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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 16936/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 9003/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la sentenza n. 2637/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e Carlo de Landerset, in proprio e quali titolari dello studio associato di architettura e urbanistica [OSCURATO:PERSONA] chiesero condannarsi la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione al pagamento della somma di € 193.640.037, per compensi professionali, ad essi spettanti per la progettazione di un centro commerciale e per le attività accessorie ad essa; nonché dichiararsi inefficace l’alienazione effettuata dalla convenuta di un cespite immobiliare di proprietà, costituente l’unico bene patrimoniale della società, in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]CSA.

2. Il Tribunale accolse entrambe le domande e la Corte d’appello di Venezia, rigettò l’impugnazione principale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e quella incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione.

3. Avverso la statuizione d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante per fusione la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]) ricorre sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, gli architetti [OSCURATO:PERSONA], Anna de Landerset e Carlo de Landerset.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Con il primo motivo lasocietà ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e segg., 101, 157, 194, 115 cod. proc. civ., 90 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.

La ricorrente lamentain sostanza che i documenti sulla scorta dei quali era stata pronunciata la sentenza erano stati irritualmente acquisiti dal c.t.u., non avendoli la parte attrice tempestivamente prodotti e rileva inoltre che l’eccezione di nullità era stata vanamente sollevata dalla parte odierna ricorrente già nell’udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la prima successiva al deposito della relazione di consulenza. 4.

1. Il motivo è fondato.

Deve qui trovare applicazione il principio di diritto di recente enunciato dalle Sezioni unite, secondo il quale il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - , tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (S.U. n. 3086, 1/2/2022, Rv. 663786-03).

E’ stato altresì affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso(v.

SSUU sentenza cit.) Nel caso in esame,i documenti acquisiti dal c.t.u., anche su sua sollecitazione, dopo la scadenza dei termini processuali, concernono l’intera mole degli elaborati progettuali, nonché atti integrativi successivamente predisposti e depositati presso l’ente locale, come si ricavadal verbale delle operazioni peritali, nel corso delle quali, il consulente aveva chiesto la produzione anche di ulteriore documentazione.

Le conclusioni del consulente giungono dopo l’esame di tali documenti esi fondano sulla base di essi.

La natura percipiente dell’incarico peritale, tenuto conto dell’interpretazione resa dalle S.U., non consente comunque l’acquisizione tardiva, effettuata nel corso delle operazioni, di documenti diretti a provare i fatti principali, nella specie costituiti dagli atti dimostrativi dell’attività professionale che si assume essere stata svolta.

Ben diversamente si deve opinare ove l’acquisizione abbia riguardato, appunto, fatti secondari, avendo la parte già assolto all’onere di provare quelli principali, come nel caso in cui si fosse trattato di verificare pubbliche annotazioni o iscrizioni, relativi a fatti già corroborati dagli elementi di prova offerti dalla parte onerata (ad es. annotazioni catastali).

La circostanza, infine, che- a dispetto di quel che asserisce la ricorrente - dal verbale di causa del 24/9/2007 consta che l’eccezione venne in effetti sollevata dalla GRS non assume rilievo, stante che la posizione della odierna ricorrente è sul punto del tutto assimilabile a quello della GRS, perseguendo entrambe il medesimo scopo e non potendo accettarsi una soluzione che irragionevolmente diversifichi gli effetti.

A ciò aggiungasi che la nullità era stata richiamata anche in appellodalla CSA ( v. sentenza pag. 11 e ricorso per cassazione pag. 15). 4.

1.1. Infine, va disattesa l’eccezione dei controricorrenti, illustrata in memoria, secondo la quale, in assenza d’impugnazione già della sentenza di primo grado, da parte della società debitrice, il terzo, colpito, dall’inefficacia derivante dall’accoglimento dell’azione revocatoria, non potrebbe impugnare la statuizione attinente all’ “an” del credito, oramai intangibile.

Si è, invero, già avuto modo di chiarire che il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l'accertamento dell'entità della somma dovuta, non è opponibile all'acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il convenuto in revocatoria interesse a richiedere un'autonoma pronuncia sull'importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l'atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell'effettiva somma così riconosciuta (Sez. 6, n. 10399, 14/05/2014, Rv. 630958).

Del resto, n el caso in esame, la CSA in appello si era difesa anche sul compenso professionale (cfr. motivi di appello riportati a pag. 8 della sentenza).

5. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la sentenza pronunciata sull’eccezione di nullità della c.t.u.

6. Resta, del pari, assorbito il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o errata applicazione degli artt.1176, 1218, 1460, 1361 e 2222 cod. civ., per avere i Giudici reputato che il compenso fosse dovuto e quantificato in misura congrua, nonostante si fosse trattato di un’opera irrealizzabile per contrasto con le norme urbanistiche.

7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2901, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Si sostiene che ingiustamente la Corte di Venezia aveva reputato provato che la esponente fosse a conoscenza dello specificocredito degli architetti. 7.

