CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13211/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 17 maggio 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, emessa in data 6 dicembre 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A) e B) ed ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui ai capi A), C), D), E), F) e G) previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 56 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della desistenza volontaria in relazione alla tentata rapina in danno della [OSCURATO:PERSONA] di Pavone del Mella, oltre ad essere aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535) dai giudici dell'appello, è manifestamente infondato. ritenuto che la Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di vizi di logicità, ha affermato che la condotta delittuosa non è stata portata a compimento a causa del comportamento del personale dell'istituto di credito che, opponendosi alla richiesta del ricorrente di farlo entrare in filiale, ha di fatto impedito la realizzazione della rapina. I giudici dell'appello, di conseguenza, hanno ritenuto che l'interruzione della condotta illecita non appare conseguenza di una libera scelta dell'imputato ma effetto di circostanze esterne che hanno reso irrealizzabile il proseguimento dell'azione criminosa (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza di appello) con conseguente assenza del requisito della volontarietà dell'abbandono della azione delittuosa. Attraverso il motivo di ricorso la difesa invoca una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa e delle prove raccolte, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di un percorso argomentativo privo di illogicità manifeste e coerente con gli orientamenti giurisprudenziali sul punto; rilevato, peraltro, che la Corte di merito ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui non è configurabile la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento non per volontaria iniziativa dell'agente ma per fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (vedi Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018 Ferdico, Rv. 272535-01; Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d