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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2024

Cassazione n. 04115/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21262/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrenti - avverso la sentenza n. 734/2023della Corte d’Appello di Napoli, depositata il20. 3.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.11.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente, dirigente scolastico , convenne in giudizio i competenti uffici del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca) per chiedere l’annullamento della sanzionedisciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, che le era stata inflitta per una pluralità di comportamenti contrari ai doveri d’ufficio.

La domanda venne respinta dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza venne confermata dalla Corte d’Appello della medesima città, rigettando il gravame della lavoratrice.

Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

Il Ministero e l’[OSCURATO:PERSONA] regionale per la Campania si sono difesi con controricorso.

Laricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilprimo motiv o di ricorso è rubricato « Sulla violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 , c.p.c. in relazione al combinato disposto dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 24 Cost.».

La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello– pur avendo accertato l’illegittimità della contestazione, per indeterminatezza degli addebiti,con riferimento a tre dei nove episodimenzionati nel provvedimento sanzionatorio – non abbia poi dato conto di tale accertamento nel dispositivo della sentenza.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Oggetto del ricorso avverso la sanzione disciplinare è la sanzione disciplinare stessa, di cui il lavoratore chiede l’annullamento.

Il giudice è chiamato a valutare la legittimità della sanzione inflitta e non singolarmente i f atti posti a fondamento della sanzione, se non nella misura in cui l’accertamento di quei fatti è funzionale alla decisione sulla legittimità della sanzione impugnata.

Conseguentemente, il dispositivo del Tribunale– confermato dalla Corte d’Appello con il rigetto del gravame –non poteva che essere di accoglimento pieno della domanda, con annullamento della sanzione, oppure diaccoglimento parziale, con riduzione d i una sanzione ritenuta sproporzionata rispetto agli addebiti, oppure , come avvenuto, di rigettodella domanda.

Non fa invece parte del decisuml’accertamento dei singoli fatti posti a fondamento della sanzione, sicché questo primo motivo di ricorso per cassazione risulta eccentrico rispetto all’oggetto del processo e della sentenza impugnata.

A maggior ragione sono irrilevanti le considerazioni sulla tardività della contestazione e sulla violazione del diritto di difendersi che la ricorrente svolge sempre e solo «in relazione alle tre contestazioni non specificate».

2. Il secondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c. del combinato disposto degli artt. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e 16 del CCNL ratione temporisapplicabile».La ricorrente ravvisa una contraddizione, nella sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale utilizzato il potere di rideterminare, riducendola, la sanzione, pur avendoaccertato l’illegittimità della contestazione , per indeterminatezza , con riferimento a tre delle nove condotteaddebitate. 2.1.Anche questo motiv o è inammissibile .

La Corte d’Appello, sulla base della sottostante situazione di fatto accertata, ha provveduto, come doveva fare, alla verifica della proporzionalità della sanzioneinflitta considerando le sole condotte correttamente contestate.

Ed è giunta alla conclusione che «È indubitabile, secondo l’adito collegio, che siffatte condotte – da sole, cioè anche a prescindere da quelle genericamente contestate – integrino, stante la pluralità dei comportamenti e la loro reiterazione nel tempo, un vero e proprio modus comportamentale della dirigente Palomba, non incline all’osservanza dei propri doveri d’ufficio e avvezza ad una gestione, quantomeno negligente, dell’istituto scolastico; ciò rende innegabile la particolare gravità delle stesse non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente, essendo le condotte sorrette da consapevolezza e volontà della dirigente.

A tutto ciò consegue che la sanzione … resta proporzionata».

La ricorrente contesta tale valutazione di proporzionalità, ma del tutto genericamente, in quanto nemmeno menziona le condotte correttamente contestate , come invece avrebbe dovuto fare per sostenere che esse non fossero sussumibili nelle fattispecie per le quali l’art. 16 del CCNL per la dirigenza scolastica del 15.7.2010prevede la pena della sospensione fino a sei mesi (sui limiti della censurabilità con il ricorso per cassazione dell’apprezzamento del giudice del merito sulla proporzionalità della sanzione v., ex multis , Cass. nn. 8293/2012; 7948/2011; 24349/2006).

Per il resto, la ricorrente sembra prospettare una sorta di automatismo tra parziale illegittimità degli addebiti e riduzione della sanzione che non trova alcun riscontro nelle norme di diritto che si assumono violate, né neiprincipi che regolano la materia delle sanzioni disciplinari nell’ambito del rapporto di lavoro in generale e delpubblico impiego in particolare.

3. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21262/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro -controricorrenti - avverso la sentenza n. 734/2023della Corte d’Appello di Napoli, depositata il20. 3.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.11.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente, dirigente scolastico , convenne in giudizio i competenti uffici del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca) per chiedere l’annullamento della sanzionedisciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, che le era stata inflitta per una pluralità di comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. La domanda venne respinta dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza venne confermata dalla Corte d’Appello della medesima città, rigettando il gravame della lavoratrice. Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. Il Ministero e l’[OSCURATO:PERSONA] regionale per la Campania si sono difesi con controricorso. Laricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo motiv o di ricorso è rubricato « Sulla violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 , c.p.c. in relazione al combinato disposto dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 24 Cost.». La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello– pur avendo accertato l’illegittimità della contestazione, per indeterminatezza degli addebiti,con riferimento a tre dei nove episodimenzionati nel provvedimento sanzionatorio – non abbia poi dato conto di tale accertamento nel dispositivo della sentenza. 1.1. Il motivo è inammissibile. Oggetto del ricorso avverso la sanzione disciplinare è la sanzione disciplinare stessa, di cui il lavoratore chiede l’annullamento. Il giudice è chiamato a valutare la legittimità della sanzione inflitta e non singolarmente i f atti posti a fondamento della sanzione, se non nella misura in cui l’accertamento di quei fatti è funzionale alla decisione sulla legittimità della sanzione impugnata. Conseguentemente, il dispositivo del Tribunale– confermato dalla Corte d’Appello con il rigetto del gravame –non poteva che essere di accoglimento pieno della domanda, con annullamento della sanzione, oppure diaccoglimento parziale, con riduzione d i una sanzione ritenuta sproporzionata rispetto agli addebiti, oppure , come avvenuto, di rigettodella domanda. Non fa invece parte del decisuml’accertamento dei singoli fatti posti a fondamento della sanzione, sicché questo primo motivo di ricorso per cassazione risulta eccentrico rispetto all’oggetto del processo e della sentenza impugnata. A maggior ragione sono irrilevanti le considerazioni sulla tardività della contestazione e sulla violazione del diritto di difendersi che la ricorrente svolge sempre e solo «in relazione alle tre contestazioni non specificate». 2. Il secondo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c. del combinato disposto degli artt. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e 16 del CCNL ratione temporisapplicabile».La ricorrente ravvisa una contraddizione, nella sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale utilizzato il potere di rideterminare, riducendola, la sanzione, pur avendoaccertato l’illegittimità della contestazione , per indeterminatezza , con riferimento a tre delle nove condotteaddebitate. 2.1.Anche questo motiv o è inammissibile . La Corte d’Appello, sulla base della sottostante situazione di fatto accertata, ha provveduto, come doveva fare, alla verifica della proporzionalità della sanzioneinflitta considerando le sole condotte correttamente contestate. Ed è giunta alla conclusione che «È indubitabile, secondo l’adito collegio, che siffatte condotte – da sole, cioè anche a prescindere da quelle genericamente contestate – integrino, stante la pluralità dei comportamenti e la loro reiterazione nel tempo, un vero e proprio modus comportamentale della dirigente Palomba, non incline all’osservanza dei propri doveri d’ufficio e avvezza ad una gestione, quantomeno negligente, dell’istituto scolastico; ciò rende innegabile la particolare gravità delle stesse non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente, essendo le condotte sorrette da consapevolezza e volontà della dirigente. A tutto ciò consegue che la sanzione … resta proporzionata». La ricorrente contesta tale valutazione di proporzionalità, ma del tutto genericamente, in quanto nemmeno menziona le condotte correttamente contestate , come invece avrebbe dovuto fare per sostenere che esse non fossero sussumibili nelle fattispecie per le quali l’art. 16 del CCNL per la dirigenza scolastica del 15.7.2010prevede la pena della sospensione fino a sei mesi (sui limiti della censurabilità con il ricorso per cassazione dell’apprezzamento del giudice del merito sulla proporzionalità della sanzione v., ex multis , Cass. nn. 8293/2012; 7948/2011; 24349/2006). Per il resto, la ricorrente sembra prospettare una sorta di automatismo tra parziale illegittimità degli addebiti e riduzione della sanzione che non trova alcun riscontro nelle norme di diritto che si assumono violate, né neiprincipi che regolano la materia delle sanzioni disciplinari nell’ambito del rapporto di lavoro in generale e delpubblico impiego in particolare. 3. Dichiarato inammissibileil ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso artico
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