CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 35309/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6909/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via degli Scipioni n. 268/A; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 3883/2015 depositata il 15.09.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.07.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con la sentenza impugnata la CTR Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Como n. 312/4/14 che, su ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2005 recante recupero di imposte (IRPEF, IRAP e IVA) per operazioni oggettivamente inesistenti su fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]. La CTR aveva motivato la decisione sulle scorta delle ammissioni del Braganò, del pagamento in contanti delle ingenti somme indicatee della genericità delle fatture. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2697, 2727, 2729 c.c. e degli art. 19, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. lamentando quanto segue: - la sentenza si era basatasulle dichiarazioni del Braganò, nonostante il divieto di prova testimoniale e senza tener conto delle difformi dichiarazioni testimoniali rese nell’ambito del giudizio penale conclusosi con l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva visto anche l’accoglimento del ricors o propost o contro l’ avvis o di ac certamento per il 2004 e aveva ottenuto sentenza favorevole dal Giudice del Lavoro di Como con riferimento all’addebito INPS emesso sulla base dell’accertamento fiscale in questione; - la prova della certezza e determinabilità del costo era data dal contenuto delle fatture («prestazioni di manodopera e carpenteria presso i vostri cantieri di [OSCURATO:PERSONA] e varie») che non era generico e trovava conferma nei rapportini di cantiere, mentre non era mai stata contestata l’inerenza di quei costi all’attività del ricorrente. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riguardo alla valenza degli elementi indiziari, al divieto di prova testimoniale ex art. 7 comma 4 d. lgs. n. 546 del 1992 ed ai principi di formazione della prova ex art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto la CTR aveva omesso di valutare, in particolare, le risultanze del giudizio penale conclusosi con l’assoluzione del contribuente. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto appaiono in parte sovrapponibili e sono, per il resto, strettamente connessi, trattando delle medesime questioni sotto diversi angoli visuali. I motivi presentano profili di inammissibilità e, comunque, sono infondati. 2. Entrambi si caratterizzano per l’eterogeneità degli elementi dedotti attraverso la prospettazione di una pluralità di questioni , precedute dalla unitaria elencazione delle norme asseritamente violate, ciò che determina l a loro inammissibilità , se l’esposizione «non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate» (Cass. n. 36881 del 2021) e se richied e un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 2016). Inoltre, le doglianzedevono essere disattese laddove tentano di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivato, proponendo una diversa lettura degli elementi istruttori senza indicare precisi profili di contrarietà a legge della decisione con riguardo al ragionamento presuntivo. Invero, sebbene l’applicazione di presunzioni, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possa sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (su contenuti e limiti di tale controllo, v. Cass. n. 17720 del 2018; Cass. sez. un. n. 1785 del 2018; Cass. n. 9054 del 2022), la critica sfugge al concetto di falsa applicazione quando, come nel caso di specie, si concretizza in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). Non va dimenticato, sul punto, che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 17258 del 2019; Cass. n. 9097 del 2017). Neppure ci si può dolere della mancata considerazione della pronuncia del Tribunale di Como, prodotta nel precedent e grad o di giudizio, perché spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (Cass. n. 27814 del 2020). 3. Va osservata, ancora, l’inammissibilità della produzione, effettuata con il ricorso per cassazione, della sentenza della CTR Lombardia relativa all’anno di imposta 2004, invocata al fine di valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità (Cass. n. 21694 del 2020). Quella produzione, non essendo attinente alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso o del controricorso, è estranea all'ambito previsionale dell'art. 372 c.p.c. ed è, quindi, inammissibile (v. Cass. n. 23483 del 2010; Cass. n. 22376 del 2017). 4. Passando alle questioni che possono superare il vaglio di ammissibilità, vengono in evidenza i rilievi relativi al le fatture contestate dall’Ufficio: deve essere confermato il giudizio della CTR che ha rilevato «la genericità delle fatture, che non riportano alcuna descrizione dettagliata, né dei lavori che sarebbero stati eseguiti, né delle modalità di pagamento delle stesse fatture, né dei cantieri dove i lavori sarebbero stati eseguiti», perché quei documenti non presentano i requisiti richiesti dall’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 - dovendo esse indicare natura, qualità e quantità della prestazione - e quindi non rispondono alle finalità di trasparenza e conoscibilità funzionali alle attività di controllo e verifica dell'Amministrazione finanziaria. La loro irregolarità fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in esse rappresentato e le rende inidonee a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo e alla detrazione dell'IVA (v. Cass. n. 9912/2020 e altra giurisprudenza ivi citata). 5. A ciò si aggiungono le dichiarazioni del Braganò, con riferimento alle quali non vi è stata alcuna violazione del divieto di prova testimoniale in quanto esse sono entrate nel giudizio come dichiarazioni di terzi che valgono come «indizio ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ai fini dell''art. 3 Cost.» (Cass. n. 31588 del 2021). 6. Considerato, infin e, «improbabile» che somme così ingenti (il ricorso indica un imponibile di euro 557.200,00 oltre IVA) potessero esser state pagate in contanti, la CTR ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della fittizietà di quelle fatture e della inesistenza delle operazioni ivi rappresentate, segnalando che ricadeva sul cessionario l’onere di dimostrare «la bontà delle operazioni contestate». Con ciò il giudice d’appello ha fattobuon governo dei principi di questa Corte in materia secondo cui è sufficiente che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spettando al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 17629 del 2018). 7. Quanto, poi, alla sentenza penale, «nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente» (così, testualmente, Cass. n. 3105 del 2014; nello stesso senso, Cass. n. 28174del 2017; Cass. n. 16262 del 2017; Cass. n. 8129del 2012). La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare» (Cass., n. 10578 del 2015; Cass. n. 5720 del 2007). La CTR ha preso in esame quel giudicato penale, il cui esito è stato disatteso, « considerate l’autonomia e l’indipendenza processuale del giudizio tributario» e riten uta « la certezza delle fatture fittizie». 8.Gli elementi evidenziati dal r icorrente risultano inammissibili in quanto si risolvono, ancora una volta, nel tentativo di rimettere in discussione l’accertamento in fatto, insindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente e correttamente motivato (come in questo caso). Si sottolinea che nel giudizio penale alcuni testimoni av evano dichiarato che la ditta Braganò era attiva nei cantieri gestiti dal [OSCURATO:PERSONA] come subappaltatrice e che [OSCURATO:PERSONA] aveva affermatoil falso come ritorsione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva tentato di estorcere trentamila euro, sapendo che era stato «pescato dalla Finanza», ma queste circostanze non privano del valore di presunzioni semplici le dichiarazioni del Braganò e attengono all’apprezzamento demandato al giudice di merito, la cui decisione si è fonda ta su un più ampio quadro presuntivo in forza del quale, come sopra osservato, incombe va su l contribuente l’onere di prova della effettività di quelle prestazioni. 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno reg o late secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ric