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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15082/2026

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[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] Tp1 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n.9469/2021 depositata il 26/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

La [OSCURATO:SOCIETA]., affidataria del servizio di gestione dei parcheggi apagamento non custoditi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] in forza della determinadirigenziale n. 52 del 25 marzo 2009 e del successivo contratto stipulato il1° ottobre 2009, ha ricevuto dall’[OSCURATO:SOCIETA]., per contodel Comune di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento TARSU/TIA n. 01/2012relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale le è stato richiesto ilpagamento dell’importo di euro 1.714,00.2.

La società ha proposto ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Trapani, deducendo l’insussistenza del presupposto impositivoprevisto dall’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, poiché essa non avrebbe avutoalcun possesso o detenzione delle aree di sosta, essendo mero gestore delservizio; ha inoltre sostenuto la non produttività di rifiuti da parte degli stalliin ragione del divieto di cui all’art. 15 del Codice della Strada, nonché altreviolazioni di carattere formale e motivazionale.3.

La CTP di Trapani, con sentenza n. 1009/2016 depositata il 24maggio 2016, ha respinto il ricorso, ritenendo sussistente il presuppostoimpositivo per la TARSU, poiché le aree destinate alla sosta a pagamentorisultano sottratte all’uso generale del suolo pubblico e presentano unafunzione esclusiva, idonea alla produzione di rifiuti.

Ha quindi affermato chela [OSCURATO:PERSONA], quale gestore del servizio, fosse detentrice delle aree e, pertanto,soggetta al tributo.4.

La società ha proposto appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, deducendo nuovamente l’insussistenza delpresupposto impositivo e producendo, nelle more, due sentenze della CTRSicilia (nn. 5065/2019 e 5066/2019), già passate in giudicato, le quali – perannualità differenti ma con identità soggettiva e oggettiva – avevanoaffermato la non debenza della TARSU in capo alla stessa società.

La SOESha quindi chiesto l’applicazione del giudicato esterno.Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/20265.

La CTR Sicilia, con sentenza n. 9469/2021 depositata il 26 ottobre2021, ha respinto l’appello, confermando integralmente la pronuncia diprimo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto irrilevante il giudicato esterno,qualificando come nuova e tardiva la domanda sollevata con la memoria del30 settembre 2021, e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il gestoredel parcheggio rappresenta, di fatto, il soggetto detentore dell’area ed èquindi tenuto alla tassa, posto che i parcheggi sono aree frequentate dautenti e dunque presuntivamente produttive di rifiuti.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato quattro motivi (di cui il terzo articolato in due sottomotivi), cui haresistito il solo Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7.

Successivamente sono state depositate memorie contenentiistanza di rinuncia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’error in procedendo e laviolazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ed ilcontrasto con giudicato esterno e violazione del bis in idem, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3).1.1.

La CTR, pur avendo dato atto del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] didue sentenze della CTR Sicilia (nn. 5065 e 5066/2019) affermate comepassate in giudicato e riguardanti il medesimo rapporto d’imposta tra lestesse parti, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno e sul consequenziale obbligo di conformarsi allaprecedente decisione.

Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovutoriconoscere l’efficacia vincolante di tali sentenze, che avrebbero escluso ladebenza della TARSU proprio in relazione al medesimo rapportocontrattuale di gestione della sosta a pagamento.1.2.

Il Comune eccepisce innanzitutto che la doglianza èinammissibile, poiché l’eccezione di giudicato esterno sarebbe stataintrodotta tardivamente tramite memoria, costituendo domanda nuovaNumero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/2026vietata dall’art. 57 d.lgs. 546/1992.

Aggiunge che, comunque, non visarebbe identità di parti nelle sentenze invocate come giudicato, perché ilComune di [OSCURATO:PERSONA] non era parte dei procedimenti definiti con le sentenze CTRn. 5065/2019 e n. 5066/2019; pertanto, mancherebbe un presuppostoessenziale per configurare un giudicato esterno opponibile.

Sottolineainoltre che il giudicato tributario resta circoscritto allo specifico annod’imposta, non potendo espandersi ad annualità diverse.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa e/oinsufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).2.1.

La CTR, pur richiamando nella parte espositiva l’eccezione digiudicato esterno basata sulle citate sentenze passate in giudicato, avrebbeomesso qualsiasi valutazione autonoma sulla sua applicabilità al casoconcreto.

Tale omissione, secondo il ricorrente, integra un viziomotivazionale, essendo la questione idonea a definire l’intera controversia.2.2.

Il Comune ribadisce che la questione del giudicato esterno erainammissibile e tardiva; pertanto, l’omessa motivazione su di essa noncostituirebbe vizio, essendo la CTR legittimata a non pronunciarsi suquestioni non ritualmente introdotte.

Inoltre, anche nel merito, il giudicatonon sarebbe applicabile per carenza di identità di parti, oggetto e annualità.3.

Con il terzo motivo, articolato in tre distinti sottomotivi, si eccepiscela violazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, dell’art. 7 d.lgs n. 59 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’omessa,errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversiaai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che la CTR avrebbeerroneamente qualificato la [OSCURATO:PERSONA] quale detentrice dell’area e quindisoggetta a TARSU, senza esaminare correttamente il contenuto delcontratto di appalto e senza valutare la giurisprudenza pertinente.3.1.

Il motivo si articola in due sub-motivi, contenenti distintecensure, che si espongono di seguito.Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/20263.2.

Con il primo sotto motivo si contesta la violazione dell’art. 62d.lgs. 507/1993 per errata individuazione della “detenzione”.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 7 cod. della strada, la disponibilitàdell’area di parcheggio resta in capo agli utenti (“automobilisti paganti”),mentre il gestore del servizio svolge solo attività di riscossione e controllo,priva di signoria sull’area.

Richiama la giurisprudenza secondo cui la meragestione della sosta non implica detenzione qualificata idonea a far scattareil presupposto impositivo della TARSU.

Denuncia quindi falsa applicazionedell’art. 62, poiché la CTR avrebbe ritenuto la detenzione in via presuntiva,senza esaminare il regime normativo proprio delle aree di sostaregolamentate.Il controricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale secondocui il gestore del parcheggio rappresenta “di fatto il detentore dell’area”,essendo l’attività esercitata lucrativa e idonea alla produzione di rifiuti in viapresuntiva.

Richiama inoltre precedenti giurisprudenziali (ord. 15440/2017;sent. 17617/2021) che riconoscono la soggezione del gestore al tributo.3.3.

Con il secondo sub-motivo si contesta il difetto di motivazione,per la mancata valutazione del contenuto del contratto di affidamento.Si deduce, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di esaminare laconvenzione tra Comune e [OSCURATO:PERSONA], la quale – secondo il ricorrente –conferisce esclusivamente un servizio e non la disponibilità dell’area.

Ilcontratto prevederebbe che tutto resti nella disponibilità del Comune e degliutenti, con numerose clausole che consentono alla P.A. di modificare,sospendere o sottrarre aree, senza alcuna attribuzione di potere di gestionestrutturale al concessionario.Il controricorrente obietta che la CTR ha correttamente applicatol’orientamento della Cassazione che qualifica come detentore il gestoredell’area, anche indipendentemente dalle specifiche clausole contrattuali,valorizzando la natura lucrativa dell’attività e la presuntiva produzione dirifiuti derivante dall’afflusso di utenti.Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/20264.

Con il quarto motivo si censura la violazione e/o omesso esamedell’art. 62 del d.lgs. 507/1993 e degli artt. 15 e 211 del codice della strada,nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.La CTR avrebbe violato gli artt. 62 d.lgs. 507/1993, 15 e 211 cod.strada e 2697 c.c., affermando apoditticamente che le aree di parcheggiosono “frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti”.

Secondo [OSCURATO:PERSONA],tale affermazione confliggerebbe con l’art. 15 cod. della strada, che vieta diabbandonare rifiuti e impone al trasgressore l’obbligo di ripristino; da ciòderiverebbe che l’area non può considerarsi presuntivamente produttiva dirifiuti in relazione al gestore del servizio.

Si deduce altresì la violazionedell’art. 2697 c.c., sostenendo che spetterebbe alla P.A. dimostrare laconcreta produzione di rifiuti e la riconducibilità degli stessi al gestore e nonagli utenti.Il Comune osserva che la presunzione dell’art. 62 d.lgs. 507/1993 èpienamente operante, e che le aree di parcheggio, per loro natura, sonosoggette ad afflusso quotidiano di utenti e dunque presuntivamenteproduttive di rifiuti.

Ribadisce che l’onere probatorio di superare lapresunzione grava sul contribuente, che non avrebbe fornito alcuna provaidonea.

Sottolinea inoltre che l’art. 15 cod. strada disciplina la condotta degliutenti, non incidendo sul presupposto impositivo in materia di TARSU, cheresta ancorato alla mera detenzione e destinazione dell’area.5.

Con nota del 10 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente harappresentato che le parti, al fine di definire la presente ed altrecontroversie tra le stesse pendenti, hanno congiuntamente condiviso unaccordo transattivo (depositato unitamente e congiuntamente al presenteautorizzazione alla richiesta di sopravvenuta cessazione della materia delcontendere e che la G.M. con successiva deliberazione n° 44 del20.2.2026 ha autorizzato il Sindaco alla rinuncia del presenteNumero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/2026procedimento , concludendo per la presa d’atto della rinuncia concompensazione delle spese.6.

Deve quindi ritenersi cessata, tra le parti, la materia del contenderee va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.Come, difatti, già statuito dalla Corte, nel caso in cui nel corso delgiudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere,con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, nonessendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare undisinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi,una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (v.

Cass., 19 aprile 2023, n.10483; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299;Cass.

Sez.

U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n.19160).7.

Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate trale parti.Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater),trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici dirigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.MLa Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassasenza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti, le spesedell’intero giudizio.Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] Tp1 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n.9469/2021 depositata il 26/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/20261. La [OSCURATO:SOCIETA]., affidataria del servizio di gestione dei parcheggi apagamento non custoditi nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] in forza della determinadirigenziale n. 52 del 25 marzo 2009 e del successivo contratto stipulato il1° ottobre 2009, ha ricevuto dall’[OSCURATO:SOCIETA]., per contodel Comune di [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di accertamento TARSU/TIA n. 01/2012relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale le è stato richiesto ilpagamento dell’importo di euro 1.714,00.2. La società ha proposto ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Trapani, deducendo l’insussistenza del presupposto impositivoprevisto dall’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, poiché essa non avrebbe avutoalcun possesso o detenzione delle aree di sosta, essendo mero gestore delservizio; ha inoltre sostenuto la non produttività di rifiuti da parte degli stalliin ragione del divieto di cui all’art. 15 del Codice della Strada, nonché altreviolazioni di carattere formale e motivazionale.3. La CTP di Trapani, con sentenza n. 1009/2016 depositata il 24maggio 2016, ha respinto il ricorso, ritenendo sussistente il presuppostoimpositivo per la TARSU, poiché le aree destinate alla sosta a pagamentorisultano sottratte all’uso generale del suolo pubblico e presentano unafunzione esclusiva, idonea alla produzione di rifiuti. Ha quindi affermato chela [OSCURATO:PERSONA], quale gestore del servizio, fosse detentrice delle aree e, pertanto,soggetta al tributo.4. La società ha proposto appello dinanzi alla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, deducendo nuovamente l’insussistenza delpresupposto impositivo e producendo, nelle more, due sentenze della CTRSicilia (nn. 5065/2019 e 5066/2019), già passate in giudicato, le quali – perannualità differenti ma con identità soggettiva e oggettiva – avevanoaffermato la non debenza della TARSU in capo alla stessa società. La SOESha quindi chiesto l’applicazione del giudicato esterno.Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/20265. La CTR Sicilia, con sentenza n. 9469/2021 depositata il 26 ottobre2021, ha respinto l’appello, confermando integralmente la pronuncia diprimo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto irrilevante il giudicato esterno,qualificando come nuova e tardiva la domanda sollevata con la memoria del30 settembre 2021, e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il gestoredel parcheggio rappresenta, di fatto, il soggetto detentore dell’area ed èquindi tenuto alla tassa, posto che i parcheggi sono aree frequentate dautenti e dunque presuntivamente produttive di rifiuti.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato quattro motivi (di cui il terzo articolato in due sottomotivi), cui haresistito il solo Comune di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7. Successivamente sono state depositate memorie contenentiistanza di rinuncia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’error in procedendo e laviolazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ed ilcontrasto con giudicato esterno e violazione del bis in idem, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3).1.1. La CTR, pur avendo dato atto del deposito da parte di [OSCURATO:PERSONA] didue sentenze della CTR Sicilia (nn. 5065 e 5066/2019) affermate comepassate in giudicato e riguardanti il medesimo rapporto d’imposta tra lestesse parti, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno e sul consequenziale obbligo di conformarsi allaprecedente decisione. Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovutoriconoscere l’efficacia vincolante di tali sentenze, che avrebbero escluso ladebenza della TARSU proprio in relazione al medesimo rapportocontrattuale di gestione della sosta a pagamento.1.2. Il Comune eccepisce innanzitutto che la doglianza èinammissibile, poiché l’eccezione di giudicato esterno sarebbe stataintrodotta tardivamente tramite memoria, costituendo domanda nuovaNumero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/2026vietata dall’art. 57 d.lgs. 546/1992. Aggiunge che, comunque, non visarebbe identità di parti nelle sentenze invocate come giudicato, perché ilComune di [OSCURATO:PERSONA] non era parte dei procedimenti definiti con le sentenze CTRn. 5065/2019 e n. 5066/2019; pertanto, mancherebbe un presuppostoessenziale per configurare un giudicato esterno opponibile. Sottolineainoltre che il giudicato tributario resta circoscritto allo specifico annod’imposta, non potendo espandersi ad annualità diverse.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa e/oinsufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).2.1. La CTR, pur richiamando nella parte espositiva l’eccezione digiudicato esterno basata sulle citate sentenze passate in giudicato, avrebbeomesso qualsiasi valutazione autonoma sulla sua applicabilità al casoconcreto. Tale omissione, secondo il ricorrente, integra un viziomotivazionale, essendo la questione idonea a definire l’intera controversia.2.2. Il Comune ribadisce che la questione del giudicato esterno erainammissibile e tardiva; pertanto, l’omessa motivazione su di essa noncostituirebbe vizio, essendo la CTR legittimata a non pronunciarsi suquestioni non ritualmente introdotte. Inoltre, anche nel merito, il giudicatonon sarebbe applicabile per carenza di identità di parti, oggetto e annualità.3. Con il terzo motivo, articolato in tre distinti sottomotivi, si eccepiscela violazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, dell’art. 7 d.lgs n. 59 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonché l’omessa,errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversiaai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sostenendo che la CTR avrebbeerroneamente qualificato la [OSCURATO:PERSONA] quale detentrice dell’area e quindisoggetta a TARSU, senza esaminare correttamente il contenuto delcontratto di appalto e senza valutare la giurisprudenza pertinente.3.1. Il motivo si articola in due sub-motivi, contenenti distintecensure, che si espongono di seguito.Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/20263.2. Con il primo sotto motivo si contesta la violazione dell’art. 62d.lgs. 507/1993 per errata individuazione della “detenzione”.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 7 cod. della strada, la disponibilitàdell’area di parcheggio resta in capo agli utenti (“automobilisti paganti”),mentre il gestore del servizio svolge solo attività di riscossione e controllo,priva di signoria sull’area. Richiama la giurisprudenza secondo cui la meragestione della sosta non implica detenzione qualificata idonea a far scattareil presupposto impositivo della TARSU. Denuncia quindi falsa applicazionedell’art. 62, poiché la CTR avrebbe ritenuto la detenzione in via presuntiva,senza esaminare il regime normativo proprio delle aree di sostaregolamentate.Il controricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale secondocui il gestore del parcheggio rappresenta “di fatto il detentore dell’area”,essendo l’attività esercitata lucrativa e idonea alla produzione di rifiuti in viapresuntiva. Richiama inoltre precedenti giurisprudenziali (ord. 15440/2017;sent. 17617/2021) che riconoscono la soggezione del gestore al tributo.3.3. Con il secondo sub-motivo si contesta il difetto di motivazione,per la mancata valutazione del contenuto del contratto di affidamento.Si deduce, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di esaminare laconvenzione tra Comune e [OSCURATO:PERSONA], la quale – secondo il ricorrente –conferisce esclusivamente un servizio e non la disponibilità dell’area. Ilcontratto prevederebbe che tutto resti nella disponibilità del Comune e degliutenti, con numerose clausole che consentono alla P.A. di modificare,sospendere o sottrarre aree, senza alcuna attribuzione di potere di gestionestrutturale al concessionario.Il controricorrente obietta che la CTR ha correttamente applicatol’orientamento della Cassazione che qualifica come detentore il gestoredell’area, anche indipendentemente dalle specifiche clausole contrattuali,valorizzando la natura lucrativa dell’attività e la presuntiva produzione dirifiuti derivante dall’afflusso di utenti.Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/20264. Con il quarto motivo si censura la violazione e/o omesso esamedell’art. 62 del d.lgs. 507/1993 e degli artt. 15 e 211 del codice della strada,nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.La CTR avrebbe violato gli artt. 62 d.lgs. 507/1993, 15 e 211 cod.strada e 2697 c.c., affermando apoditticamente che le aree di parcheggiosono “frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti”. Secondo [OSCURATO:PERSONA],tale affermazione confliggerebbe con l’art. 15 cod. della strada, che vieta diabbandonare rifiuti e impone al trasgressore l’obbligo di ripristino; da ciòderiverebbe che l’area non può considerarsi presuntivamente produttiva dirifiuti in relazione al gestore del servizio. Si deduce altresì la violazionedell’art. 2697 c.c., sostenendo che spetterebbe alla P.A. dimostrare laconcreta produzione di rifiuti e la riconducibilità degli stessi al gestore e nonagli utenti.Il Comune osserva che la presunzione dell’art. 62 d.lgs. 507/1993 èpienamente operante, e che le aree di parcheggio, per loro natura, sonosoggette ad afflusso quotidiano di utenti e dunque presuntivamenteproduttive di rifiuti. Ribadisce che l’onere probatorio di superare lapresunzione grava sul contribuente, che non avrebbe fornito alcuna provaidonea. Sottolinea inoltre che l’art. 15 cod. strada disciplina la condotta degliutenti, non incidendo sul presupposto impositivo in materia di TARSU, cheresta ancorato alla mera detenzione e destinazione dell’area.5. Con nota del 10 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente harappresentato che le parti, al fine di definire la presente ed altrecontroversie tra le stesse pendenti, hanno congiuntamente condiviso unaccordo transattivo (depositato unitamente e congiuntamente al presenteautorizzazione alla richiesta di sopravvenuta cessazione della materia delcontendere e che la G.M. con successiva deliberazione n° 44 del20.2.2026 ha autorizzato il Sindaco alla rinuncia del presenteNumero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/2026procedimento , concludendo per la presa d’atto della rinuncia concompensazione delle spese.6. Deve quindi ritenersi cessata, tra le parti, la materia del contenderee va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.Come, difatti, già statuito dalla Corte, nel caso in cui nel corso delgiudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere,con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, nonessendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare undisinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi,una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (v. Cass., 19 aprile 2023, n.10483; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299;Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n.19160).7. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate trale parti.Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater),trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici dirigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassasenza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti, le spesedell’intero giudizio.Numero registro generale 2373/2022Numero sezionale 4075/2026Numero di raccolta generale 15082/2026Data pubblicazione 19/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 15082/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris