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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13256/2026

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difesi dall'avvocato-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1279/2025depositata il 04/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 32/2026Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 13256/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre agli accessori di legge ed eventuali speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocato-ricorrente-controtempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1279/2025depositata il 04/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 32/2026Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 13256/2026Data pubblicazione 08/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.200,00 per compensi, oltre agli accessori di legge ed eventuali speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro
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