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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09311/2023

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atipresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Legnano ( MI ) , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ivrea, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al contro ricorso di costituzione ne l presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 1 2 dicembre 2019, n. 5013/18/2019; ICI ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 12 dicembre 2019, n. 5013/18/2019, la quale, in controversia su impugnazione di quattro avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e parziale versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 201 1 , oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione ad un’area sita in Legnano ( MI ) , della quale essi erano cousufruttuari, ciascuno nella misura del 50%, a seguito di riunione per connessione, ha rigettato gli appelli propost i da i medesimi nei confronti del Comune di Legnano (MI) avverso l e sentenz e depositat e dalla Commissione tributaria provinciale diMilano l’11 maggio 2018, n. 2061/22/2018, ed il 14 settembre 2018, nn. 3730/15/2018 e 3732/15/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure in ordine al valore imponibile dell’area nella misura di € 1.169.000,00, sul presupposto che le difficoltà tecniche di realizzazione del “programma di intervento integrato n. 6”, che era destinato a dare attuazione alle prescrizioni del piano di governo del territorio, non ne precludessero l’utilizzabilità edificatoria;

3. il Comune di Legano (Mi) si è costituito con controricorso;

4. le parti hanno depositato memorie;

5. il ricorso è affidato a due motivi;5.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b, e 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente valutata dal giudice di appello la base imponibile ai fini dell’ICI per la mancata considerazione dell’inedificabilità di fatto e di diritto di un’area adiacente alla linea ferroviaria, in assenza della possibilità di effettuare l’opera obbligatoria (sottopasso) prevista allo scopo; 5.2 c on il secondo motivo, si denuncia violazione e /o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ri tenuta dal giudice di appello l’insussistenza dell’oggettiva incertezza normativa per la disapplicazione delle sanzioni amministrative; [OSCURATO:PERSONA]:

1. p reliminarmente, si segnalano vari precedenti di questa Corte con riguardo all’ICI relativa a precedenti annate (2006, 2007, 2008 e 2009), che hanno affrontato (con decisioni uniformi) la questione dell’inedificabilità di fatto e di diritto della medesimaarea (Cass., Sez. 6^ - 5, 18 febbraio 2020, nn. 3951, 3952 e 3953); 1.1indi, l’eccezione di inammissibilità del primo motivo deve essere disattesa, risolve ndosi quest’ultimo nella corretta prospettazione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto,senza dar luogo ad una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei; 1.2 ciò detto, il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo. 1.3 ai fini della determinazione della base imponibile per la liquidazione dell’ICI,l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, dispone che : « Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»; 1.4 secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione dell'ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504 , che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sulla base di un'aprioristica e del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12273; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8614; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003); 1.5 in altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell'anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede (Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681); 1.6 tali parametri non possono ritenersi esclusivi od esaustivi, poichéaltri possono in via alternativa essere applicati, purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale (Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2021, n. 2347); 1.7 in particolare, si è anche chiarito che, intema di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, mentre, ove il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, cosicché la valutazione del giudice di merito che - investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile - assuma come parametro oggettivo ilprezzo d'acquisto e motivi congruamente le ragioni per cui deve considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14118; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28392; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40694; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; Cass., Sez. 6^- 5, 28 marzo 2022, nn. 9887, 9889 e 9890; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1212); 1.8 nella specie, il giudice di appello ha ritenuto la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento, osservando che: «(…) nel 2009, essendo il terreno compreso in un’area di intervento integrato prevista dal piano generale del Comune di Legnano, la condizione di edificabilità a fini fiscali era sussistente.

La circostanza che per realizzare le condizioni previste dal piano vi fossero difficoltà di carattere tecnico, anche elevati e tali da rendere non vantaggiosa la realizzazione del piano, non induce a diversa conclusione, incidendo invece sul valore dell’area»e concludendo che: «Resta quindi da esaminare la questione del valore dell’area, attribuito dall’Ente in euro 100/mq.

Sotto tale profilo va rilevato chel’avviso di accertamento impugnato non solo appare adeguatamente motivato ma tale motivazione risulta priva di vizi logici.

Vengono prese a riferimento tre diverse perizie realizzate in anni pregressi con valori stimati di euro 119/mq., euro 66/mq. ed euro 105/mq.

Mentre le prime due relazioni sono del 2003, la terza veniva svolta dall’Agenzia del Territorio nel 2013, con stima ancorata al 2005.

