CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020. il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] concludeva con note scritte insistendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 55, comma 9, del D.Ivo n. 231 del 2007. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 157 cod. proc. pen.): Il decreto di citazione a giudizio in appello era stato notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., senza effettuare alcuna verifica presso il domicilio eletto dall'imputato; la nullità della notifica del decreto di citazione in appello - che non sarebbe stata notificata all'imputato imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, la notifica all'imputato risulta perfezionata con la procedura prevista dall'art. 157 comma 8 cod. proc. pena (deposito presso la Casa comunale ed invio della raccomandata). Il ricorrente non contestava la legittimità della procedura di notifica adottata (sotto questo profilo il ricorso è generico), ma il fatto che la stessa fosse stata effettuata al difensore invece che all'imputato ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., circostanza che non trova conforto negli atti processuali, dato che la procedura di notifica all'imputato veniva effettuata ai sensi dell'art, 157 comma 8 cod. proc. pen. mentre quella al difensore attraverso l'invio di una comunicazione via "pec" a lui specificamente diretta. Non si versa dunque in un caso di "omessa" notificazione, l'unica che determina la nullità assoluta invocata. Sul tema si riafferma, infatti, che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria dì cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i