CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05056/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza di assegnazione ex art.540 c.p.c. - Regresso del creditore -Inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 1119/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 1119/2023 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso il suo studio, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 90 (presso l’[OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del controricorso,domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 11789/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 25.7.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 16.12.2024 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. N. 1119/23 R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Addario -già creditore procedente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel procedimento esecutivo mobiliare diretto iscritto al N. 21181/2015 R.G.E., definito con ordinanza di assegnazione del 24.3.2017 - convenne in giudizio la predetta società dinanzi al Giudice di pace di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 200,00, oltre accessori, quale imposta di registrazione della predetta ordinanza, da esso attore pagata all’Erario e non rimborsata da [OSCURATO:PERSONA], benché bonariamente richiesta. Con sentenza del 27.9.2019, l’adito Giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda per difetto di interesse ad agire, stante l’esiguità della somma richiesta, compensando le spese. [OSCURATO:PERSONA]Addario propose dunque gravame, che il Tribunale di Roma rigettò con sentenza del 25.7.2022. Osservò il Tribunale che la pretesa attorea era da considerare inammissibile perché le spese di registrazione sono comprese nelle spese processuali del processo esecutivo e possono essere rifuse al creditore solo nel suo ambito, indipendentemente dal fatto che l’esborso non sia stato ancora effettuato, al tempo della decisione. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA]Addario ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti costituite hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato il deposito entro sessantagiorni dalla odierna adunanza camerale . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si lamenta “errorin iudicando sul rigetto della domanda -violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 95 c.p.c., 57 d.p.r. n. 131/1986, 1299 c.c. e 24 cost., nonché dei principi giurisprudenziali in N. 1119/23 R.G. subiecta materia, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3) c.p.c.”, per aver il Tribunale ritenuto applicabile, nella specie, l’art. 95 c.p.c., benché il giudice dell’esecuzione non avesse disposto alcunché, nell’ordinanza di assegnazione, circa le spese di registrazione, con la conseguenza che l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. da esso ricorrente esercitata nei confronti del condebitore solidale ex art. 57 cit. doveva ritenersi pienamente ammissibile. 1.2 -Con il secondo motivo si denunciano “errores in iudicando et in procedendo sulla liquidazione delle spese di lite oltre i massimi della tariffa forense con violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3) c.p.c., nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione ex art. 132, 1 comma, n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4) c.p.c.”, per averlo il Tribunale condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 880,00oltre accessori, superando i massimi tariffari. 2.1 -Preliminarmente, deve rilevarsi che l’ eccezione di null ità della procura ad litemdella controricorrente è fondata e va accolta , giacché non risulta essere stata ritualmente depositata la procura speciale del 19.4.2019 (indicata nella procura a margine del controricorso),in forza della quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe titolare del potere di conferirla. Ne deriva che il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è inammissibile, in quanto firmato da difensore da qualificarsi privo di ius postulandi. 3.1 - Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis). Premesso che, nella specie, si tratta di pignoramento mobiliare diretto presso il debitore [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non v’è dubbio che le spese di registrazione di cui N. 1119/23 R.G. si discute ben possano essere liquidate dal giudice dell’esecuzione nell’ambito dell’ordinanza di assegnazione ex art. 540 c.p.c. (se in tal guisa l’esecuzione, ovviamente, venga definita), non diversamente da quanto accade nell’ambito del pignoramento presso terzi (si veda sul tema, per tutte, Cass. n. 10420/2020). Orbene, con riguardo alla vicenda per cui è processo, delle due l’una: o le spese di registrazione sono da intendersi comunque ricomprese nell’ordinanza ex art.540 c.p.c.emessa dal giudice dell’esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (riportata in ricorso, p. 11); oppurenon lo sono, perché erroneamente non liquidate (e ciò, in ipotesi, per mera dimenticanza dello stesso giudice oanche volutamente). Ritiene la Corte che dalla lettura dell’ordinanzasi ricada in detta seconda ipotesi. Il g.e. ha esplicitamente riconosciuto soltanto alcune spese e non altre; il ricorrente, tuttavia, omette di specificare in ricorso quali tra queste spese siano state denegate, così non consentendo a questa Corte di verificare, in base alla - sola rilevante -mera lettura del ricorso, la potenziale decisività della censura, in violazione dell’art. 366 cit. Non senza dire che, a fronte del tenore letterale dell’ordinanza citata, il creditore avrebbe dovuto quantomeno chiederne la correzione (ove il mancato esplicito riferimento alle spese di registrazione fosse da ascrivere a mera svista del giudice), se non anche opporla ex art. 617 c.p.c. (se tanto dipendesse da un error in iure ) ; ciò non risulta essere avvenuto, sicché non sarebbe stato comunque possibile, per il creditore procedente, avviare una autonoma azione di regresso per il rimborso delle spese di registrazione nei confronti del coobbligato in solido/debitore esecutato, proprio perché - nell’una o nell’altra N. 1119/23 R.G. ipotesi considerata -il deficit nasce da un errore (o da una svista) da parte del giudice deputato a provvedere sulle spese ex art. 95 c.p.c., cioè il giudice dell’esecuzione.Ed è noto che il processo esecutivo è costruito su di un sistema chiuso di rimedi (per tutte, v. Cass. n. 7708/2014 e Cass. n. 718/2024), sicché le sue eventuali irritualità vanno fatte valere soltanto con gli strumenti a tal fine apprestati dall’ordinamento e non con separate ed autonome azioni (tranne il solo caso, che qui non ricorre, di non esperibilità dei primi). 3.1 -Stessa sorte segue il secondo motivo. Difetta, in ricorso, qualsivoglia indicazione della ragione per cui, nel processo d’appello, non sia stata svolta la fase istruttoria, salvo il laconico riferimento alla stessa natura del giudizio d’appello (a p. 15 del ricorso ). In dette condizioni, resta ignota la ragione per cui la fase istruttoria, nella liquidazione dei compensi, non avrebbe dovuto considerarsie tanto costituisce un deficit decisivo, giacché - apprezza ndo la fase istruttoria - la liquidazione in concreto effettuata dal Tribunale, avuto riguardo allo scaglione di riferimento ratione valoris, risult a ricompresa tra il minimo e il massimo della tariffa; in tali casi, come è noto, il giudice non deve specificamente motivare, a tanto dovendo provvedere solo quando si deroghi rispetti ai due limiti di riferimento (v. Cass. n. 89/2021; o, a far tempo dal 2018, solo al secondo, risultando inderogabile il primo). 4.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’inammissibilità del controricorso. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. N. 1119/23 R.G. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello