CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 19552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20383-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.2546/2022 depositata il 12/07/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 20383 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 2 - -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude perché sia dichiara ta la giurisdizione del Giudice di pace. Rilevato che: Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al Giudice di Pace di Catania l’ordinanza –ingiunzione di pagamento n. 171 del 27 luglio 2017 con la quale il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro- tempore, gli ingiunse il pagamento della somma di euro 413,17 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 12 - 17 e 39 del Regolamento comunale Affissioni e Pubblicità, oltre spese di notifica. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Catania, con sentenza n. 464/18, depositata il 28 febbraio 2018, dichiarò “inammissibile il ricorso per incompetenza funzionale del giudice adito”, recte declinò la propria giurisdizione, ritenendo sussistere in materia la giurisdizione del giudice tributario. Riassunto tempestivamente il giudizio dal ricorrente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Catania, quest’ultima, con ordinanza n. 2546/2022, depositata il 12 luglio 2022, ritenendosi a sua volta priva di giurisdizione, sollevò, quindi, regolamento d’ufficio di giurisdizione, rimettendo gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte affinché dichiarassero la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Giudice di Pace di Catania) sulla controversia in esame. In vista dell’odierna adunanza camerale il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 – ter Ric. 2022 n. 20383 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 3 - cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice di pace. Le parti del giudizio di merito non hanno svolto difese in questa fase. Considerato che: 1. Risulta dagli atti che l’atto oggetto dell’originaria impugnazione da parte del destinatario è costituito da ordinanza – ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Catania ai sensi dell’art. 18 della l. 24 novembre 1981, n. 689 in relazione alla violazione degli artt. 12 – 17 e 39 del Regolamento comunale Affissioni e Pubblicità. 2. Ciò premesso, va richiamato quanto già osservato in materia da queste Sezioni Unite (cfr. Cass. SU, ord. 17 aprile 2009, n. 9144) nell’interpretazione di quanto disposto dall’art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, successivamente abrogato dall’art. 1, comma 847, della l. 27 dicembre 2019, n. 160. Detta norma, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, stabilisce, per quanto rileva in questa sede, al comma 1, che «[i]l comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi». 3. A ciò consegue, come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero, constatato che nel caso di specie le sanzioni di cui all’ordinanza – ingiunzione di pagamento impugnata sono state irrogate per violazione delle prescrizioni dettate dalle succitate norme del regolamento comunale in tema di affissioni, che, avendo esse Ric. 2022 n. 20383 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 4 - natura amministrativa e non tributaria, la giurisdizione debba essere radicata in capo al giudice ordinario, dovendo ritenersi quindi corretta l’originaria instaurazione della controversia da parte del ricorrente dinanzi al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7, terzo comma, cod. proc. civ. 4. Nulla è a disporsi riguardo alle spese. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite