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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45416/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena per i reati posti in continuazione (peraltro indicata dalle stesse parti con la richiesta di patteggiamento) o l'asserita errata qualificazione giuridica di un fatto che non risulti ictu oculi dagli atti; che i ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti e sottoscritti direttamente dai prevenuti in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la determinazione della pena per i reati posti in continuazione (peraltro indicata dalle stesse parti con la richiesta di patteggiamento) o l'asserita errata qualificazione giuridica di un fatto che non risulti ictu oculi dagli atti; che i ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti e sottoscritti direttamente dai prevenuti in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 45416/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris