura fallimentare (sentenza del 17 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑363/16 , EU:C:2018:12 , punto 42 ). 113 Per quanto riguarda, poi, l’argomento concernente il conferimento del possesso del terreno ABK 266, è sufficiente precisare che, in ogni caso, si tratta soltanto di un’esecuzione parziale dell’obbligo di recupero.

Tale trasferimento non garantisce di per sé il recupero integrale degli aiuti di Stato controversi né il rispetto di tutti gli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010. 114 Pertanto, la Repubblica ellenica non può sostenere di aver adottato, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento. 115 Alla luce di quanto precede, va rilevato che l’inadempimento addebitato alla Repubblica ellenica si è protratto fino all’esame dei fatti di causa da parte della Corte. 116 Ciò posto, la condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario adeguato per incitare quest’ultima ad adottare le misure necessarie per porre fine all’inadempimento accertato e per garantire la piena esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento. 117 Per giurisprudenza costante, la penalità deve essere stabilita in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro che ha omesso di eseguire una sentenza dichiarativa di un inadempimento modifichi il proprio comportamento e ponga fine all’infrazione addebitata (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 68 ). 118 Nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, proporzionata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 69 ). 119 Le proposte della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un’utile base di riferimento.

Allo stesso modo, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa quando tale istituzione formula proposte alla Corte.

Infatti, nell’ambito di un procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo a un inadempimento che persista, da parte di uno Stato membro, nonostante sia già stato constatato in occasione di una prima sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 258 TFUE o dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità nell’ammontare e nella forma che consideri adeguati per incitare detto Stato membro a porre fine alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti dalla summenzionata prima sentenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 70 ). 120 Nel fissare l’importo della penalità, i criteri di base da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva di quest’ultima, ai fini di un’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono, in linea di principio, la gravità dell’infrazione, la durata della stessa e la capacità finanziaria dello Stato membro in questione.

Per l’applicazione di tali criteri occorre tener conto, in particolare, delle conseguenze della mancata esecuzione sugli interessi privati e pubblici nonché dell’urgenza che lo Stato membro interessato si conformi ai propri obblighi (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 71 ). 121 Per prima cosa, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, si deve sottolineare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 124 delle sue conclusioni, il carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato. 122 Infatti, le norme che formano oggetto della decisione 2009/610 e della sentenza che accerta l’inadempimento costituiscono l’espressione di uno dei compiti essenziali conferiti all’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, ossia l’instaurazione di un mercato interno, nonché del protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza, il quale, in forza dell’articolo 51 TUE, costituisce parte integrante dei Trattati e stabilisce che il mercato interno comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata. 123 L’importanza delle disposizioni dell’Unione violate in un caso come quello di specie si riflette segnatamente nel fatto che, con il rimborso degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno, viene eliminata la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato da questi ultimi e che, mediante detta restituzione, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva illegittimamente goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 127 ). 124 Per quanto riguarda l’inadempimento accertato nella presente causa, va ricordato, in primo luogo, che la Repubblica ellenica non ha né recuperato integralmente gli aiuti di Stato controversi né rispettato gli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010.

Tuttavia, alla luce del principio ricordato al punto 118 della presente sentenza, secondo cui la penalità deve essere adeguata alle circostanze e proporzionata all’inadempimento accertato, occorre tener conto del fatto che l’ENAE, rappresentata dal suo amministratore straordinario, ha conferito all’ETAD il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio concessole in uso, nonché della parte di littorale antistante e che tale terreno rappresenta una parte importante dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE. 125 In secondo luogo, occorre sottolineare la considerevole entità dell’aiuto non recuperato.

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, l’importo da recuperare aumenta costantemente degli interessi applicabili e, al momento dell’udienza, superava EUR 670 milioni, ossia oltre 2,6 volte l’importo iniziale. 126 In terzo luogo, occorre tener conto del fatto che il mercato della costruzione navale è transfrontaliero.

Tale settore economico è diffuso in quasi tutti gli Stati membri.

Di conseguenza, l’effetto pregiudizievole degli aiuti incompatibili non recuperati avrebbe un impatto sulle imprese non soltanto in Grecia, ma anche nel resto dell’Unione. 127 In quarto luogo, riguardo all’argomento della Repubblica ellenica secondo il quale sussistono circostanze che attenuerebbero la gravità dell’infrazione, in particolare difficoltà come l’ostruzionismo e la mancanza di qualsiasi collaborazione da parte dell’ENAE nell’attuazione degli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010, nonché gli effetti della decisione del tribunale arbitrale CCI del 27 giugno 2017, va ricordato che, per giurisprudenza costante, le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche cui lo Stato membro interessato ha fatto fronte per dare esecuzione ad una decisione che ordina il recupero degli aiuti illegittimi, senza intraprendere alcuna reale iniziativa presso le imprese di cui trattasi al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla [OSCURATO:PERSONA] modalità di esecuzione alternative di tale decisione che consentissero di superare siffatte difficoltà, non possono giustificare l’inosservanza, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto dell’Unione.

Lo stesso vale per gli asseriti problemi interni incontrati in sede di esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑481/16 , non pubblicata, EU:C:2017:845 , punto 29 ).

Pertanto, in tali frangenti, le difficoltà invocate dalla Repubblica ellenica nel caso di specie non possono essere considerate circostanze attenuanti. 128 Infine, si deve constatare una reiterazione del comportamento illecito di tale Stato membro nel settore degli aiuti di Stato.

Infatti, la Repubblica ellenica è stata condannata vuoi nell’ambito di ricorsi ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per mancata attuazione di decisioni di recupero di aiuti, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 1o marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑354/10 , non pubblicata, EU:C:2012:109 ), del 17 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑263/12 , non pubblicata, EU:C:2013:673 ), del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑481/16 , non pubblicata, EU:C:2017:845 ), e del 17 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑363/16 , EU:C:2018:12 ), vuoi nell’ambito di ricorsi ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, terzo comma, CE, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑369/07 , EU:C:2009:428 ). 129 È giocoforza constatare che, nel caso di specie, la violazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato è notevole. 130 Per seconda cosa, per quanto riguarda la durata della violazione, essa deve essere calcolata prendendo in considerazione il momento in cui la Corte valuta i fatti, e non quello in cui quest’ultima viene adita dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 78 ). 131 Pertanto, poiché la Repubblica ellenica non è stata in grado di dimostrare di aver posto fine all’inadempimento del suo obbligo di dare piena esecuzione alla sentenza che accerta l’inadempimento, occorre considerare che detto inadempimento si protrae da oltre sei anni dalla data della pronuncia della suddetta sentenza e presenta, dunque, una durata considerevole. 132 Per terza cosa, per quanto riguarda la capacità finanziaria, e più in particolare la proposta della [OSCURATO:PERSONA] che l’importo di base venga moltiplicato per uno specifico coefficiente applicabile alla Repubblica ellenica, la Corte ha ripetutamente dichiarato che tale metodo di calcolo costituisce un mezzo adeguato per rispecchiare la capacità finanziaria dello Stato interessato, pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (sentenza del 7 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑369/07 , EU:C:2009:428 , punto 123 ). 133 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 132 delle sue conclusioni, la Corte ha costantemente accettato, al fine di calcolare le sanzioni finanziarie, di tener conto del PIL dello Stato membro interessato e del numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑387/97 , EU:C:2000:356 , punto 88 ; del 25 novembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑278/01 , EU:C:2003:635 , punto 59 ; del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑70/06 , EU:C:2008:3 , punto 48 , e del 4 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑109/08 , EU:C:2009:346 , punto 42 ). 134 Riguardo al criterio del PIL, dalla giurisprudenza della Corte emerge che occorre tenere conto dell’evoluzione recente del PIL di uno Stato membro, quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 81 e giurisprudenza ivi citata). 135 Si deve pertanto tener conto del fatto, da un lato, che il PIL della Repubblica ellenica è diminuito di oltre il 25% tra il 2010 e il 2016 e, dall’altro, che nel 2017 il PIL, per la prima volta dal 2007, è stato in aumento.

L’importanza di tale crisi economica è quindi presa in debita considerazione dalla Corte per la determinazione dell’importo della penalità. 136 Riguardo al criterio del numero di voti di cui uno Stato membro dispone in seno al Consiglio, va precisato che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, dal 1 o novembre 2014 ha preso effetto una nuova procedura a maggioranza qualificata: la doppia maggioranza. 137 A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo protocollo, fino al 31 marzo 2017 gli Stati membri potevano ancora chiedere una votazione sulla base della precedente regola di maggioranza qualificata. 138 Per contro, dal 1 o aprile 2017 il sistema dei voti ponderati è sostituito dal sistema a doppia maggioranza secondo cui la maggioranza qualificata è raggiunta se raggruppa il 55% dei membri del Consiglio, o il 72% se la proposta non proviene dalla [OSCURATO:PERSONA] o dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e almeno il 65% della popolazione totale dell’Unione. 139 Tenuto conto delle modalità del nuovo sistema, a doppia maggioranza, e delle sue differenze rispetto al precedente sistema dei voti ponderati, il nuovo sistema a doppia maggioranza non è direttamente applicabile al meccanismo di calcolo delle sanzioni e non può, quindi, sostituire effettivamente per tali finalità il precedente sistema dei voti ponderati. 140 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 140 delle sue conclusioni, il nuovo sistema a doppia maggioranza non fornisce criteri soddisfacenti per determinare in modo adeguato la capacità finanziaria degli Stati membri. 141 Inoltre, va rilevato che, nella sua giurisprudenza posteriore al 1 o aprile 2017, data a partire dalla quale il precedente sistema dei voti ponderati non è più applicabile, la Corte prende in considerazione, ai fini della valutazione della capacità finanziaria degli Stati membri, solo il PIL dello Stato membro interessato (sentenze del 22 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑328/16 , EU:C:2018:98 , e del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 ). 142 In tale contesto, ai fini della valutazione della capacità finanziaria della Repubblica ellenica, non è necessario tener conto del criterio del numero di voti di cui tale Stato membro disponeva in seno al Consiglio o del nuovo sistema a doppia maggioranza, ma occorre basarsi definitivamente sul PIL di tale Stato membro. 143 Per quanto concerne la periodicità della penalità, si deve tenere conto della specificità, invocata dalla Repubblica ellenica, delle operazioni di recupero degli aiuti controversi. 144 Sembra che sarà particolarmente difficile per la Repubblica ellenica giungere entro breve termine ad una piena esecuzione della decisione 2009/610 e, pertanto, della sentenza che accerta l’inadempimento, considerato che le rispettive operazioni non possono essere istantanee e che il loro impatto non può essere percepito immediatamente. 145 Data siffatta peculiarità, è ipotizzabile che detto Stato membro riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzione della decisione 2009/610 senza giungere entro breve termine alla sua piena esecuzione. 146 Ne consegue che l’eventuale accertamento della fine dell’infrazione di cui trattasi potrebbe intervenire solo al termine di un periodo che consenta una valutazione globale dei risultati ottenuti. 147 Pertanto, occorre determinare una penalità semestrale al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza di cui trattasi, alla luce della situazione esistente al termine del periodo in questione. 148 Occorre così condannare la Repubblica ellenica a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 7294000 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza che accerta l’inadempimento, a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla data di piena esecuzione della medesima.

Sulla somma forfettaria [OSCURATO:PERSONA] delle parti 149 Per quanto riguarda l’ammontare di una somma forfettaria, la [OSCURATO:PERSONA] propone alla Corte di determinarlo moltiplicando un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione. 150 [OSCURATO:PERSONA] propone di applicare, per il calcolo della somma forfettaria, lo stesso coefficiente di gravità e lo stesso fattore «n» applicati nell’ambito della penalità.

Per contro, il forfait di base per calcolare la somma forfettaria sarebbe fissato in EUR 220 al giorno.

A differenza che per il calcolo della penalità, un coefficiente di durata non sarebbe applicato in quanto la durata dell’infrazione è già presa in considerazione moltiplicando un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’inadempimento. 151 Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] propone l’irrogazione di una somma forfettaria calcolata moltiplicando l’importo di EUR 3828 per il numero di giorni trascorsi tra la pronuncia della sentenza che accerta l’inadempimento e la data dell’esecuzione, da parte dello Stato membro, dei suoi obblighi o, in mancanza, quella della pronuncia della presente sentenza. 152 La Repubblica ellenica non ha addotto argomenti specifici relativi alla somma forfettaria.

Atteso che, per il calcolo di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] applica criteri identici a quelli applicati per il calcolo della penalità, come la gravità e la durata dell’infrazione, si deve tener conto degli argomenti addotti dalla Repubblica ellenica riguardo alla penalità.

Giudizio della Corte 153 In via preliminare, va ricordato che la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è conferito nel settore interessato, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 96 ). 154 La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la fissazione dell’eventuale importo di detta somma devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti relativi tanto alle caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto all’atteggiamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE.

A tal proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale nel decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione e nel determinarne eventualmente l’importo (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 97 ). 155 Nella presente causa, tutti gli elementi di diritto e di fatto che hanno condotto all’accertamento dell’inadempimento costituiscono un indizio nel senso che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione non può non richiedere l’adozione di una misura dissuasiva come l’imposizione di una somma forfettaria. 156 Ciò posto, spetta alla Corte, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, fissare l’importo di detta somma forfettaria in modo che la stessa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’infrazione commessa (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 99 ). 157 Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano, in particolare, elementi quali la gravità dell’infrazione accertata e il periodo durante il quale la stessa si è protratta a partire dalla pronuncia della sentenza che l’ha accertata (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 100 ). 158 Le circostanze del caso di specie di cui occorre tenere conto discendono, in particolare, dalle considerazioni esposte ai punti da 120 a 142 della presente sentenza, relative alla gravità e alla durata dell’infrazione nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. 159 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, costituisce un’equa valutazione delle circostanze di specie la fissazione in EUR 10000000 dell’importo della somma forfettaria che la Repubblica ellenica dovrà pagare. 160 Di conseguenza, occorre condannare la Repubblica ellenica a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma forfettaria di EUR 10000000.

