CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2020
Cassazione n. 36095/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
una causa di interruzione automatica del processo ex art. 300, comma 3, c.p.c., per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio personalmente e che, alla luce delle numerose carenze documentali presenti nel fascicolo d'ufficio, il Comune non aveva mai provato né la propria legittimazione attiva (titolarità del rapporto di imposta con [OSCURATO:PERSONA]), né la fondatezza della pretesa tributaria. In data 3 agosto 2010 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice del fratello [OSCURATO:PERSONA], interveniva nel giudizio pendente, aderendo alle posizioni degli appellanti principali. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 61/29/11, re- spingeva l'appello. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- sen, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di procuratrice del fratello Al- fonso [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per la cassazione della sentenza svolgendo nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricor- so. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha concluso chiedendo l'acquisizione del fascicolo di merito non presente in atti per l'esame del primo motivo, ed in subordine il rigetto del primo e secondo motivo e l'accoglimento del terzo, assorbi- ti i restanti sei motivi.R.G.N. 8277-12 All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, per l'odierna udienza, ha concluso per raccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.101 c.p.c. (art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.), atteso che i giudici di appello, nell'avere affermato che la man- cata riassunzione del giudizio entro il termine previsto dall'art. 78 del d.lgs. n. 546 del 1992 eccepita dai contribuenti, sia una questione nuo- va, denoterebbero la leggerezza con cui è stato affrontato il tema della verifica della corretta riattivazione del giudizio dinanzi alla Commis- sione Tributaria Provinciale e la conseguente instaurazione del con- traddittorio, questioni pure sollevate in sede di gravame. I ricorrenti lamentano la inidonea riattivazione della controversia me- diante la semplice trasmissione dell'Elenco degli atti alla Commissione, non accompagnata dalla comunicazione al contribuente della suddetta riattivazione. Il principio sarebbe condiviso anche dalla Circolare 98/E del 23 aprile 1996, che in commento all'art. 78 d.lgs. cit., dispone che "la riattivazione andrà effettuata, a cura dell'ente impositore, mediante la trasmissione degli atti e documenti inerenti alla controversia alla competente [OSCURATO:PERSONA] entro il termine pe- rentorio di sei mesi, decorrenti dalla data di insediamento delle nuove Commissioni, e cioè entro il 30 settembre 1996, dandone comunica- zione al contribuente tenuto a costituirsi in giudizio ai sensi dell'art.R.G.N. 8277-12 22. La decorrenza del suddetto termine senza che la controversia sia stata riattivata comporta, pertanto, l'abbandono definitivo di ogni pre- tesa tributaria da parte degli enti impositori, relativamente alle contro- versie in questione". I contribuenti eccepiscono che dagli atti esistenti nel fascicolo non è dato rinvenire nessuna comunicazione in tal senso inviata da parte del Comune nei confronti della sig. [OSCURATO:PERSONA]. L'omessa comunicazione avrebbe determinato nella successiva fase dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], l'irregolare costituzione del contraddittorio. Si conclude, chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, per non essere stato rispettato l'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, sulla riattivazione della controversia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il Comune si sarebbe reso responsabile di due gravi omissioni : a) la mancata comunicazione della riattivazione della controversia alla parte privata, il che ne ha inibito la costituzione dinanzi alla CTP; b) la trasmissione di un elenco di documenti attinenti la prima fase del procedimento da riattivare, così gravemente carente, da precludere alle parti ed ai giudici ogni valutazione circa la legittimità e la fondatezza nel merito della pretesa impositiva. 1.1. Le critiche sono fondate. L'art. 78 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede. Se alla data indicata non pendono davanti all'autorità giu- diziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado R.G.N. 8277-12 in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituziona- le 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e docu- menti alla commissione tributaria provinciale entro il termine di sei mesi dalla data anzidetta, altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore si intende definitivamente abbandonata. L'art. 79 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, inoltre, che: "Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdi- zionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle par- ti secondo le nuove norme sulla sussistenza tecnica è disposta, ove ne- cessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal pre- sidente della sezione o del collegio rispettivamente con decreto e con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria". Nella fattispecie, dall'esame del fascicolo d'ufficio emerge che non vi è stata alcuna rituale comunicazione agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (dece- duta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]- to, aveva impugnato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] per i tributi locali innanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dal foglio (redatto dalla segreteria della CTP) recante l'indice degli atti e documenti prodotti in primo grado tale adempimento pro- cessuale non risulta. [OSCURATO:PERSONA] della CTP di Roma comunicò, inve- ce, la riattivazione del giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con racco- mandata a/r inviata il 18.12.2008 a [OSCURATO:PERSONA] (dece- duto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che in qualità di destinatario la ricevette in da- ta 23.12.2008. La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo gra- do effettuata ad una persona già deceduta deve considerarsi giuridica- R.G.N. 8277-12 mente inesistente (Cass. n. 11688 del 2001), con la conseguenza che la riattivazione del giudizio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]- ciale non ha avuto alcuna efficacia. La nullità dell'intero procedimento emerge ell'evidenza del fatto che (come rilevato anche dalla Procura Generale) i legittimi contradditori non si costituirono per il giudizio di primo grado e nessuno di questi presenziò all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. sentenza CTP di Roma). 1.2. In ragione di siffatti rilievi, consegue che i giudici di appello non hanno fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo, altresì, er- roneamente la novità della questione proposta, atteso che il vizio della rituale notificazione della riassunzione ha determinato la violazione del principio del contraddittorio, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata per violazione dell'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. 2.11accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento delle restanti Otto censure, con le quali i contribuenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell'art. 79, comma 1 e 2, e 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, la violazione dell'art. 40 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e 300, comma 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2943 e 2946 e 2948 comma 1, n. 4 c.p.c., e degli artt. 115, 117 e 118 R.D. 1175/1931, art. 490, comma 1, c.c. 3.In definitiva, dall'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti consegue la cassazione della sentenza im- pugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può es- R.G.N. 8277-12 sere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario propo- sto dai contribuenti. Le spese di lite di lite dei gradi di merito vanno interamente compensa- te tra le parti, considerato l'andamento della lite, mentre la parte soc- comente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i re- stanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in co