CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 06575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ;te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] u L L9k-t -1.3v-e-ti, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento di precedente ordinanza disposto dalla Terza sezione di questa Corte, ha rigettato l'istanza di riesame del provvedimento che aveva imposto l'obbligo di presentazione alla p.g., in relazione al reato di cui all'art. 73, c. 4 T.U. Stup. 2. A mezzo del suo difensore, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., in quanto il provvedimento è priva di autonoma valutazione dei motivi addotti dalla difesa; la violazione dell'art. 73 T.U. Stup. e vizio di motivazione avendo ritenuto sussistenti gravi indizi di reità in relazione al predetto reato; violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in relazione al ritenuto pericolo di reiterazione del reato. 3. Il 24.10.2002 è pervenuta comunicazione dell'avv. A.G. Fusaro, difensore del ricorrente, con la quale si dà notizia della sopraggiunta assoluzione dello Zanzurino dal reato ascrittogli e del venir meno della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Come già esposto nella superiore parte narrativa, il ricorrente risulta essere stato posto in libertà a seguito di pronuncia di assoluzione. Secondo l'insegnamento del S.C., in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249002). Nel caso che occupa, oltre a non essere prospettato un simile interesse, esso non è neppure ipotizzabile, trattandosi di ricorso che attinge un provvedimento con il quale si è mantenuta la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., al quale non è pertinente l'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen. 2. Non segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in quanto la carenza di interesse è sopraggiunta all'instaurazione del presente procedimento, senza colpa del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].