CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 22207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le sue istanze didetenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione al residuo dipena in corso di espiazione per i reati di violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamentiin famiglia;rilevato che, con unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,avendo il Giudice specializzato negato l’accesso ai benefici sulla sola scorta della mancataammissione dei fatti per i quali è stato condannato e che è pervenuto alla formulazione di uningiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati,nonostante la rivisitazione del suo agito criminale, la corretta condotta carceraria e ladocumentata prospettiva di attività lavorativa; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione dellemisure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistraturadi sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputatiall’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi iviespressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti lamisura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza chenon ha affatto ancorato il diniego di entrambi i benefici alla mancata prova del ravvedimento,né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità del fatto commesso. Piuttosto, come ècorretto, ha correlato anche a questi elementi l’evoluzione trattamentale del condannato e,senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazione discrezionalefinale, insindacabile in questa sede – a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto diponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando la recente e soloembrionale revisione critica (rispetto al precedente approccio minimizzante banalizzante) ela necessità della sperimentazione preliminare di brevi permessi orari con la madre e con lacompagna, così come attestato nelle due relazioni dell’equipe trattamentale;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che,pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso deltrattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.224029);ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicchéil ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.