1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

La Corte di merito ha osservato che gli attori avevano dimostrato che con l’alienazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la GRS si era privata dell’unico cespite immobiliare facente parte del suo patrimonio; che il conseguimento del corrispettivo – anche ove si fosse mantenuto integro nella libera disponibilità della società alienante (che tuttavia prospetta l’esistenza di altri creditori, seppure “incerti”) unitamente alla licenza di esercizio già conseguita per la gestione del centro commerciale – non avrebbe comunque scongiurato il rischio di ostacolare il soddisfacimento del credito: rischio di per sé sufficiente a configurare il pregiudizio che la norma tutela (Cass. Civ. nn. 21492/2011, 5972/2005), trattandosi di denaro e di un provvedimento abitativo di natura amministrativa concesso ad personam, a sua volta monetizzabile solo a determinate e selettive condizioni .

Soggiunge, indi, che il Tribunale aveva correttamente desunto la consapevolezza in capo all’acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dal fatto che mediante il contratto di compravendita del 13.11.1998, G.R.S. si era spogliata di tutto il proprio patrimonio immobiliare, anche a prescindere dalla congruità del corrispettivo (peraltro incongruamente inferiore al prezzo pagato per l’acquisto, risalente al 1993 (…) degli stessi beni da parte della dante causa GRS), posto che l’appellante principale C.S.A. ha ammesso –nella propria comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2003 – di essere a conoscenza dell’esistenza dello specifico credito degli architetti .

Trattasi, all’evidenza, di apprezzamento di merito in questa sede incensurabile.

È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

8. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.2901 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte locale ammesso le richieste prove istruttorie. 8.

1. Il motivo è inammissibileperché non attinge la principale e decisiva “ ratio decidendi ” : l a Corte di merito ha reputato che le istanze di prova orale fossero state abbandonate nel corso del giudizio di primo grado(v. pag. 16 sentenza).

Quanto all’altra ratio sul capitolo di prova n. 2 ( generici tà e irrilevanza dei capitoli), la doglianza mira a censurare inammissibilmente una valutazione di merito sufficientemente motivata avendo la Corte escluso sia l’illegittimità della trascrizione della domanda sia il nesso causale tra tale condotta e l’imposizione del contributo e della fideiussione a garanzia della cancellazione della trascrizione, nell’ambito degli accordi intervenuti tra CSA e Consorzio ZAI (v. sentenza pag. 16).

