CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha cheisto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso straordinario proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 23 settembre 2021, con cui la Corte di Cassazione, sezione prima, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal predetto ricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e di revoca della condanna inflitta dal Tribunale di Roma per violazione dell'art. 6 CEDU. 2 Ricorre ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo errore percettivo di fatto. In particolare, evidenzia che la motivazione posta a sostegno della decisione fa esclusivo riferimento al Tribunale di Velletri quale "giudice di sorveglianza" e non quale giudice dell'esecuzione penale, organo cui si era rivolto l'interessato con l'originaria istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere azionato solo per fare valere errori "materiali" o "di fatto" nei quali possa essere incorsa la Corte di cassazione sull'assunto che siffatti vizi debbano consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti propri del giudizio di legittimità, che si sia risolto nell'inesatta percezione delle risultanze processuali, con determinante influenza nel processo formativo della volontà, tanto da portare a una decisione diversa da quella che, in mancanza, sarebbe stata adottata; sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, esso non può essere proposto per errore di diritto (cfr. Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, Rv. 273062 - 01) e neppure per dedurre "vizi di motivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimedio straordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuaii riguardanti il giudizio di legittimità, da cui deriva una erronea supposizione che dà luogo alla affermazione dell'esistenza di un fatto sicuramente escluso ovvero dell'inesistenza di un fatto indiscutibilmente accertato" (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Rv. 225258 -01). 2. Ciò posto, in linea di principio, ritiene il Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato. 2.1. È vero che la sentenza di cui è stata chiesta la correzione ritiene sufficiente ai fini della declaratoria di inammissibilità la natura del provvedimento impugnato, ritenendolo erroneamente "adottato dai giudici sorveglianza". In realtà, come si evince dalla lettura dell'intera motivazione, l'impugnazione aveva ad oggetto un provvedimento del giudice dell'esecuzione sicché doveva trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale il ricorso straordinario dì cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione 4/( della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. (In motivazione, la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito; c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza dì condanna). Astrattamente il rigetto dell'istanza avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con cui veniva chiesta la declaratoria di nullità del titolo esecutivo e la revoca della condanna inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Roma per violazione dell'art. 6 CEDU era idonea determinare un pregiudizio irreparabile mantenendo fermo il giudicato sicché sotto questo particolare profilo era ammissibile. 2.2. Il divisato errore in cui è incappata la sentenza non è tuttavia decisivo; anzi esso è del tutto indifferente rispetto all'esito del procedimento rimanendo comunque fermo il dato, ricordato ampiamente nella sentenza attinta dal ricorso in esame, che il ricorrente, con l'istanza originariamente rigettata, aveva attivato dinanzi al giudice dell'esecuzione un rimedio non previsto dall'ordinamento processuale. Aveva, infatti, chiesto la declaratoria di nullità del titolo esecutivo o comunque Atrevoca della condanna per violazione dell'art. 6 CEDU in assenza delle condizioni previste dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 >f( del 2011 per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU, ossia la revisione applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione che non implichino un vizio assoluto di responsabilità. In ogni caso, aveva promosso l'incidente di esecuzione senza previamente adire la Corte EDU ed aveva sollecitato l'estensione degli effetti favorevoli di una sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, senza specificarne l'obiettiva ed effettiva portata generale né allegare l'identità di posizione dell'istante rispetto a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i