Se a ciò si aggiunge il dato offerto dal valore di aree fabbricabili (senza i vincoli del PII n. 6 in cui sono compresi i terreni oggetto di controversia) site nella periferia di Legnano, compreso tra 180 e 210 €/mq, si evince la ragionevolezza del valore stimato dall’ente in 100 €/mq, tale da scontare il valore delle opere viarie imposte ai proprietari e la presenza di zone di rispetto e fasce di tutela»; 1.9 tuttavia, come è stato condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questa Cortetra le medesime parti per l’ICI relativa a precedenti annate, considerando in maniera unitaria ed omogenea tutte le aree ricomprese nel "programma di intervento integrato", la sentenza impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione, nella prospettiva della corretta individuazione del valore ai fini dell’ ICI, le specifiche caratteristiche del suolo di cui i contribuenti sono cousufruttuari, in particolare la circostanza che lo stesso rientrava i n gran parte nella fascia di tutela ambientale - ferroviaria a sud della linea ferroviaria(Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, nn. 3951, 3952 e 3953); 1.10 v a, al riguardo, rammentato che , i n tema di ICI, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio( Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., Sez. 6^-5, 3 aprile 2019, n. 9202);1.11 per cui, pur ammettendosi l’edificabilità de ll’area in questione, la determinazione della base imponibile sulla scorta di una decurtazione forfettaria ed astratta del valore venale unitario (€/mq) di suoli ubicati nella periferia del Comune di Legnano (MI), ma esentati dai vincoli derivanti da un programma di intervento integrato, non costituisce parametro idoneo ex art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504, a tener conto del deprezzamento insito nelle limitazioni e negli oneri imposti dalla soggezione alla fascia di tutela ferroviaria(in special modo, con riguardo alla realizzazione di un collegamento viabilistico a mezzo di sottopasso ferroviario);

2. a l l a stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atipresso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Legnano ( MI ) , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ivrea, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al contro ricorso di costituzione ne l presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 1 2 dicembre 2019, n. 5013/18/2019; ICI ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 12 dicembre 2019, n. 5013/18/2019, la quale, in controversia su impugnazione di quattro avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e parziale versamento dell’ICI relativa agli anni 2010 e 201 1 , oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione ad un’area sita in Legnano ( MI ) , della quale essi erano cousufruttuari, ciascuno nella misura del 50%, a seguito di riunione per connessione, ha rigettato gli appelli propost i da i medesimi nei confronti del Comune di Legnano (MI) avverso l e sentenz e depositat e dalla Commissione tributaria provinciale diMilano l’11 maggio 2018, n. 2061/22/2018, ed il 14 settembre 2018, nn. 3730/15/2018 e 3732/15/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure in ordine al valore imponibile dell’area nella misura di € 1.169.000,00, sul presupposto che le difficoltà tecniche di realizzazione del “programma di intervento integrato n. 6”, che era destinato a dare attuazione alle prescrizioni del piano di governo del territorio, non ne precludessero l’utilizzabilità edificatoria; 3. il Comune di Legano (Mi) si è costituito con controricorso; 4. le parti hanno depositato memorie; 5. il ricorso è affidato a due motivi;5.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b, e 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente valutata dal giudice di appello la base imponibile ai fini dell’ICI per la mancata considerazione dell’inedificabilità di fatto e di diritto di un’area adiacente alla linea ferroviaria, in assenza della possibilità di effettuare l’opera obbligatoria (sottopasso) prevista allo scopo; 5.2 c on il secondo motivo, si denuncia violazione e /o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ri tenuta dal giudice di appello l’insussistenza dell’oggettiva incertezza normativa per la disapplicazione delle sanzioni amministrative; [OSCURATO:PERSONA]: 1. p reliminarmente, si segnalano vari precedenti di questa Corte con riguardo all’ICI relativa a precedenti annate (2006, 2007, 2008 e 2009), che hanno affrontato (con decisioni uniformi) la questione dell’inedificabilità di fatto e di diritto della medesimaarea (Cass., Sez. 6^ - 5, 18 febbraio 2020, nn. 3951, 3952 e 3953); 1.1indi, l’eccezione di inammissibilità del primo motivo deve essere disattesa, risolve ndosi quest’ultimo nella corretta prospettazione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto,senza dar luogo ad una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei; 1.2 ciò detto, il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo. 1.3 ai fini della determinazione della base imponibile per la liquidazione dell’ICI,l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, dispone che : « Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»; 1.4 secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'applicazione dell'ICI, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504 , che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; tali criteri, normativamente determinati, debbono considerarsi tassativi e non possono essere surrogati da valutazioni effettuate sulla base di un'aprioristica e del tutto indimostrata valutazione basata su altri argomenti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12273; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 26 marzo 2021, n. 8614; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003); 1.5 in altri termini, stante il percorso vincolato dettato, in relazione alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , il giudice del merito, investito della questione della corrispondenza del valore venale attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenendo conto dell'anno di imposizione, ai criteri normativi sopra indicati (zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche), formulando una valutazione di merito che, nella misura in cui risulterà congruamente motivata e rispettosa dei parametri normativi, sarà incensurabile in questa sede (Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681); 1.6 tali parametri non possono ritenersi esclusivi od esaustivi, poichéaltri possono in via alternativa essere applicati, purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale (Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2021, n. 2347); 1.7 in particolare, si è anche chiarito che, intema di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, mentre, ove il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, cosicché la valutazione del giudice di merito che - investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile - assuma come parametro oggettivo ilprezzo d'acquisto e motivi congruamente le ragioni per cui deve considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14118; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27807; Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28392; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40694; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; Cass., Sez. 6^- 5, 28 marzo 2022, nn. 9887, 9889 e 9890; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10003; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2023, n. 1212); 1.8 nella specie, il giudice di appello ha ritenuto la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento, osservando che: «(…) nel 2009, essendo il terreno compreso in un’area di intervento integrato prevista dal piano generale del Comune di Legnano, la condizione di edificabilità a fini fiscali era sussistente. La circostanza che per realizzare le condizioni previste dal piano vi fossero difficoltà di carattere tecnico, anche elevati e tali da rendere non vantaggiosa la realizzazione del piano, non induce a diversa conclusione, incidendo invece sul valore dell’area»e concludendo che: «Resta quindi da esaminare la questione del valore dell’area, attribuito dall’Ente in euro 100/mq. Sotto tale profilo va rilevato chel’avviso di accertamento impugnato non solo appare adeguatamente motivato ma tale motivazione risulta priva di vizi logici. Vengono prese a riferimento tre diverse perizie realizzate in anni pregressi con valori stimati di euro 119/mq., euro 66/mq. ed euro 105/mq. Mentre le prime due relazioni sono del 2003, la terza veniva svolta dall’Agenzia del Territorio nel 2013, con stima ancorata al 2005. Se a ciò si aggiunge il dato offerto dal valore di aree fabbricabili (senza i vincoli del PII n. 6 in cui sono compresi i terreni oggetto di controversia) site nella periferia di Legnano, compreso tra 180 e 210 €/mq, si evince la ragionevolezza del valore stimato dall’ente in 100 €/mq, tale da scontare il valore delle opere viarie imposte ai proprietari e la presenza di zone di rispetto e fasce di tutela»; 1.9 tuttavia, come è stato condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questa Cortetra le medesime parti per l’ICI relativa a precedenti annate, considerando in maniera unitaria ed omogenea tutte le aree ricomprese nel "programma di intervento integrato", la sentenza impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione, nella prospettiva della corretta individuazione del valore ai fini dell’ ICI, le specifiche caratteristiche del suolo di cui i contribuenti sono cousufruttuari, in particolare la circostanza che lo stesso rientrava i n gran parte nella fascia di tutela ambientale - ferroviaria a sud della linea ferroviaria(Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, nn. 3951, 3952 e 3953); 1.10 v a, al riguardo, rammentato che , i n tema di ICI, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, fermo restando che l'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone di tener conto, in concreto, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio( Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., Sez. 6^-5, 3 aprile 2019, n. 9202);1.11 per cui, pur ammettendosi l’edificabilità de ll’area in questione, la determinazione della base imponibile sulla scorta di una decurtazione forfettaria ed astratta del valore venale unitario (€/mq) di suoli ubicati nella periferia del Comune di Legnano (MI), ma esentati dai vincoli derivanti da un programma di intervento integrato, non costituisce parametro idoneo ex art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504, a tener conto del deprezzamento insito nelle limitazioni e negli oneri imposti dalla soggezione alla fascia di tutela ferroviaria(in special modo, con riguardo alla realizzazione di un collegamento viabilistico a mezzo di sottopasso ferroviario); 2. a l l a stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 09311/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris