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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 29966/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22723/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.533/2021 depositata il 16/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 22723/2021 Numero sezionale 3767/2025 Numero di raccolta generale 29966/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese.

Così deciso in Roma, il 07/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22723/2021 Numero sezionale 3767/2025 Numero di raccolta generale 29966/2025 Data pubblicazione 13/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22723/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.533/2021 depositata il 16/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 22723/2021 Numero sezionale 3767/2025 Numero di raccolta generale 29966/2025 Data pubblicazione 13/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese. Così deciso in Roma, il 07/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22723/2021 Numero sezionale 3767/2025 Numero di raccolta generale 29966/2025 Data pubblicazione 13/11/2025
Decreto Cassazione n. 29966/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris