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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 17315/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 febbraio 1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona dell'8 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha disposto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2016, il riconoscimento in Italia della sentenza emessa in data 28 ottobre 2021 dal Tribunale della provincia di Bardejov, Repubblica Slovacca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] adducendo due motivi di impugnazione, lamentando, in particolare, violazione di legge e difetto integrale di motivazione in relazione alla rimarcata circostanza in forza della quale il ricorrente, in occasione del processo definito con la sentenza da riconoscere, non sarebbe stato assistito da un difensore slovacco e perché non risulterebbe precisato quale sia il reato, punito dalla legge italiana, al quale ricondurre le condotte commesse dal Silvestrini all'estero fatte oggetto della detta sentenza; rilevato che nella specie l'art. 12, comma 5, del d.

Igs. n. 38 del 2016 - che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive- prevede che la sentenza della Corte di appello con la quale si dispone il riconoscimento " è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69"; ritenuto che , secondo le consolidate indicazioni interpretative rese da questa Corte, il rinvio alla disciplina del ricorso per cassazione di cui all'art. 22 della citata legge n. 69 del 2005 operato dalle diverse normative tramite le quali sono stati attuati in Italia gli strumenti dell'Unione europea per il mutuo riconoscimento delle decisioni penali determina l'applicazione anche delle novelle introdotte dal decreto legislativo n. 10 del 2022 e, tra queste, quella del più breve termine (cinque giorni) per la presentazione dell'impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, Rv. 283466 in tema di d.lgs. n. 161 del 2010; Sez. 6, n. 45887 del 10/11/2022 in tema di d.lgs. n. 37 del 2016); considerato che, nella specie, il termine previsto dall'art. 22 cit., come modificato dalla riforma sopra citata, non è stato rispettato, giacché della sentenza gravata è stata data lettura alle parti 1'8 gennaio 2024 mentre il ricorso risulta inoltrato il 22 gennaio 2024; ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso, decretata nel caso ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice, definite come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle i a Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, r l e legge n. 69 del 2005.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 febbraio 1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona dell'8 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha disposto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2016, il riconoscimento in Italia della sentenza emessa in data 28 ottobre 2021 dal Tribunale della provincia di Bardejov, Repubblica Slovacca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] adducendo due motivi di impugnazione, lamentando, in particolare, violazione di legge e difetto integrale di motivazione in relazione alla rimarcata circostanza in forza della quale il ricorrente, in occasione del processo definito con la sentenza da riconoscere, non sarebbe stato assistito da un difensore slovacco e perché non risulterebbe precisato quale sia il reato, punito dalla legge italiana, al quale ricondurre le condotte commesse dal Silvestrini all'estero fatte oggetto della detta sentenza; rilevato che nella specie l'art. 12, comma 5, del d. Igs. n. 38 del 2016 - che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive- prevede che la sentenza della Corte di appello con la quale si dispone il riconoscimento " è soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69"; ritenuto che , secondo le consolidate indicazioni interpretative rese da questa Corte, il rinvio alla disciplina del ricorso per cassazione di cui all'art. 22 della citata legge n. 69 del 2005 operato dalle diverse normative tramite le quali sono stati attuati in Italia gli strumenti dell'Unione europea per il mutuo riconoscimento delle decisioni penali determina l'applicazione anche delle novelle introdotte dal decreto legislativo n. 10 del 2022 e, tra queste, quella del più breve termine (cinque giorni) per la presentazione dell'impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, Rv. 283466 in tema di d.lgs. n. 161 del 2010; Sez. 6, n. 45887 del 10/11/2022 in tema di d.lgs. n. 37 del 2016); considerato che, nella specie, il termine previsto dall'art. 22 cit., come modificato dalla riforma sopra citata, non è stato rispettato, giacché della sentenza gravata è stata data lettura alle parti 1'8 gennaio 2024 mentre il ricorso risulta inoltrato il 22 gennaio 2024; ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso, decretata nel caso ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice, definite come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle i a Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, r l e legge n. 69 del 2005.
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