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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 11519/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30319/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, ribaditi con la memoria in data 9 febbraio 2026; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura l'eccessività degli aumenti operati a titolo di continuazione e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello evidenzia correttamente come entrambe le questioni fossero già state devolute alla Suprema Corte, che - nella sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio - aveva già satuito nel senso della logicità della motivazione della Corte d'appello tanto in relazione agli aumenti quanto in relazione alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (si vedano pp. 2-3 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di annullamento con rinvio); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

1. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11519 -26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3829/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30319/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30319/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, ribaditi con la memoria in data 9 febbraio 2026; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura l'eccessività degli aumenti operati a titolo di continuazione e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello evidenzia correttamente come entrambe le questioni fossero già state devolute alla Suprema Corte, che - nella sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio - aveva già satuito nel senso della logicità della motivazione della Corte d'appello tanto in relazione agli aumenti quanto in relazione alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (si vedano pp. 2-3 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di annullamento con rinvio); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30319/25 [OSCURATO:PERSONA]             OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.); Esaminati  i motivi di ricorso, ribaditi con la memoria in data 9 febbraio 2026; Ritenuto  che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura l'eccessività degli aumenti operati a titolo di continuazione e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello evidenzia correttamente come entrambe le questioni fossero già state devolute alla Suprema Corte, che - nella sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio - aveva già satuito nel senso della logicità della motivazione della Corte d'appello tanto in relazione agli aumenti quanto in relazione alle circostanze ex art.  62-bis cod. pen. (si vedano pp. 2-3 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di annullamento con rinvio); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1.                             [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:          11519 -26ANGELO COSTANZO                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3829/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 30319/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha  pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30319/25 [OSCURATO:PERSONA]             OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.); Esaminati  i motivi di ricorso, ribaditi con la memoria in data 9 febbraio 2026; Ritenuto  che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura l'eccessività degli aumenti operati a titolo di continuazione e l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, sono manifestamente infondati, dal momento che la Corte d'appello evidenzia correttamente come entrambe le questioni fossero già state devolute alla Suprema Corte, che - nella sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio - aveva già satuito nel senso della logicità della motivazione della Corte d'appello tanto in relazione agli aumenti quanto in relazione alle circostanze ex art.  62-bis cod. pen. (si vedano pp. 2-3 della sentenza impugnata e pag. 3 della sentenza di annullamento con rinvio); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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