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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 29534/2026

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09/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d’appello di Napoli, qualegiudice dell’esecuzione, applicava l’istituto della continuazione alle sentenze dicui alla richiesta difensiva presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la pena complessiva irrogata in anni 11, mesi 4 di reclusione edeuro 2.900 di multa.2.

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunciala violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen., nonché per mancanza,contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corted’appello non avrebbe ridotto in maniera sufficiente la pena finale.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per unadichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.2.

Come affermato da questa Corte con Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021,Rv. 282269 - 01, “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene)”.3.

Il provvedimento impugnato si discosta dai criteri applicativi così definitiin materia di continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen.

La motivazione, infatti,non esplicita i passaggi logico-argomentativi posti a fondamento delladeterminazione degli aumenti per i reati satellite, né i criteri adottati per la loroquantificazione, impedendo così di verificare sia la correttezza del procedimentodi commisurazione della pena sia il rispetto dei necessari requisiti di proporzionee ragionevolezza della sanzione complessivamente irrogata.4.

Da ciò deriva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnatarelativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo esame alla Corte d’appello di Napoli.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINOche ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d’appello di Napoli, qualegiudice dell’esecuzione, applicava l’istituto della continuazione alle sentenze dicui alla richiesta difensiva presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rideterminando la pena complessiva irrogata in anni 11, mesi 4 di reclusione edeuro 2.900 di multa.2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conrituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunciala violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen., nonché per mancanza,contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corted’appello non avrebbe ridotto in maniera sufficiente la pena finale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per unadichiarazione d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.2. Come affermato da questa Corte con Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Rv. 282269 - 01, “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene)”.3. Il provvedimento impugnato si discosta dai criteri applicativi così definitiin materia di continuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen. La motivazione, infatti,non esplicita i passaggi logico-argomentativi posti a fondamento delladeterminazione degli aumenti per i reati satellite, né i criteri adottati per la loroquantificazione, impedendo così di verificare sia la correttezza del procedimentodi commisurazione della pena sia il rispetto dei necessari requisiti di proporzionee ragionevolezza della sanzione complessivamente irrogata.4. Da ciò deriva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnatarelativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio pernuovo esame alla Corte d’appello di Napoli. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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