Sulle spese 161 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nella lettera di diffida emessa il 27 novembre 2014 dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, tutte le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑485/10 , non pubblicata, EU:C:2012:395 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. 2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea una penalità di importo pari a EUR 7294000 per ogni periodo di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino alla data di esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑485/10 , non pubblicata, EU:C:2012:395 ). 3) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 10000000. 4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il greco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CJ0093 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 novembre 2018 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno – Obbligo di recupero – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Impresa che svolge sia attività civili che attività militari – Mancata esecuzione – Interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro – Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Sanzioni finanziarie – Penalità – Somma forfettaria – Capacità di pagamento – Fattore “n” – Fattori che sono alla base della valutazione della capacità di pagamento – Prodotto interno lordo – Ponderazione dei voti dello Stato membro in seno al Consiglio dell’Unione europea – Nuova regola di voto in seno al Consiglio» Nella causa C‑93/17, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, proposto il 22 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Bouchagiar e B. Stromsky, in qualità di agenti, ricorrente, contro Repubblica ellenica , rappresentata da K. Boskovits e A. Samoni-Rantou, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Prima Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: R. Schiano, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2018, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di voler: – dichiarare che, non avendo adottato le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑485/10, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza che accerta l’inadempimento», EU:C:2012:395 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE; – ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità giornaliera di importo pari a EUR 34974 per il ritardo nell’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento, dalla pronuncia della sentenza nella presente causa e fino all’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento; – ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla [OSCURATO:PERSONA] una somma forfettaria di importo pari al prodotto di EUR 3828 al giorno per il numero di giorni in cui si è protratta l’infrazione, dalla pronuncia della sentenza che accerta l’inadempimento e fino alla data in cui tale Stato membro ha posto fine all’infrazione ovvero, qualora l’infrazione non sia cessata, fino al giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa, e – condannare la Repubblica ellenica alle spese. Contesto normativo 2 L’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE così dispone: «Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti: (...) b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari». Fatti 3 [OSCURATO:PERSONA] SA ([OSCURATO:PERSONA] AE; in prosieguo: l’«ENAE»), proprietaria di un cantiere navale civile e militare greco situato a Skaramagkas (Grecia), è specializzata nella costruzione di navi militari. Nel 1985, l’ENAE ha cessato le proprie attività ed è stata posta in liquidazione. Nel settembre 1985, l’[OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: l’«ETVA»), una banca greca appartenente allo Stato greco, ha acquistato l’ENAE. Il 18 settembre 1995, l’ETVA ha venduto il 49% delle azioni dell’ENAE ai dipendenti di tale società. 4 Nel 1998, nell’ambito di un progetto di ammodernamento della sua flotta di sottomarini, la Repubblica ellenica ha concluso con l’ENAE un contratto, denominato «Archimede», per la costruzione di tre sottomarini «HDW classe 214», nonché per la costruzione opzionale di un quarto, e un contratto, denominato «Nettuno II», per l’ammodernamento di tre sottomarini «HDW classe 209». 5 Nel 2001, la Repubblica ellenica ha deciso di privatizzare l’ENAE. L’11 ottobre 2001 è stato firmato un accordo di vendita delle azioni dell’ENAE tra, da un lato, l’ETVA e i dipendenti dell’ENAE e, dall’altro, un consorzio costituito dalla Howaldtswerke-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «HDW») e dalla Ferrostaal AG (in prosieguo, congiuntamente: la «HDW-Ferrostaal»). La HDW-Ferrostaal ha creato la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] AE Chartofylakeiou; in prosieguo: la «GNSH»), detenuta in parti uguali dalla HDW e dalla Ferrostaal, allo scopo di gestire la loro partecipazione nell’ENAE. 6 Nel gennaio 2005, la ThyssenKrupp AG ha rilevato la HDW. Nel novembre 2005, la ThyssenKrupp ha acquistato le azioni della GNSH detenute dalla Ferrostaal. Pertanto, da tale data, la ThyssenKrupp deteneva la totalità delle quote sociali e il controllo dell’ENAE. La GNSH e l’ENAE sono state incorporate alla ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] AG, una divisione della ThyssenKrupp specializzata nei sistemi per navi militari e navi commerciali dedicate. 7 In tale contesto, la Repubblica ellenica, negli anni dal 1996 al 2003, ha adottato una serie di misure consistenti in apporti di capitale, garanzie e prestiti a favore dell’ENAE, che sono stati oggetto di diverse decisioni del Consiglio dell’Unione europea e della [OSCURATO:PERSONA]. 8 Il 2 luglio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2009/610/CE, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2009, L 225, pag. 104 ), i cui articoli 2, 3, 8, 9 e da 11 a 15 enunciano che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. 9 Gli articoli 5 e 6 della medesima decisione precisano che gli aiuti ivi specificati, pur essendo stati autorizzati precedentemente dalla [OSCURATO:PERSONA], sono stati utilizzati in maniera abusiva, sicché devono essere recuperati. 10 Ai sensi dell’articolo 16 della decisione 2009/610, la garanzia di compensazione fornita dall’ETVA alla HDW-Ferrostaal, con cui si prevedeva il risarcimento di queste ultime per qualunque aiuto di Stato fosse mai recuperato presso l’ENAE, costituisce un aiuto attuato contravvenendo all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che non è compatibile con il mercato interno. Di conseguenza, la garanzia deve essere immediatamente sospesa. 11 Avendo constatato che gli aiuti da recuperare erano andati a esclusivo beneficio delle attività civili dell’ENAE, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, all’articolo 17 della medesima decisione, che tali aiuti dovevano essere recuperati dalle attività civili di tale società. 12 L’articolo 18 della decisione 2009/610 impone alla Repubblica ellenica di procedere al recupero immediato degli aiuti definiti agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15 della stessa decisione. Secondo tale articolo 18, la Repubblica ellenica deve adottare le misure necessarie per l’esecuzione della decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dal 13 agosto 2008, data della sua notifica. 13 Stante la difficile situazione economica dell’ENAE, la Repubblica ellenica ha fatto valere che il recupero integrale degli aiuti controversi poteva comportarne il fallimento e, in tal modo, incidere sulle sue attività militari, ive comprese la costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini «HDW classe 214» e «HDW classe 209», arrecando pregiudizio agli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica ellenica tutelati ai sensi dell’articolo 346 TFUE. Per evitare tale eventualità, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica e l’ENAE, dopo negoziati nel periodo compreso tra i mesi di giugno e ottobre 2010 e lettere di impegno da parte dell’ENAE e della Repubblica ellenica, datate rispettivamente 27 e 29 ottobre 2010, hanno raggiunto un accordo in base al quale si sarebbe ritenuta eseguita correttamente la decisione 2009/610 solo a condizione che fossero rispettati i seguenti impegni: – le attività civili dell’ENAE sarebbero state interrotte per un periodo di quindici anni a decorrere dal 1 o ottobre 2010; – i beni inerenti alle attività civili dell’ENAE sarebbero stati venduti e il ricavato della vendita sarebbe stato versato alle autorità elleniche. Qualora l’asta non avesse condotto alla vendita della totalità o di parte di tali beni inerenti alle attività civili, l’ENAE li avrebbe trasferiti allo Stato greco a titolo di esecuzione alternativa dell’obbligo di recupero degli aiuti controversi. In tal caso, lo Stato greco avrebbe garantito che nessuno di detti beni venisse nuovamente acquisito dall’ENAE o dai suoi azionisti attuali o futuri durante il periodo summenzionato di quindici anni; – l’ENAE avrebbe rinunciato alla concessione di un bacino di carenaggio non necessario per il proseguimento delle sue attività militari. Lo Stato greco avrebbe garantito che tale concessione e il terreno oggetto di tale concessione non venissero nuovamente acquisiti dall’ENAE o dai suoi azionisti attuali o futuri durante il periodo summenzionato di quindici anni; – l’ENAE avrebbe rinunciato alla garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610 e non avrebbe avviato alcun procedimento basato su tale garanzia o ad essa collegato. La Repubblica ellenica avrebbe fatto valere la nullità di tale garanzia dinanzi a qualsiasi organo giudiziario o stragiudiziale; – nei sei mesi successivi all’accettazione dell’elenco degli impegni da parte della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica le avrebbe fornito le prove della restituzione del bacino di carenaggio allo Stato greco e informazioni aggiornate relative alla vendita all’asta dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE. Inoltre, la Repubblica ellenica avrebbe informato annualmente la [OSCURATO:PERSONA] sullo stato di avanzamento del recupero degli aiuti incompatibili, compresa la presentazione di prove del fatto che l’ENAE non esercitasse più attività civili, di informazioni sulla proprietà e sull’uso dei beni restituiti allo Stato greco nonché sull’uso del terreno oggetto della concessione del bacino di carenaggio. 14 L’8 ottobre 2010, ritenendo che la Repubblica ellenica non si fosse conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione 2009/610, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica ellenica diretto a far dichiarare che la stessa non aveva adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie per conformarsi a tale decisione. 15 Con lettera del 1 o dicembre 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica ellenica che, se gli impegni elencati al punto 13 della presente sentenza fossero stati effettivamente attuati, essa avrebbe considerato la decisione 2009/610 come pienamente eseguita. Tale istituzione ha precisato nella lettera che i beni dell’ENAE destinati alle sue attività civili avrebbero dovuto essere venduti o trasferiti allo Stato greco entro sei mesi dalla medesima lettera. 16 Il 28 giugno 2012, con la sua sentenza che accerta l’inadempimento, la Corte ha dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2009/610 e non avendo presentato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, entro il termine impartito, le informazioni elencate all’articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 19 di detta decisione. Procedimento precontenzioso 17 In seguito alla pronuncia della sentenza che accerta l’inadempimento i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno scambiato diverse lettere con le autorità elleniche in merito allo stato di avanzamento del recupero degli aiuti incompatibili. 18 [OSCURATO:PERSONA] ellenico, in tale contesto, ha adottato la legge n. 4099/2012, entrata in vigore il 20 dicembre 2012. Il suo articolo 169, paragrafo 2, dispone che, «[d]all’entrata in vigore della presente legge, il diritto d’uso esclusivo, concesso alla [ENAE] all’articolo 1, paragrafo 15, della legge n. 2302/1995 (…) come integrato all’articolo 6, paragrafo 1, della legge n. 2941/2011, è abolito nei limiti in cui riguarda la parte del terreno dello Stato ABK 266 di una superficie pari a (...) (216663,985 mq) indicata [sulla pianta topografica pubblicata nell’allegato I della presente legge] nonché la zona costiera antistante il terreno pubblico ABK summenzionato». 19 L’11 gennaio 2013, l’ENAE e i suoi proprietari a tale data hanno intentato, dinanzi alla Corte internazionale di arbitrato della Camera di commercio internazionale (in prosieguo: il «tribunale arbitrale CCI»), un’azione risarcitoria nei confronti della Repubblica ellenica a causa di un’asserita violazione, in primo luogo, di un accordo quadro ( [OSCURATO:PERSONA] ) concluso nel marzo 2010 tra la Repubblica ellenica, l’ENAE, la HDW, la ThyssenKrupp e l’[OSCURATO:PERSONA] LLC, che nel 2009 ha rilevato il 75,1% delle azioni dell’ENAE detenute dalla ThyssenKrupp, il cui articolo 11 si riferiva all’obbligo della Repubblica ellenica di recuperare l’aiuto di Stato, in secondo luogo, di un accordo di esecuzione ( [OSCURATO:PERSONA] ) tra le stesse parti dell’accordo quadro che doveva definire varie controversie riguardanti l’esecuzione dei contratti «Archimede» e «Nettuno II» e, in terzo luogo, dei contratti di costruzione e ammodernamento dei sottomarini conclusi nell’ambito di siffatti accordi. Il 23 aprile 2014, la Repubblica ellenica ha proposto a sua volta dinanzi al tribunale arbitrale CCI un’azione risarcitoria, denunciando l’ENAE e i suoi azionisti per violazione dell’accordo di esecuzione e dei contratti per la costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini, compreso in particolare l’obbligo di consegnare i sottomarini alle condizioni e nei termini previsti. 20 [OSCURATO:PERSONA] ellenico ha inoltre adottato la legge n. 4237/2014, entrata in vigore il 12 febbraio 2014, il cui articolo 12 precisa che, in considerazione degli interessi della sicurezza nazionale della Repubblica ellenica, la prosecuzione di qualsiasi forma di esecuzione forzata sui beni mobili e immobili dell’ENAE è sospesa. 21 La Repubblica ellenica, per mezzo dell’articolo 26 della legge n. 4258/2014, entrata in vigore il 14 aprile 2014, ha attribuito alla marina militare il progetto relativo alla costruzione e all’ammodernamento dei sottomarini, non avendo l’ENAE osservato i suoi impegni contrattuali di garantire le capacità operative necessarie per la difesa e la sicurezza nazionali. Tale disposizione prevedeva altresì che la marina militare proseguisse senza corrispettivo i lavori sui sottomarini negli impianti dell’ENAE e versasse le retribuzioni e i contributi previdenziali dei dipendenti a titolo di indennizzo per il loro lavoro. 22 Il 27 novembre 2014, considerando che la decisione 2009/610 non era stata ancora eseguita, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una lettera di diffida alle autorità elleniche conformemente all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, concedendo loro un termine di esecuzione di due mesi. 23 Nella lettera di diffida, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che le autorità elleniche non avevano recuperato l’importo degli aiuti incompatibili e non le avevano fornito informazioni sull’esecuzione della decisione 2009/610. 24 Le autorità elleniche hanno risposto alla lettera di diffida con lettera del 23 gennaio 2015. Da un lato, esse vi hanno menzionato l’atteggiamento ostruzionistico e la mancanza di qualsiasi collaborazione da parte dell’ENAE nell’attuazione degli impegni richiamati nella lettera del 1 o dicembre 2010. D’altro lato, esse hanno fatto valere la necessità che tale società restasse ancora operativa per altri 18-20 mesi affinché la marina militare potesse portare a termine, negli impianti dell’ENAE, la costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini previsti dai contratti «Archimede» e «Nettuno II». 25 Il 4 dicembre 2015, le autorità elleniche hanno inviato all’ENAE un ordine di recupero pari a EUR 523352889,23, ovvero circa l’80% dell’importo da recuperare, compresi gli interessi fino alla data del 30 novembre 2015. Il 5 febbraio 2016, l’ENAE ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene, Grecia) per l’annullamento del suddetto ordine di recupero. Nel marzo 2016, le autorità tributarie elleniche hanno adottato atti esecutivi del summenzionato ordine di recupero. Il 13 aprile 2016, l’ENAE ha proposto opposizione dinanzi allo stesso tribunale contro tali atti esecutivi. Il 23 maggio 2016, l’ENAE ha depositato presso il suddetto tribunale domande di sospensione dell’esecuzione degli atti sopra citati. [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta in qualità di amicus curiae in suddette cause a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] ( GU 2015, L 248, pag. 9 ). 26 Il 29 settembre 2016, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di primo grado di Atene) ha respinto le domande di sospensione dell’esecuzione presentate dall’ENAE. 27 In seguito a tali rigetti, le autorità elleniche hanno avviato, il 3 febbraio 2017, un procedimento di esecuzione forzata sui beni inerenti alle attività civili dell’ENAE. Il 6 febbraio 2017, le stesse autorità hanno proceduto a pignoramenti presso tre banche in cui l’ENAE deteneva conti. Tuttavia, la Repubblica ellenica non ha recuperato alcuna somma a causa di precedenti pignoramenti effettuati da altri creditori e a causa della difficile situazione finanziaria di tale impresa. 28 Parallelamente, il 12 maggio 2016, l’ENAE e i suoi azionisti hanno chiesto al tribunale arbitrale CCI misure cautelari contro gli atti amministrativi nazionali adottati dalle autorità elleniche nel dicembre 2015 e nel marzo 2016 per il recupero degli aiuti di Stato di cui trattasi. Il tribunale arbitrale CCI ha respinto tale domanda di provvedimenti provvisori. I medesimi interessati hanno chiesto al tribunale arbitrale CCI anche di vietare alle autorità elleniche l’avvio di qualsiasi procedura fallimentare nei confronti dell’ENAE in pendenza del procedimento arbitrale. 29 Con ordinanza interlocutoria del 5 agosto 2016, il tribunale arbitrale CCI ha respinto tale domanda dell’ENEA e dei suoi azionisti dichiarando di non poter interferire nell’esecuzione della decisione 2009/610. Tuttavia, ha dichiarato pure che il recupero degli aiuti controversi poteva causare il fallimento dell’ENAE e ha dunque vietato alla Repubblica ellenica di adottare una misura di nazionalizzazione di detta società, di porne l’amministrazione sotto il proprio controllo o di assoggettare la medesima società e i suoi beni a una procedura di insolvenza senza informarlo prima in merito. 30 Il 13 febbraio 2017, le autorità elleniche hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] della loro intenzione di sottoporre l’ENAE a una procedura di liquidazione speciale ai sensi della legge n. 4307/2014, entrata in vigore il 15 novembre 2014 (in prosieguo: l’«amministrazione straordinaria»), e hanno chiesto di incontrare la [OSCURATO:PERSONA] per discutere le condizioni di attuazione di tale procedura. 31 È in tali circostanze che, il 22 febbraio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. Sviluppi dopo aver adito la Corte 32 L’8 marzo 2017 ha avuto luogo una riunione sull’assoggettamento dell’ENAE ad amministrazione straordinaria. Durante tale riunione, le autorità elleniche hanno trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] un piano dettagliato al fine di sottoporre l’ENAE all’amministrazione straordinaria proposta. 33 Il 21 marzo 2017 sono stati sequestrati due serbatoi galleggianti appartenenti all’ENAE. 34 Il 10 aprile 2017, l’ENAE ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al tribunale arbitrale CCI diretta all’adozione di misure cautelari che vietassero alle autorità elleniche di avviare una procedura per sottoporre la società ad amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 4307/2014. Il tribunale arbitrale CCI ha ricordato, nella sua decisione del 27 giugno 2017, che il suo lodo era imminente. Esso ha quindi dichiarato che l’avvio di una procedura di amministrazione straordinaria nei confronti dell’ENAE avrebbe avuto come conseguenza di privare gli azionisti di quest’ultima del controllo sulla società e che l’amministratore straordinario, designato dai creditori, avrebbe potuto adottare decisioni lesive della posizione dell’ENAE nel procedimento arbitrale. In tale contesto, il tribunale arbitrale CCI ha deciso che le autorità elleniche dovessero astenersi, fino all’adozione del suo lodo finale, da qualsiasi misura di recupero che conducesse, direttamente o indirettamente, ad una modifica del controllo della gestione dell’ENAE, comprese le procedure fallimentari e l’assoggettamento di detta società ad amministrazione straordinaria. 35 Il 29 giugno 2017 le autorità elleniche hanno inviato una lettera all’ENAE invitandola a pagare il restante 20% dell’importo degli aiuti da recuperare, compresi gli interessi fino al 30 giugno 2017, ossia EUR 95098200,99. Poiché tale pagamento non è stato effettuato, le autorità tributarie sono state incaricate di recuperare tale importo con lettera del 31 luglio 2017 dell’[OSCURATO:PERSONA] kai Anaptyxis (Ministero dell’Economia e dello Sviluppo, Grecia). 36 Il 12 ottobre 2017 le autorità elleniche hanno avviato un procedimento dinanzi ai giudici greci per sottoporre l’ENAE alla procedura di amministrazione straordinaria introdotta dall’articolo 68 della legge n. 4307/2014, entrata in vigore il 15 novembre 2014. 37 Nel corso del procedimento, la Corte ha accolto tre domande della Repubblica ellenica riguardanti la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. Ogni volta, un termine è stato impartito alla [OSCURATO:PERSONA] per consentirle di prendere posizione in merito a tali documenti. 38 Dai predetti documenti emerge, in primo luogo, che con la sua sentenza n. 725/2018, dell’8 marzo 2018, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale monocratico di primo grado di Atene, Grecia) ha accolto la richiesta delle autorità elleniche di sottoporre l’ENAE ad amministrazione straordinaria e ha nominato un amministratore straordinario. 39 In secondo luogo, dai medesimi documenti si evince che, il 26 marzo 2018, l’autorità indipendente per le entrate pubbliche ha tentato, mediante una dichiarazione di credito rilasciata il 22 marzo 2018, di insinuare al passivo presso l’amministratore straordinario i crediti della Repubblica ellenica relativi alla restituzione degli aiuti in questione nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria della società di cui trattasi. Più in particolare, detta autorità ha annunciato un importo di EUR 713883282,19 con le maggiorazioni dovute per pagamento tardivo del credito. Tale importo comprende gli importi di EUR 524896095,75 e di EUR 95171888,92 che lo Stato greco deve recuperare per conformarsi alla decisione 2009/610 e quindi alla sentenza che accerta l’inadempimento. 40 L’amministratore straordinario ha ricevuto notifica di tutte le summenzionate azioni con lettera raccomandata depositata alla posta. 41 In terzo luogo, emerge dai documenti prodotti dalla Repubblica ellenica ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del regolamento di procedura che, il 26 giugno 2018, per mezzo di un protocollo di consegna, l’ENAE, rappresentata dal suo amministratore straordinario, ha conferito il possesso del terreno ABK 266 nonché della parte di littorale antistante all’[OSCURATO:PERSONA] A.E. (Società dei [OSCURATO:PERSONA] dello Stato SA; in prosieguo: l’«ETAD»). [OSCURATO:PERSONA] delle parti 42 [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica ellenica di non aver adottato le misure che comporta l’esecuzione alla sentenza che accerta l’inadempimento, dal momento che sono trascorsi diversi anni tanto dall’adozione della decisione 2009/610 quanto dalla pronuncia della suddetta sentenza senza che le autorità elleniche abbiano recuperato gli aiuti di Stato di cui trattasi presso l’ENAE. 43 Innanzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica ellenica non ha adottato tutte le misure che, in linea di principio, sono necessarie ai fini dell’esecuzione di una decisione quale la decisione 2009/610. 44 Le autorità elleniche, infatti, nell’introdurre la moratoria di cui all’articolo 12 della legge n. 4237/2014, avrebbero reso più difficile il recupero degli aiuti. 45 Solo nel dicembre 2015 e nel marzo 2016 le autorità elleniche avrebbero adottato atti amministrativi nazionali diretti al recupero parziale degli aiuti di Stato di cui trattasi presso l’ENAE. Tuttavia, tali atti non avrebbero condotto al recupero del benché minimo importo presso tale impresa. 46 Poi, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Repubblica ellenica non ha neppure rispettato gli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010, considerati un metodo alternativo di esecuzione della decisione 2009/610. 47 A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che non è stata realizzata la vendita dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE e che quest’ultima contestava l’elenco di siffatti beni. 48 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] ellenico abbia votato una legge sulla restituzione del bacino di carenaggio, la Repubblica ellenica non ha ancora trasmesso la mappa pertinente che indichi con precisione la zona restituita né una prova che i terreni non sono più utilizzati dall’ENAE. 49 In terzo luogo, oltre alla risoluzione adottata dal consiglio di amministrazione dell’ENAE il 14 aprile 2010, secondo cui tale impresa avrebbe cessato le sue attività civili, le autorità elleniche non avrebbero fornito nessun’altra prova che detta impresa si sia astenuta da qualsiasi attività civile dopo la data di tale risoluzione. 50 In quarto luogo, dette autorità non avrebbero mai inviato documenti a dimostrazione del fatto che la garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610 sia stata sospesa e non sia mai stata utilizzata. 51 In quinto luogo, tali autorità non hanno mai presentato una relazione sull’avanzamento nell’attuazione della decisione di cui trattasi. 52 In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che l’unico motivo di difesa che può essere fatto valere dalla Repubblica ellenica è quello vertente sull’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione 2009/610, dimostrando la mancanza di beni recuperabili. Orbene, in un caso del genere, lo Stato membro dovrebbe provocare la liquidazione e la definitiva cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria. 53 Nel caso di specie, le autorità elleniche non avrebbero mai invocato l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti controversi. Da una parte, esse si sarebbero limitate ad affermare che un recupero completo porterebbe alla liquidazione dei cantieri navali, il che avrebbe un impatto negativo sugli interessi della difesa nazionale, e, dall’altra, esse avrebbero imputato il mancato recupero all’ostruzionismo dell’ENAE, benché un tale ostruzionismo non possa giustificare la mancata esecuzione della decisione 2009/610. 54 Rispetto agli interessi della difesa nazionale invocati dalla Repubblica ellenica, che riguarderebbero solo la costruzione dei sottomarini negli impianti dell’ENAE per la marina militare, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la deroga di cui all’articolo 346 TFUE concerne casi eccezionali e chiaramente definiti e non si presta dunque ad un’interpretazione estensiva. Pertanto, spetterebbe a tale Stato membro dimostrare che la deroga di cui trattasi sia necessaria alla tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 55 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza degli interessi in materia di sicurezza invocati dalla Repubblica ellenica. Le autorità elleniche non avrebbero mai spiegato per quale motivo la costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini dovessero necessariamente avvenire negli impianti dell’ENAE e non in quelli di altri cantieri navali greci, in particolare dopo l’attribuzione alla marina militare, prevista all’articolo 26 della legge n. 4258/2014, del progetto di costruzione e di ammodernamento dei sottomarini. 56 La Repubblica ellenica replica di aver adottato tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento. 57 Tale Stato membro osserva che l’articolo 12 della legge n. 4237/2014 non complica il recupero degli aiuti controversi, atteso che la sospensione dell’esecuzione forzata sui beni dell’ENAE prevista in tale articolo si applicherebbe solo se l’esecuzione forzata pregiudica la costruzione e la manutenzione dei sottomarini della marina militare, applicazione del resto conforme all’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Peraltro, la circostanza che le autorità elleniche abbiano in seguito preso misure di esecuzione nei confronti dell’ENAE dimostrerebbe che l’articolo 12 di detta legge non impedisce di procedere a tale recupero. 58 La Repubblica ellenica invoca, poi, i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, sostenendo che un recupero non deve ostacolare né il proseguimento delle attività militari del cantiere navale più grande e produttivo in Grecia, né l’ampio potere discrezionale di cui essa dispone nella scelta delle misure che ritiene necessarie. 59 In effetti, se la Repubblica ellenica provocasse il fallimento dell’ENAE, tale procedura inciderebbe su tutti i beni dell’impresa e comprometterebbe il buon proseguimento delle attività militari del cantiere navale e, pertanto, le capacità di difesa di tale Stato membro. È per questi motivi che le autorità elleniche avrebbero dato priorità all’attuazione degli impegni menzionati nella lettera del 1 o dicembre 2010. 60 A tale proposito la Repubblica ellenica fa notare, per quanto riguarda la vendita dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE, che essa si è scontrata con l’ostruzionismo di tale società che non era d’accordo con l’elenco dei beni inerenti alle attività civili destinati alla vendita. 61 A causa di tale ostruzionismo, le autorità elleniche avrebbero inviato a detta società ordini di recupero e di pignoramento. 62 Poiché tali misure non hanno dato luogo ad alcun rimborso a causa dei precedenti pignoramenti di altri creditori e dell’evidente incapienza dei beni dell’ENAE, le autorità elleniche avrebbero ritenuto opportuno sottoporre tale società ad amministrazione straordinaria in forza delle disposizioni della legge n. 4307/2014. Infatti, secondo la Repubblica ellenica, dopo l’attribuzione delle attività di costruzione dei sottomarini alla marina militare, le autorità elleniche potevano adottare misure di liquidazione nei confronti dell’ENAE senza compromettere l’esecuzione di programmi militari. 63 In tale contesto la Repubblica ellenica sostiene che l’assoggettamento dell’ENAE ad amministrazione straordinaria è la misura adeguata per liquidare tale società: tale misura sarebbe pienamente conforme ai requisiti del diritto dell’Unione in quanto la procedura consente la vendita all’asta pubblica di tutti i settori oppure di parte di essi o di singole attività di tale società sotto la responsabilità di un amministratore indipendente e sotto controllo giudiziario. Siffatta procedura di amministrazione straordinaria, che potrebbe essere conclusa entro un periodo di dodici mesi dalla designazione dell’amministratore straordinario, apporterebbe almeno le stesse garanzie che apporta la procedura fallimentare ordinaria e presenterebbe una rapidità e trasparenza di gran lunga maggiori. Tale procedura consentirebbe di evitare un deprezzamento del valore dei beni interessati e garantirebbe la vendita dei beni inerenti alle attività militari dell’ENAE quale settore unico, conformemente agli interessi essenziali in materia di sicurezza della Repubblica ellenica. 64 Per quanto riguarda la restituzione dei terreni concessi all’ENAE per suo uso esclusivo, la Repubblica ellenica sostiene che, il 20 dicembre 2012, il diritto d’uso di tali terreni è stato abrogato dall’articolo 169, paragrafo 2, della legge n. 4099/2012. La Repubblica ellenica afferma che dalle copie della trascrizione presso l’ufficio del registro delle ipoteche competente geograficamente, fornite alla [OSCURATO:PERSONA], emerge che tali terreni sono stati restituiti. Secondo tale Stato membro, la circostanza che detti terreni non siano più utilizzati dall’ENAE risulterebbe dal fatto che tale società non esercita alcuna attività civile dal 2010. 65 Inoltre, la Repubblica ellenica ritiene che la restituzione dei terreni di cui trattasi sia una misura di esecuzione della decisione 2009/610, in quanto, in mancanza di beni sufficienti, le autorità elleniche sono tenute a procedere alla liquidazione di tutti i beni inerenti alle attività civili dell’ENAE. Ciò posto, tale Stato membro sostiene che la valutazione degli stessi terreni, ai prezzi del 2008, dimostra che essi rappresentano il 60% del valore totale dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE o il 58% dell’infrastruttura non militare del cantiere navale. Alla luce del suddetto calcolo, la vendita dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE riguarderebbe, in realtà, solo una piccola parte del valore del settore civile di tale impresa. 66 Per quanto riguarda la cessazione delle attività civili dell’ENAE, la Repubblica ellenica fa valere che il consiglio di amministrazione di detta società ha espressamente adottato una decisione su tale punto e che la nuova amministrazione di tale società ha confermato più volte che l’ENAE non esercita più attività civile dal 2010. Il medesimo Stato membro aggiunge che l’ENAE non ha pubblicato alcun bilancio dopo il 30 settembre 2011 a causa della sua cattiva situazione economica. 67 Infine, per quanto riguarda la garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610, la Repubblica ellenica sostiene che spetta all’ENAE denunciarla. Tale Stato membro rileva inoltre che la questione dell’applicazione della garanzia di cui trattasi non è sorta in alcuna causa, sicché le autorità elleniche non hanno avuto occasione di invocare la nullità della medesima. Giudizio della Corte 68 In via preliminare, va ricordato che dalla giurisprudenza della Corte risulta che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi dichiarati incompatibili con il mercato interno è tenuto, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione di tale decisione. Esso deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute, al fine di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dagli aiuti di cui trattasi (sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑481/16 , non pubblicata, EU:C:2017:845 , punto 23 ). 69 Infatti, il recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile con il mercato interno deve avvenire senza indugio e secondo le procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure previste dai rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑481/16 , non pubblicata, EU:C:2017:845 , punto 24 ). 70 Quanto alle ipotesi in cui gli aiuti di Stato illegittimamente versati debbano essere recuperati presso imprese beneficiarie in difficoltà o in stato di fallimento, occorre rammentare che tali difficoltà non pregiudicano l’obbligo di recupero dell’aiuto. Lo Stato membro è pertanto tenuto, a seconda dei casi, a provocare la liquidazione della società, a far iscrivere il proprio credito nel passivo fallimentare della medesima o ad adottare qualsiasi altra misura che consenta la restituzione dell’aiuto (sentenza del 17 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑363/16 , EU:C:2018:12 , punto 36 ). 71 Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo emerge che, alla luce della difficile situazione economica dell’ENAE e al fine di non porre tale società in stato di fallimento, di non compromettere l’esecuzione dei programmi «Archimede» e «Nettuno II» per la marina militare e quindi di non ledere gli interessi essenziali in materia di sicurezza della Repubblica ellenica, ai sensi dell’articolo 346 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA], tale Stato membro e l’ENAE si erano impegnati ad applicare un metodo alternativo di recupero affinché la [OSCURATO:PERSONA] potesse considerare che alla decisione 2009/610 era stata data piena esecuzione. 72 Di conseguenza, al fine di determinare se la Repubblica ellenica abbia adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza che accerta l’inadempimento, si deve verificare se tale Stato membro abbia rispettato gli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010, o se gli aiuti di Stato di cui trattasi, quali definiti agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15 della decisione 2009/610, siano stati integralmente recuperati da tale Stato membro e le informazioni elencate all’articolo 19 di tale decisione siano state fornite alla [OSCURATO:PERSONA]. 73 Va anzitutto precisato che, per quanto riguarda il procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, occorre assumere come data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento siffatto quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida emessa a norma della disposizione di cui sopra (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 32 ). 74 Nel caso di specie, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA], in data 27 novembre 2014, ha inviato alla Repubblica ellenica una lettera di diffida, conformemente al procedimento previsto all’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento menzionata al punto precedente è quella della scadenza del termine fissato in detta lettera, vale a dire il 27 gennaio 2015. 75 Orbene, per quanto riguarda gli impegni definiti nella lettera del 1 o dicembre 2010, è pacifico che, alla suddetta data del 27 gennaio 2015, le autorità elleniche non li avevano rispettati. 76 Infatti, dal fascicolo si evince che l’unica misura adottata dalla Repubblica ellenica a tale data è l’adozione della legge n. 4099/2012, entrata in vigore il 20 dicembre 2012. 77 Tuttavia, sul punto occorre precisare che dal fascicolo emerge che sia il tribunale arbitrale CCI che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale monocratico di primo grado di Atene) hanno constatato che, nonostante l’entrata in vigore di tale legge, l’ENAE non aveva effettivamente restituito il terreno pubblico oggetto della concessione del bacino di carenaggio. 78 Secondo il protocollo del 26 giugno 2018, l’ENAE ha conferito il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio il cui uso le era stato dato in concessione, nonché della parte di littorale antistante. La Repubblica ellenica non ha però dimostrato che tale società avesse effettivamente conferito il possesso del suddetto terreno allo Stato greco prima del 27 gennaio 2015. 79 Pertanto, non può essere constatato che l’ENAE ha rinunciato alla concessione del bacino di carenaggio come richiesto dagli impegni definiti nella lettera del 1 o dicembre 2010. 80 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui la circostanza che detto terreno non sia più utilizzato dall’ENAE si evince dal fatto che tale società non svolge alcuna attività civile dal 2010, come emergerebbe dalla decisione del consiglio di amministrazione della stessa in data 14 aprile 2010, va rilevato che non risulta né da detta decisione né dal fascicolo che l’ENAE abbia interrotto le proprie attività civili conformemente agli impegni definiti nella lettera del 1 o dicembre 2010. 81 Infatti, detta decisione del consiglio di amministrazione non può riguardare l’impegno di interruzione delle attività civili dell’ENAE per un periodo di quindici anni a decorrere dal 1 o dicembre 2010, dal momento che essa risale a prima della lettera d’impegno dell’ENAE, del 27 ottobre 2010. Tale decisione si limita a menzionare il fatto che, in relazione a un accordo di prestito dell’ENAE, «l’attività non navale attualmente è del tutto interrotta». 82 Inoltre, invitata dalla Corte, la Repubblica ellenica non è stata in grado di fornire documenti atti a dimostrare che l’ENAE abbia rispettato l’obbligo di cessare le proprie attività civili per un periodo di quindici anni. 83 Di conseguenza, non avendo dimostrato che l’ENAE abbia interrotto le proprie attività civili a decorrere dal 1 o dicembre 2010, la Repubblica ellenica non ha provato che la società di cui trattasi non utilizzasse più il terreno pubblico oggetto della concessione del bacino di carenaggio. 84 Per quanto riguarda l’impegno relativo alla vendita dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE o alla loro restituzione allo Stato greco, è evidente che detta vendita o restituzione non hanno avuto luogo. Pertanto, detto impegno non è stato rispettato. 85 Per quanto attiene alla garanzia di compensazione di cui all’articolo 16 della decisione 2009/610, va notato che, secondo la lettera del 1 o dicembre 2010, l’ENAE doveva rinunciarvi e non avviare alcun procedimento sulla base di essa o in relazione ad essa. Dal fascicolo non risulta che una simile rinuncia abbia avuto luogo né che la Repubblica ellenica abbia sospeso tale garanzia per via legislativa. Essa non ha quindi rispettato tale impegno. 86 Secondo l’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica ellenica e l’ENAE risultante dalla lettera del 1 o dicembre 2010, tutti gli impegni dovevano essere rispettati per poter concludere che alla decisione 2009/610 era stata data corretta esecuzione. Pertanto, è sufficiente che uno solo di tali impegni non sia rispettato per constatare l’esito infruttuoso di siffatto metodo di recupero. Orbene, si deve constatare che gli impegni elencati al punto 13 della presente sentenza non sono stati rispettati. 87 Quanto all’obbligo principale della Repubblica ellenica di recuperare integralmente gli aiuti di Stato di cui trattasi, quali definiti agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9 e da 11 a 15 della decisione 2009/610, è sufficiente constatare che è evidente che le autorità elleniche non hanno rispettato tale obbligo e che esse non hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni elencate all’articolo 19 della decisione in esame. 88 Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, non le consentivano di provocare il fallimento dell’ENAE, dato che una tale procedura avrebbe inciso su tutti i beni di tale società e avrebbe compromesso il corretto proseguimento delle attività militari del cantiere navale e, pertanto, le capacità di difesa di tale Stato membro, quando invece esisteva una misura più adeguata per liquidare tale società, che tenesse conto degli interessi essenziali in materia di sicurezza di tale Stato membro, ossia l’assoggettamento della stessa ad amministrazione straordinaria, va precisato che le autorità elleniche avevano la possibilità di sottoporre l’ENAE ad amministrazione straordinaria già prima della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida, ossia il 27 gennaio 2015, in quanto la legge n. 4307/2014 è entrata in vigore il 15 novembre 2014. 89 Orbene, dal fascicolo risulta che la domanda per l’avvio di tale procedura è stata presentata solo il 12 ottobre 2017. 90 Di conseguenza, anche ammettendo che la Repubblica ellenica possa validamente invocare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, ai sensi dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE, in fase di recupero degli aiuti di Stato di cui trattasi, è sufficiente rilevare che, alla data del 27 gennaio 2015, tale Stato membro non aveva adottato la misura che esso stesso ritiene adeguata con riguardo ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 91 Pertanto, la Repubblica ellenica non può validamente sostenere di avere adottato tutte le misure necessarie al fine di attuare il procedimento di recupero degli aiuti di Stato di cui trattasi. La sentenza che accerta l’inadempimento rimane dunque, al 27 gennaio 2015, non eseguita. 92 Ne consegue che si deve dichiarare che, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito, tutte le misure che comporta l’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. Sulle sanzioni pecuniarie Sulla penalità [OSCURATO:PERSONA] delle parti 93 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’inadempimento addebitato alla Repubblica ellenica perduri al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte. 94 Più in particolare, per quanto riguarda la dichiarazione di credito del 22 marzo 2018 con la quale la Repubblica ellenica ha informato l’amministratore straordinario dell’ENAE dei suoi crediti relativi alla restituzione degli aiuti controversi nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di detta società, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’iscrizione al passivo fallimentare dei crediti relativi alla restituzione degli aiuti controversi possa essere considerata, in linea di principio, una misura adeguata idonea a garantire l’eliminazione della distorsione della concorrenza, purché sia seguita o dal recupero integrale dell’importo dei suddetti aiuti o dalla liquidazione dell’impresa e dalla cessazione definitiva delle sue attività, ove un tale recupero rimanga impossibile durante la procedura fallimentare. La mera dichiarazione di tali crediti non è sufficiente per considerare che tale Stato membro abbia ottemperato al suo obbligo di recupero. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, conformemente all’articolo 77 della legge n. 4307/2014, l’iscrizione formale al passivo fallimentare avviene dopo il trasferimento dei beni dell’impresa interessata derivante dall’amministrazione straordinaria alla quale tale impresa è sottoposta, e non prima di tale trasferimento. 95 Per quanto riguarda il protocollo di consegna con cui l’ENAE ha conferito all’ETAD il possesso del terreno ABK 266 nonché la parte di littorale antistante, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale protocollo risale al 26 giugno 2018. Di conseguenza, tale consegna sarebbe tardiva, in quanto, secondo la lettera del 1 o dicembre 2010, avrebbe dovuto essere effettuata nei sei mesi successivi alla suddetta lettera. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica ellenica non ha ancora trasmesso una mappa che indichi chiaramente i terreni restituiti allo Stato né elementi di prova del fatto che l’ENAE non utilizzi più tali terreni. 96 In secondo luogo, per quanto riguarda l’importo della penalità, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sulla sua comunicazione SEC (2005) 1658 del 12 dicembre 2005, intitolata «Applicazione dell’articolo [260 TFUE]» ( GU 2007, C 126, pag. 15 ), per proporre che l’importo della penalità giornaliera sia calcolato moltiplicando un forfait di base uniforme di EUR 670 per un coefficiente di gravità pari a 5 su una scala da 1 a 20 e un coefficiente di durata pari a 3, ossia il coefficiente massimo. Il risultato ottenuto sarebbe quindi moltiplicato per un fattore «n», stimato in 3,48 per la Repubblica ellenica, che rispecchi la capacità finanziaria dello Stato membro incriminato e si fondi, a tal fine, sul prodotto interno lordo (PIL) di tale Stato membro e sul numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio. 97 Riguardo al coefficiente di gravità, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, l’effetto pregiudizievole che gli aiuti incompatibili e non recuperati hanno avuto sul settore navale, la considerevole entità dell’aiuto non recuperato e la reiterazione del comportamento illecito di tale Stato membro nel settore degli aiuti di Stato. 98 Riguardo al coefficiente di durata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’inadempimento persiste da vari anni dalla pronuncia della sentenza che accerta l’inadempimento e da oltre 8 anni dalla notifica della decisione 2009/610. 99 Riguardo al fattore «n», la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’evoluzione del PIL della Repubblica ellenica nel corso dell’anno più recente per il quale sono disponibili dati economici affidabili e sulla ponderazione dei voti di tale Stato membro in seno al Consiglio. 100 Riguardo alla ponderazione dei voti in seno al Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la modifica del sistema di voto in seno al Consiglio, a partire dal 1 o aprile 2017, non implichi la necessità di adeguare la propria proposta per il fattore «n». Inoltre, al momento della proposizione del ricorso, il precedente sistema di ponderazione dei voti non sarebbe scaduto. Di conseguenza, il fattore risultante dal precedente sistema di ponderazione dei voti continuerebbe ad essere un’utile base di riferimento per il calcolo delle sanzioni. 101 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una penalità di EUR 34974 al giorno sia adeguata alle circostanze e proporzionata all’asserito inadempimento nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato. 102 La Repubblica ellenica fa valere, in primo luogo, che, con la dichiarazione di credito del 22 marzo 2018, essa ha insinuato al passivo i propri crediti, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, presso l’amministratore straordinario dell’ENAE e che detta società, per mezzo del protocollo del 26 giugno 2018, ha anche conferito il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio concessole in uso, e della parte di littorale antistante. Secondo il medesimo Stato membro, detto conferimento del possesso è una parte importante dell’esecuzione dell’obbligo di recupero degli aiuti di Stato controversi. 103 In secondo luogo, la Repubblica ellenica contesta i coefficienti di gravità e di durata dell’infrazione scelti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 104 A tal riguardo essa fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di una serie di elementi che attenuano la gravità dell’infrazione, come il fatto che l’ENAE non abbia più alcuna attività civile dal 2010 e quindi non eserciti più alcuna pressione concorrenziale su altre imprese del settore navale. Menziona altresì varie difficoltà incontrate durante l’esecuzione della decisione 2009/610 tra cui, in particolare, la decisione del tribunale arbitrale CCI del 27 giugno 2017. Contesta poi l’asserita reiterazione, da parte sua, di un comportamento illecito nel settore degli aiuti di Stato. Per tali ragioni, è dell’avviso che i coefficienti di gravità e di durata non possano essere superiori a 1. 105 Riguardo alla capacità finanziaria, la Repubblica ellenica ritiene, da un lato, che il fattore «n» debba essere aggiornato sulla base dei dati finanziari più recenti. A tal proposito, detto Stato membro fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto della situazione reale dell’economia greca, in particolare del fatto che detto Stato membro è ancora sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico non potendo finanziarsi efficacemente sui mercati finanziari. 106 D’altro lato, la Repubblica ellenica asserisce che il fattore «n» non sia stato calcolato correttamente poiché, dal 1 o aprile 2017, il Trattato ha definitivamente abbandonato il sistema dei voti ponderati in seno al Consiglio e l’ha sostituito con un sistema a doppia maggioranza di Stati membri e di popolazione secondo cui ogni Stato membro ha un solo voto in seno al Consiglio. La Repubblica ellenica osserva quindi che gli Stati membri con la sua stessa popolazione e il suo stesso PIL hanno subìto una grave perdita di influenza in seno al Consiglio. Giudizio della Corte 107 In via preliminare, occorre ricordare che spetta alla Corte, in ciascuna causa e in funzione delle circostanze del caso di specie sottoposto al suo esame, nonché del livello di persuasione e di dissuasione che le appaia necessario, stabilire le sanzioni pecuniarie appropriate, in particolare per prevenire il reiterarsi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 63 ). 108 Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’irrogazione di una penalità è giustificata, in linea di principio, soltanto se l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza perdura fino all’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 64 ). 109 Nel caso di specie, la Repubblica ellenica sostiene che, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, essa ha dato esecuzione agli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010 e nella decisione 2009/610. 110 In proposito, la Repubblica ellenica asserisce di aver insinuato al passivo i propri crediti, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, presso l’amministratore straordinario dell’ENAE e di aver conferito il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio concessole in uso, e della parte di littorale antistante. 111 Per quanto riguarda, innanzitutto, l’argomento attinente all’insinuazione al passivo dei crediti, nel caso di specie è evidente che, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, la Repubblica ellenica non ha iscritto al passivo fallimentare quelli relativi alla restituzione degli aiuti controversi. Infatti, dal fascicolo non risulta che l’amministratore straordinario abbia iscritto tali crediti al passivo fallimentare. Peraltro, ai sensi dell’articolo 77 della legge n. 4307/2014, l’iscrizione formale al passivo fallimentare avviene dopo il trasferimento dei beni dell’impresa interessata derivante dall’amministrazione straordinaria alla quale tale impresa è sottoposta, e non prima del suddetto trasferimento. Orbene, è pacifico che un siffatto trasferimento di beni non ha avuto luogo. Pertanto, la Repubblica ellenica non può utilmente sostenere di aver, con la dichiarazione di credito del 22 marzo 2018, insinuato al passivo i propri crediti nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria presso l’amministratore straordinario dell’ENAE. 112 Ad ogni modo, l’iscrizione al passivo fallimentare dei crediti relativi alla restituzione degli aiuti controversi, di per sé, non è sufficiente a soddisfare l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza che accerta l’inadempimento (sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 103 ). Invero, siffatta iscrizione è considerata, in linea di principio, una misura adeguata idonea a garantire l’eliminazione della distorsione della concorrenza, purché sia seguita o dal recupero integrale dell’importo dei suddetti aiuti o dalla liquidazione dell’impresa e dalla cessazione definitiva delle sue attività, ove un tale recupero rimanga impossibile nel corso della procedura fallimentare (sentenza del 17 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑363/16 , EU:C:2018:12 , punto 42 ). 113 Per quanto riguarda, poi, l’argomento concernente il conferimento del possesso del terreno ABK 266, è sufficiente precisare che, in ogni caso, si tratta soltanto di un’esecuzione parziale dell’obbligo di recupero. Tale trasferimento non garantisce di per sé il recupero integrale degli aiuti di Stato controversi né il rispetto di tutti gli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010. 114 Pertanto, la Repubblica ellenica non può sostenere di aver adottato, alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento. 115 Alla luce di quanto precede, va rilevato che l’inadempimento addebitato alla Repubblica ellenica si è protratto fino all’esame dei fatti di causa da parte della Corte. 116 Ciò posto, la condanna della Repubblica ellenica al pagamento di una penalità costituisce un mezzo finanziario adeguato per incitare quest’ultima ad adottare le misure necessarie per porre fine all’inadempimento accertato e per garantire la piena esecuzione della sentenza che accerta l’inadempimento. 117 Per giurisprudenza costante, la penalità deve essere stabilita in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro che ha omesso di eseguire una sentenza dichiarativa di un inadempimento modifichi il proprio comportamento e ponga fine all’infrazione addebitata (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 68 ). 118 Nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, proporzionata all’inadempimento accertato nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 69 ). 119 Le proposte della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla penalità non possono vincolare la Corte e costituiscono soltanto un’utile base di riferimento. Allo stesso modo, orientamenti come quelli contenuti nelle comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] non vincolano la Corte, ma contribuiscono a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell’azione condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa quando tale istituzione formula proposte alla Corte. Infatti, nell’ambito di un procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, relativo a un inadempimento che persista, da parte di uno Stato membro, nonostante sia già stato constatato in occasione di una prima sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 258 TFUE o dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Corte deve restare libera di fissare la penalità nell’ammontare e nella forma che consideri adeguati per incitare detto Stato membro a porre fine alla mancata esecuzione degli obblighi derivanti dalla summenzionata prima sentenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 70 ). 120 Nel fissare l’importo della penalità, i criteri di base da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva di quest’ultima, ai fini di un’applicazione uniforme ed effettiva del diritto dell’Unione, sono, in linea di principio, la gravità dell’infrazione, la durata della stessa e la capacità finanziaria dello Stato membro in questione. Per l’applicazione di tali criteri occorre tener conto, in particolare, delle conseguenze della mancata esecuzione sugli interessi privati e pubblici nonché dell’urgenza che lo Stato membro interessato si conformi ai propri obblighi (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 71 ). 121 Per prima cosa, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, si deve sottolineare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 124 delle sue conclusioni, il carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato. 122 Infatti, le norme che formano oggetto della decisione 2009/610 e della sentenza che accerta l’inadempimento costituiscono l’espressione di uno dei compiti essenziali conferiti all’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, ossia l’instaurazione di un mercato interno, nonché del protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza, il quale, in forza dell’articolo 51 TUE, costituisce parte integrante dei Trattati e stabilisce che il mercato interno comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata. 123 L’importanza delle disposizioni dell’Unione violate in un caso come quello di specie si riflette segnatamente nel fatto che, con il rimborso degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno, viene eliminata la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato da questi ultimi e che, mediante detta restituzione, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva illegittimamente goduto sul mercato rispetto ai suoi concorrenti (sentenza dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 127 ). 124 Per quanto riguarda l’inadempimento accertato nella presente causa, va ricordato, in primo luogo, che la Repubblica ellenica non ha né recuperato integralmente gli aiuti di Stato controversi né rispettato gli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010. Tuttavia, alla luce del principio ricordato al punto 118 della presente sentenza, secondo cui la penalità deve essere adeguata alle circostanze e proporzionata all’inadempimento accertato, occorre tener conto del fatto che l’ENAE, rappresentata dal suo amministratore straordinario, ha conferito all’ETAD il possesso del terreno ABK 266, compreso il bacino di carenaggio concessole in uso, nonché della parte di littorale antistante e che tale terreno rappresenta una parte importante dei beni inerenti alle attività civili dell’ENAE. 125 In secondo luogo, occorre sottolineare la considerevole entità dell’aiuto non recuperato. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, l’importo da recuperare aumenta costantemente degli interessi applicabili e, al momento dell’udienza, superava EUR 670 milioni, ossia oltre 2,6 volte l’importo iniziale. 126 In terzo luogo, occorre tener conto del fatto che il mercato della costruzione navale è transfrontaliero. Tale settore economico è diffuso in quasi tutti gli Stati membri. Di conseguenza, l’effetto pregiudizievole degli aiuti incompatibili non recuperati avrebbe un impatto sulle imprese non soltanto in Grecia, ma anche nel resto dell’Unione. 127 In quarto luogo, riguardo all’argomento della Repubblica ellenica secondo il quale sussistono circostanze che attenuerebbero la gravità dell’infrazione, in particolare difficoltà come l’ostruzionismo e la mancanza di qualsiasi collaborazione da parte dell’ENAE nell’attuazione degli impegni specificati nella lettera del 1 o dicembre 2010, nonché gli effetti della decisione del tribunale arbitrale CCI del 27 giugno 2017, va ricordato che, per giurisprudenza costante, le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche cui lo Stato membro interessato ha fatto fronte per dare esecuzione ad una decisione che ordina il recupero degli aiuti illegittimi, senza intraprendere alcuna reale iniziativa presso le imprese di cui trattasi al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla [OSCURATO:PERSONA] modalità di esecuzione alternative di tale decisione che consentissero di superare siffatte difficoltà, non possono giustificare l’inosservanza, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto dell’Unione. Lo stesso vale per gli asseriti problemi interni incontrati in sede di esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑481/16 , non pubblicata, EU:C:2017:845 , punto 29 ). Pertanto, in tali frangenti, le difficoltà invocate dalla Repubblica ellenica nel caso di specie non possono essere considerate circostanze attenuanti. 128 Infine, si deve constatare una reiterazione del comportamento illecito di tale Stato membro nel settore degli aiuti di Stato. Infatti, la Repubblica ellenica è stata condannata vuoi nell’ambito di ricorsi ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per mancata attuazione di decisioni di recupero di aiuti, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 1o marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑354/10 , non pubblicata, EU:C:2012:109 ), del 17 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑263/12 , non pubblicata, EU:C:2013:673 ), del 9 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑481/16 , non pubblicata, EU:C:2017:845 ), e del 17 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑363/16 , EU:C:2018:12 ), vuoi nell’ambito di ricorsi ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, terzo comma, CE, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑369/07 , EU:C:2009:428 ). 129 È giocoforza constatare che, nel caso di specie, la violazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato è notevole. 130 Per seconda cosa, per quanto riguarda la durata della violazione, essa deve essere calcolata prendendo in considerazione il momento in cui la Corte valuta i fatti, e non quello in cui quest’ultima viene adita dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 78 ). 131 Pertanto, poiché la Repubblica ellenica non è stata in grado di dimostrare di aver posto fine all’inadempimento del suo obbligo di dare piena esecuzione alla sentenza che accerta l’inadempimento, occorre considerare che detto inadempimento si protrae da oltre sei anni dalla data della pronuncia della suddetta sentenza e presenta, dunque, una durata considerevole. 132 Per terza cosa, per quanto riguarda la capacità finanziaria, e più in particolare la proposta della [OSCURATO:PERSONA] che l’importo di base venga moltiplicato per uno specifico coefficiente applicabile alla Repubblica ellenica, la Corte ha ripetutamente dichiarato che tale metodo di calcolo costituisce un mezzo adeguato per rispecchiare la capacità finanziaria dello Stato interessato, pur mantenendo un divario ragionevole tra i diversi Stati membri (sentenza del 7 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑369/07 , EU:C:2009:428 , punto 123 ). 133 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 132 delle sue conclusioni, la Corte ha costantemente accettato, al fine di calcolare le sanzioni finanziarie, di tener conto del PIL dello Stato membro interessato e del numero di voti di cui esso dispone in seno al Consiglio (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑387/97 , EU:C:2000:356 , punto 88 ; del 25 novembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑278/01 , EU:C:2003:635 , punto 59 ; del 10 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑70/06 , EU:C:2008:3 , punto 48 , e del 4 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑109/08 , EU:C:2009:346 , punto 42 ). 134 Riguardo al criterio del PIL, dalla giurisprudenza della Corte emerge che occorre tenere conto dell’evoluzione recente del PIL di uno Stato membro, quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 81 e giurisprudenza ivi citata). 135 Si deve pertanto tener conto del fatto, da un lato, che il PIL della Repubblica ellenica è diminuito di oltre il 25% tra il 2010 e il 2016 e, dall’altro, che nel 2017 il PIL, per la prima volta dal 2007, è stato in aumento. L’importanza di tale crisi economica è quindi presa in debita considerazione dalla Corte per la determinazione dell’importo della penalità. 136 Riguardo al criterio del numero di voti di cui uno Stato membro dispone in seno al Consiglio, va precisato che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, dal 1 o novembre 2014 ha preso effetto una nuova procedura a maggioranza qualificata: la doppia maggioranza. 137 A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo protocollo, fino al 31 marzo 2017 gli Stati membri potevano ancora chiedere una votazione sulla base della precedente regola di maggioranza qualificata. 138 Per contro, dal 1 o aprile 2017 il sistema dei voti ponderati è sostituito dal sistema a doppia maggioranza secondo cui la maggioranza qualificata è raggiunta se raggruppa il 55% dei membri del Consiglio, o il 72% se la proposta non proviene dalla [OSCURATO:PERSONA] o dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e almeno il 65% della popolazione totale dell’Unione. 139 Tenuto conto delle modalità del nuovo sistema, a doppia maggioranza, e delle sue differenze rispetto al precedente sistema dei voti ponderati, il nuovo sistema a doppia maggioranza non è direttamente applicabile al meccanismo di calcolo delle sanzioni e non può, quindi, sostituire effettivamente per tali finalità il precedente sistema dei voti ponderati. 140 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 140 delle sue conclusioni, il nuovo sistema a doppia maggioranza non fornisce criteri soddisfacenti per determinare in modo adeguato la capacità finanziaria degli Stati membri. 141 Inoltre, va rilevato che, nella sua giurisprudenza posteriore al 1 o aprile 2017, data a partire dalla quale il precedente sistema dei voti ponderati non è più applicabile, la Corte prende in considerazione, ai fini della valutazione della capacità finanziaria degli Stati membri, solo il PIL dello Stato membro interessato (sentenze del 22 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑328/16 , EU:C:2018:98 , e del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 ). 142 In tale contesto, ai fini della valutazione della capacità finanziaria della Repubblica ellenica, non è necessario tener conto del criterio del numero di voti di cui tale Stato membro disponeva in seno al Consiglio o del nuovo sistema a doppia maggioranza, ma occorre basarsi definitivamente sul PIL di tale Stato membro. 143 Per quanto concerne la periodicità della penalità, si deve tenere conto della specificità, invocata dalla Repubblica ellenica, delle operazioni di recupero degli aiuti controversi. 144 Sembra che sarà particolarmente difficile per la Repubblica ellenica giungere entro breve termine ad una piena esecuzione della decisione 2009/610 e, pertanto, della sentenza che accerta l’inadempimento, considerato che le rispettive operazioni non possono essere istantanee e che il loro impatto non può essere percepito immediatamente. 145 Data siffatta peculiarità, è ipotizzabile che detto Stato membro riesca ad aumentare sostanzialmente il grado di esecuzione della decisione 2009/610 senza giungere entro breve termine alla sua piena esecuzione. 146 Ne consegue che l’eventuale accertamento della fine dell’infrazione di cui trattasi potrebbe intervenire solo al termine di un periodo che consenta una valutazione globale dei risultati ottenuti. 147 Pertanto, occorre determinare una penalità semestrale al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare lo stato di avanzamento delle misure di esecuzione della sentenza di cui trattasi, alla luce della situazione esistente al termine del periodo in questione. 148 Occorre così condannare la Repubblica ellenica a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] una penalità di EUR 7294000 per semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza che accerta l’inadempimento, a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla data di piena esecuzione della medesima. Sulla somma forfettaria [OSCURATO:PERSONA] delle parti 149 Per quanto riguarda l’ammontare di una somma forfettaria, la [OSCURATO:PERSONA] propone alla Corte di determinarlo moltiplicando un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione. 150 [OSCURATO:PERSONA] propone di applicare, per il calcolo della somma forfettaria, lo stesso coefficiente di gravità e lo stesso fattore «n» applicati nell’ambito della penalità. Per contro, il forfait di base per calcolare la somma forfettaria sarebbe fissato in EUR 220 al giorno. A differenza che per il calcolo della penalità, un coefficiente di durata non sarebbe applicato in quanto la durata dell’infrazione è già presa in considerazione moltiplicando un importo giornaliero per il numero di giorni di persistenza dell’inadempimento. 151 Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] propone l’irrogazione di una somma forfettaria calcolata moltiplicando l’importo di EUR 3828 per il numero di giorni trascorsi tra la pronuncia della sentenza che accerta l’inadempimento e la data dell’esecuzione, da parte dello Stato membro, dei suoi obblighi o, in mancanza, quella della pronuncia della presente sentenza. 152 La Repubblica ellenica non ha addotto argomenti specifici relativi alla somma forfettaria. Atteso che, per il calcolo di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] applica criteri identici a quelli applicati per il calcolo della penalità, come la gravità e la durata dell’infrazione, si deve tener conto degli argomenti addotti dalla Repubblica ellenica riguardo alla penalità. Giudizio della Corte 153 In via preliminare, va ricordato che la Corte è legittimata, nell’esercizio del potere discrezionale che le è conferito nel settore interessato, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 96 ). 154 La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la fissazione dell’eventuale importo di detta somma devono restare correlati, in ciascun caso di specie, al complesso degli elementi rilevanti relativi tanto alle caratteristiche dell’inadempimento accertato quanto all’atteggiamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all’articolo 260 TFUE. A tal proposito, quest’ultimo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale nel decidere in merito all’irrogazione o meno di una siffatta sanzione e nel determinarne eventualmente l’importo (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 97 ). 155 Nella presente causa, tutti gli elementi di diritto e di fatto che hanno condotto all’accertamento dell’inadempimento costituiscono un indizio nel senso che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione non può non richiedere l’adozione di una misura dissuasiva come l’imposizione di una somma forfettaria. 156 Ciò posto, spetta alla Corte, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, fissare l’importo di detta somma forfettaria in modo che la stessa sia, da un lato, adeguata alle circostanze e, dall’altro, proporzionata all’infrazione commessa (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 99 ). 157 Tra i fattori pertinenti al riguardo figurano, in particolare, elementi quali la gravità dell’infrazione accertata e il periodo durante il quale la stessa si è protratta a partire dalla pronuncia della sentenza che l’ha accertata (sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑251/17 , non pubblicata, EU:C:2018:358 , punto 100 ). 158 Le circostanze del caso di specie di cui occorre tenere conto discendono, in particolare, dalle considerazioni esposte ai punti da 120 a 142 della presente sentenza, relative alla gravità e alla durata dell’infrazione nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. 159 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, costituisce un’equa valutazione delle circostanze di specie la fissazione in EUR 10000000 dell’importo della somma forfettaria che la Repubblica ellenica dovrà pagare. 160 Di conseguenza, occorre condannare la Repubblica ellenica a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma forfettaria di EUR 10000000. Sulle spese 161 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica e l’inadempimento è stato accertato, quest’ultima va condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nella lettera di diffida emessa il 27 novembre 2014 dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, tutte le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑485/10 , non pubblicata, EU:C:2012:395 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. 2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea una penalità di importo pari a EUR 7294000 per ogni periodo di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino alla data di esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia ( C‑485/10 , non pubblicata, EU:C:2012:395 ). 3) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 10000000. 4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il greco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris