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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01695/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4344/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 7871/2022 depositata il 23/09/2022, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 06/12/2023 e successivamente, all’esito di riconvocazione, in quella del 10/1/2024, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti hanno impugnato avviso di liquidazione e rettifica di imposte ipotecarie e catastali, con ricorso che è stato rigettato in primo e secondo grado.

2. Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, ma successivamente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto sospendersi il giudizio sino al 30 novembre 2025 (data di scadenza dei termini di pagamento delle 10 rate programmate per la definizione agevolata).

3. Nella memoria del 28 settembre 2023 si fa riferimento sia alla rottamazione quater (indicata nel corpo della memoria) sia all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (disposizione indicata nella parte finale della memoria).

4. Nella documentazione prodotta (istanza di definizione, in cui è contenuto anche impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi oggetto dell’istanza, e riscontro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non è parte in questo giudizio) sono richiamati i commi 231-252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione quater) e si fa riferimento agli avvisi/cartelle n. 20620200095066463001 e 20620200095066261000.

Non vi è prova in atti dell’intervenuto pagamento delle rate già scadute.

5. La sentenza impugnata ed il ricorso in esame hanno ad oggetto l’avviso n. 201221T001965000, con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dell’immobile oggetto della compravendita del 26 novembre 2012 e preteso le maggiori imposte di registro ed ipo-catastale, per cui non è evidente il collegamento dell’istanza di definizione agevolata con il presente giudizio.

5. Alla luce di tali premesse è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulla istanza di definizione agevolata presentata (in particolare sulla tipologia e sull’oggetto e conseguentemente sul collegamento dell’istanza con il giudizio in esame e con l’atto impugnato nel presente giudizio), oltre che sugli eventuali pagamenti intervenuti e sugli effetti dell’istanza di definizione agevolata nei confronti dell’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4344/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7871/2022 depositata il 23/09/2022, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 06/12/2023 e successivamente, all’esito di riconvocazione, in quella del 10/1/2024, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorrenti hanno impugnato avviso di liquidazione e rettifica di imposte ipotecarie e catastali, con ricorso che è stato rigettato in primo e secondo grado. 2. Avverso la sentenza di appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, ma successivamente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ed ha chiesto sospendersi il giudizio sino al 30 novembre 2025 (data di scadenza dei termini di pagamento delle 10 rate programmate per la definizione agevolata). 3. Nella memoria del 28 settembre 2023 si fa riferimento sia alla rottamazione quater (indicata nel corpo della memoria) sia all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (disposizione indicata nella parte finale della memoria). 4. Nella documentazione prodotta (istanza di definizione, in cui è contenuto anche impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi oggetto dell’istanza, e riscontro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non è parte in questo giudizio) sono richiamati i commi 231-252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione quater) e si fa riferimento agli avvisi/cartelle n. 20620200095066463001 e 20620200095066261000. Non vi è prova in atti dell’intervenuto pagamento delle rate già scadute. 5. La sentenza impugnata ed il ricorso in esame hanno ad oggetto l’avviso n. 201221T001965000, con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dell’immobile oggetto della compravendita del 26 novembre 2012 e preteso le maggiori imposte di registro ed ipo-catastale, per cui non è evidente il collegamento dell’istanza di definizione agevolata con il presente giudizio. 5. Alla luce di tali premesse è necessario chiedere alle parti chiarimenti sulla istanza di definizione agevolata presentata (in particolare sulla tipologia e sull’oggetto e conseguentemente sul collegamento dell’istanza con il giudizio in esame e con l’atto impugnato nel presente giudizio), oltre che sugli eventuali pagamenti intervenuti e sugli effetti dell’istanza di definizione agevolata nei confronti dell’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], assegnando a tal fine termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chia
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