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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13408/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, ch,. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Presidente della Quinta Sezione penale della Corte d'appello di Torino ha dichiarato il non luogo a provvedere - per essere la relativa istanza non di competenza dell'autorità giudiziaria - in ordine alla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto una somma di denaro già in sequestro e di cui era stata già disposta la restituzione, con istanza che al ritiro della medesima fosse delegato il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'errata motivazione, nonché l'erronea interpretazione ed applicazione di legge.

Ha esposto che la somma in sequestro era stata depositata su libretto di risparmio postale aperto a nome dell'imputato sulla base delle generalità fornite al momento dell'arresto e senza esibizione di documento di identità; che, una volta disposta la restituzione della somma, era stato emesso un modello 'C' con il quale l'avente diritto avrebbe dovuto recarsi presso l'ufficio postale per la restituzione della somma, momento nel quale sarebbe però stata necessaria l'esibizione del documento ovvero, in caso di delega a un terzo soggetto, di una procura speciale notarile; ha quindi dedotto che, solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, potesse essere consentito a un terzo - non munito della suddetta procura - di ritirare la somma per conto dell'interessato (impossibilitato, data l'assenza di documenti, anche a conferire la predetta procura speciale).

2. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura.

Si verte, infatti, in questione - nel caso di specie, derivante dall'autorizzazione richiesta all'autorità giudiziaria procedente di consentire la consegna dei beni già sottoposti a sequestro in favore di un delegato - che deve essere fatta latamente rientrare nella nozione di quelle attinenti alla "restituzione delle cose sequestrate", in relazione al disposto dell'art.676, comma 1, cod.proc.pen..

Difatti, in tale ambito va fatta rientrare anche quella di specie nella quale - pure - non si vede intorno alla correttezza del provvedimento di restituzione (specificamente rispetto alla individuazione del soggetto legittimato a ottenere la disponibilità dei beni), bensì solo in ordine alle concrete modalità di attuazione di tale diritto e in puntuale riferimento alla necessaria identificazione del beneficiario di fronte al soggetto incaricato della relativa custodia.

2. Va quindi rilevato che, nella materia in questione, sulla base del combinato del citato artt. 676, comma 1 e dell'art.667, comma 4, cod.proc.pen. il giudice procede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato.

Ne consegue che avverso la stessa non è esperibile il ricorso per cassazione bensì, ai sensi dello stesso art. 667, comma 4, cod.proc.pen., il rimedio dell'opposizione di fronte allo stesso giudice.

Depone in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto.

3. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.

P.Q.

M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, ai sensi dell'art.667, co.4, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, ch,. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Presidente della Quinta Sezione penale della Corte d'appello di Torino ha dichiarato il non luogo a provvedere - per essere la relativa istanza non di competenza dell'autorità giudiziaria - in ordine alla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto una somma di denaro già in sequestro e di cui era stata già disposta la restituzione, con istanza che al ritiro della medesima fosse delegato il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'errata motivazione, nonché l'erronea interpretazione ed applicazione di legge. Ha esposto che la somma in sequestro era stata depositata su libretto di risparmio postale aperto a nome dell'imputato sulla base delle generalità fornite al momento dell'arresto e senza esibizione di documento di identità; che, una volta disposta la restituzione della somma, era stato emesso un modello 'C' con il quale l'avente diritto avrebbe dovuto recarsi presso l'ufficio postale per la restituzione della somma, momento nel quale sarebbe però stata necessaria l'esibizione del documento ovvero, in caso di delega a un terzo soggetto, di una procura speciale notarile; ha quindi dedotto che, solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, potesse essere consentito a un terzo - non munito della suddetta procura - di ritirare la somma per conto dell'interessato (impossibilitato, data l'assenza di documenti, anche a conferire la predetta procura speciale). 2. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di legittimità deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. Si verte, infatti, in questione - nel caso di specie, derivante dall'autorizzazione richiesta all'autorità giudiziaria procedente di consentire la consegna dei beni già sottoposti a sequestro in favore di un delegato - che deve essere fatta latamente rientrare nella nozione di quelle attinenti alla "restituzione delle cose sequestrate", in relazione al disposto dell'art.676, comma 1, cod.proc.pen.. Difatti, in tale ambito va fatta rientrare anche quella di specie nella quale - pure - non si vede intorno alla correttezza del provvedimento di restituzione (specificamente rispetto alla individuazione del soggetto legittimato a ottenere la disponibilità dei beni), bensì solo in ordine alle concrete modalità di attuazione di tale diritto e in puntuale riferimento alla necessaria identificazione del beneficiario di fronte al soggetto incaricato della relativa custodia. 2. Va quindi rilevato che, nella materia in questione, sulla base del combinato del citato artt. 676, comma 1 e dell'art.667, comma 4, cod.proc.pen. il giudice procede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Ne consegue che avverso la stessa non è esperibile il ricorso per cassazione bensì, ai sensi dello stesso art. 667, comma 4, cod.proc.pen., il rimedio dell'opposizione di fronte allo stesso giudice. Depone in tal senso l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 1, Ordinanza n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto. 3. In conclusione, riqualificato il ricorso, gli atti devono essere trasmessi al giudice dell'esecuzione affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. P.Q. M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, ai sensi dell'art.667, co.4, c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Così d
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