CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 25406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN. 5868-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore; -intimato - avverso la sentenza n. 1516/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/07/2017; Ric. 2018 n. 05868 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato in data 02/08/2011, [OSCURATO:PERSONA] si opponeva al decreto ingiuntivo n. 210/2011 emesso dal Tribunale di Torino in data 11 gennaio 2011,con il quale veniva ingiunto alla medesima, su istanza della [OSCURATO:PERSONA], di pagare la somma di euro 338.000,00, Iva inclusa,chiedendo che venisse revocato il decreto opposto e fosse rigettata ogni domanda formulata dalla controparte nei suoi confronti. Esponeva di avere acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA], della quale era stata nominata all’atto della costituzione, amministratrice,un alloggio sito in Torino, P iazza B odoni , n. 3, al prezzo di euro 468.000,00,pagato per euro 100.000,00 quale accollo di mutuo e per il restante importo versato al venditore, come risultava dalla quietanza di pagamento contenuta nella scrittura 01/02/2011 che produceva. 2. Si costituiva in giudizio la C ucco I mmobiliare S rl ., eccependo che il documento prodotto non poteva ritenersi costituire una quietanza di pagamento perché proveniente da tale signor [OSCURATO:PERSONA], privo di poteri di rappresentanza della società; che la compravendita era provata dall'atto e che la Ferro si era limitata ad accollarsi una quota di mutuo e a versare l'importo dell'Iva sull'importo pattuito ma era ancora debitrice di euro 338.000,00. 3. Con sentenza n. 120/2015 del 9/01/2015, il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione, confermando integralmente il decreto n. 210/2011, dopo la riassunzione del processo per Ric. 2018 n. 05868 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -3- sopraggiunta dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l’erroneità della sentenza: per avere ritenuto che il documento del 20 dicembre 2006 non potesse ritenersi quietanza liberatoria per il residuo prezzo; per avere erroneamente valutato la portata del patto fiduciario intercorso con i signoriGuido e [OSCURATO:PERSONA] dalle deposizioni rese dai testi e dal contenuto della co rrispondenza con gli stessi intercorsa; per avere erroneamente valutato il mancato pagamento del prezzo pattuito nella compravendita e per avere erroneamente distribuito l'onere probatorio tra le parti. 5. La Corte di Appello di Torino, con sentenzan. 1516/2017, resa in contradditorio con il [OSCURATO:PERSONA] costituito in giudizio, respingeva l’appello confermando integralmente la decisione del primo giudice. 6. Nei confronti di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidando le sue censure a quattro motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza del giudice di seconda istanza laddove la stessa ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione l'esistenza di un patto fiduciario tra la m e desima e l'amministratore di fatto della C ucco [OSCURATO:PERSONA], Guido C allegaro , per violazione dell'art . 116 c.p.c. in relazione all'art . 360 co mma 1 n . 3 c . p . c . , per avere manifestamente travisato il vero significato e la corretta valenza Ric. 2018 n. 05868 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -4- del documento prodotto sub doc. n. 3 (id est, il patto fiduciario del 17 gennaio 2007), con conseguente non corretta ricostruzione della quaestio facti ed errata applicazione dell a norma di diritto. 2.-Il secondo motivo , correlato al primo, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la scrittura in data 20/12/2006 stipulata tra la Ferro e il C allegaro quale mero accordo tra soggetti privati,che in nessun modo coinvolge la società C ucco [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art . 116 c .p.c. in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 nonché n . 5 c . p . c . 3. - Il terzo motivo di ricorso critica l'affermazione della sentenza gravata secondo la quale la Ferro non avrebbe provato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la rappresentanza della società verso i terzi e che comunque risultasse del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso fosse amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art . 2 697 c.c., 2384 c.c. e degli artt. 1362, 1367 e 1371 c.c. in relazione all'art 360 co 1, n. 3. Per la ricorrente la Corte distrettuale ha compiuto un’erronea valutazione e interpretazione delle prove, non analizzando puntualmente la scrittura di patto fiduciario e la dichiarazione del Callegaro di estinzione dell’obbligazione. 4.-Con il quarto motivo si duole la ricorrente che la sentenza abbia violato gli artt.116 c. p . c . , 1362 , 1367 e 1371 c .c. e 2733 e 2734 c.c., in relazione all'art.360 co mma 1, n. 3, per avere il giudice di secondo grado erroneamente valutato le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di interrogatorio formale. 5.-Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso, che ripropongono i motivi di appello già esaminati e respinti dalla Corte distrettuale,sono incentrati Ric. 2018 n. 05868 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -5- sulla violazione dell’art. 116 c.p.c., compreso il terzo motivo che non contiene la norma nella sua rubrica ma la propone nello svolgimentodel mezzo di ricorso. Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che la violazione dell’art. 116 c .p.c. sia configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774/2022; n. 1229/2019; Cass., Sez. Un., n. 15486/2017). Queste ipotesi risultanoestranee alla decisione in esame. Ove poi si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova- come nel caso in esame - la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. S.U. n. 20867/20 ) . Nel caso di sp ecie tale censura è preclusa ai sensi dell’art. 348 ter comm a 4 e 5 c .p.c. , data la presenza di “ doppia conforme ”, n on senza ricordare che, in relazione al vigente testo di questa norma, “ qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante” – ed è tale il casode quo – “ l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo” (Cass., SS.UU. n. 8053/2014). Dietro il dedotto mezzo di ricorso ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., i motivi non censurano un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ma sostanzialmente un vizio di Ric. 2018 n. 05868 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -6- motivazione(errata valutazione e interpretazione delle prove), inammissibile per la già richiamata sussistenza d ella doppia conforme. Peraltro, la motivazione della sentenza, che ha preso specificamente in considerazione tutte le prove costituite e costituende, appare incentrata su un corretto iter logico e immune da censure sul piano giuridico anche qualora si intendessero riferire i vizi dedotti dalla ricorrente al paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., posto che emerge chiaramente dalla decisione il fatto che non fosse stato provato il pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo (attraverso l'interrogatorio formale e l’escussione dei testi) e correttamente le scritture private (patto fiduciario e dichiarazione di “quietanza”) sono state ritenute inopponibili al fallimento. Non si può prospettare, dunque, nessuna violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. (terzo motivo), il quale, censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura”– come nel ricorso in oggetto – “ sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, ancora una volta entro i ristretti limiti del ‘nuovo’art.360 c.p.c., n. 5)”(Cass. n. 13395/2018; Cass., n. 18092/2020). Inammissibile è infine anche la doglianza relativa alla violazione di norme di interpretazione(artt. 1362, 1367 e 1371 c.c.), riferita genericamente nel terzo e nel quarto motivo agli accordi e alle dichiarazioni delle parti. L 'interpretazione di un Ric. 2018 n. 05868 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -7- atto negoziale è infatti un tipico accertamento in fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse non nei casi di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale: ma nei motivi di ricorso manca il puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), nonché l’ulteriore precisazione del modo e delle considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato, che condizionano l’ammissibilità delle censure avanzate al riguardo, “con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa”(Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). 6.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è ragione di statuire sulle spese, stante l’assenza di difese svolte in questa sede dall’intimato. 7.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 05868 sez. S2 -ud. 16-11-2022 -8- unificato pari a quello dovu