9. Cassata con rinvio la sentenza, limitatamente a quanto sopra esposto, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo e inammissibili il quarto e il quinto; cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 9003/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la sentenza n. 2637/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e Carlo de Landerset, in proprio e quali titolari dello studio associato di architettura e urbanistica [OSCURATO:PERSONA] chiesero condannarsi la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione al pagamento della somma di € 193.640.037, per compensi professionali, ad essi spettanti per la progettazione di un centro commerciale e per le attività accessorie ad essa; nonché dichiararsi inefficace l’alienazione effettuata dalla convenuta di un cespite immobiliare di proprietà, costituente l’unico bene patrimoniale della società, in favore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]CSA. 2. Il Tribunale accolse entrambe le domande e la Corte d’appello di Venezia, rigettò l’impugnazione principale della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e quella incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. 3. Avverso la statuizione d’appello la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante per fusione la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]) ricorre sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, gli architetti [OSCURATO:PERSONA], Anna de Landerset e Carlo de Landerset. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. Con il primo motivo lasocietà ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e segg., 101, 157, 194, 115 cod. proc. civ., 90 disp. attuaz. cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. La ricorrente lamentain sostanza che i documenti sulla scorta dei quali era stata pronunciata la sentenza erano stati irritualmente acquisiti dal c.t.u., non avendoli la parte attrice tempestivamente prodotti e rileva inoltre che l’eccezione di nullità era stata vanamente sollevata dalla parte odierna ricorrente già nell’udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la prima successiva al deposito della relazione di consulenza. 4. 1. Il motivo è fondato. Deve qui trovare applicazione il principio di diritto di recente enunciato dalle Sezioni unite, secondo il quale il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - , tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (S.U. n. 3086, 1/2/2022, Rv. 663786-03). E’ stato altresì affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso(v. SSUU sentenza cit.) Nel caso in esame,i documenti acquisiti dal c.t.u., anche su sua sollecitazione, dopo la scadenza dei termini processuali, concernono l’intera mole degli elaborati progettuali, nonché atti integrativi successivamente predisposti e depositati presso l’ente locale, come si ricavadal verbale delle operazioni peritali, nel corso delle quali, il consulente aveva chiesto la produzione anche di ulteriore documentazione. Le conclusioni del consulente giungono dopo l’esame di tali documenti esi fondano sulla base di essi. La natura percipiente dell’incarico peritale, tenuto conto dell’interpretazione resa dalle S.U., non consente comunque l’acquisizione tardiva, effettuata nel corso delle operazioni, di documenti diretti a provare i fatti principali, nella specie costituiti dagli atti dimostrativi dell’attività professionale che si assume essere stata svolta. Ben diversamente si deve opinare ove l’acquisizione abbia riguardato, appunto, fatti secondari, avendo la parte già assolto all’onere di provare quelli principali, come nel caso in cui si fosse trattato di verificare pubbliche annotazioni o iscrizioni, relativi a fatti già corroborati dagli elementi di prova offerti dalla parte onerata (ad es. annotazioni catastali). La circostanza, infine, che- a dispetto di quel che asserisce la ricorrente - dal verbale di causa del 24/9/2007 consta che l’eccezione venne in effetti sollevata dalla GRS non assume rilievo, stante che la posizione della odierna ricorrente è sul punto del tutto assimilabile a quello della GRS, perseguendo entrambe il medesimo scopo e non potendo accettarsi una soluzione che irragionevolmente diversifichi gli effetti. A ciò aggiungasi che la nullità era stata richiamata anche in appellodalla CSA ( v. sentenza pag. 11 e ricorso per cassazione pag. 15). 4. 1.1. Infine, va disattesa l’eccezione dei controricorrenti, illustrata in memoria, secondo la quale, in assenza d’impugnazione già della sentenza di primo grado, da parte della società debitrice, il terzo, colpito, dall’inefficacia derivante dall’accoglimento dell’azione revocatoria, non potrebbe impugnare la statuizione attinente all’ “an” del credito, oramai intangibile. Si è, invero, già avuto modo di chiarire che il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l'accertamento dell'entità della somma dovuta, non è opponibile all'acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il convenuto in revocatoria interesse a richiedere un'autonoma pronuncia sull'importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l'atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell'effettiva somma così riconosciuta (Sez. 6, n. 10399, 14/05/2014, Rv. 630958). Del resto, n el caso in esame, la CSA in appello si era difesa anche sul compenso professionale (cfr. motivi di appello riportati a pag. 8 della sentenza). 5. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la sentenza pronunciata sull’eccezione di nullità della c.t.u. 6. Resta, del pari, assorbito il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o errata applicazione degli artt.1176, 1218, 1460, 1361 e 2222 cod. civ., per avere i Giudici reputato che il compenso fosse dovuto e quantificato in misura congrua, nonostante si fosse trattato di un’opera irrealizzabile per contrasto con le norme urbanistiche. 7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2901, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Si sostiene che ingiustamente la Corte di Venezia aveva reputato provato che la esponente fosse a conoscenza dello specificocredito degli architetti. 7. 1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. La Corte di merito ha osservato che gli attori avevano dimostrato che con l’alienazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la GRS si era privata dell’unico cespite immobiliare facente parte del suo patrimonio; che il conseguimento del corrispettivo – anche ove si fosse mantenuto integro nella libera disponibilità della società alienante (che tuttavia prospetta l’esistenza di altri creditori, seppure “incerti”) unitamente alla licenza di esercizio già conseguita per la gestione del centro commerciale – non avrebbe comunque scongiurato il rischio di ostacolare il soddisfacimento del credito: rischio di per sé sufficiente a configurare il pregiudizio che la norma tutela (Cass. Civ. nn. 21492/2011, 5972/2005), trattandosi di denaro e di un provvedimento abitativo di natura amministrativa concesso ad personam, a sua volta monetizzabile solo a determinate e selettive condizioni . Soggiunge, indi, che il Tribunale aveva correttamente desunto la consapevolezza in capo all’acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dal fatto che mediante il contratto di compravendita del 13.11.1998, G.R.S. si era spogliata di tutto il proprio patrimonio immobiliare, anche a prescindere dalla congruità del corrispettivo (peraltro incongruamente inferiore al prezzo pagato per l’acquisto, risalente al 1993 (…) degli stessi beni da parte della dante causa GRS), posto che l’appellante principale C.S.A. ha ammesso –nella propria comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2003 – di essere a conoscenza dell’esistenza dello specifico credito degli architetti . Trattasi, all’evidenza, di apprezzamento di merito in questa sede incensurabile. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 8. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.2901 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte locale ammesso le richieste prove istruttorie. 8. 1. Il motivo è inammissibileperché non attinge la principale e decisiva “ ratio decidendi ” : l a Corte di merito ha reputato che le istanze di prova orale fossero state abbandonate nel corso del giudizio di primo grado(v. pag. 16 sentenza). Quanto all’altra ratio sul capitolo di prova n. 2 ( generici tà e irrilevanza dei capitoli), la doglianza mira a censurare inammissibilmente una valutazione di merito sufficientemente motivata avendo la Corte escluso sia l’illegittimità della trascrizione della domanda sia il nesso causale tra tale condotta e l’imposizione del contributo e della fideiussione a garanzia della cancellazione della trascrizione, nell’ambito degli accordi intervenuti tra CSA e Consorzio ZAI (v. sentenza pag. 16). 9. Cassata con rinvio la sentenza, limitatamente a quanto sopra esposto, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo e inammissibili il quarto e il quinto; cas