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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 38536/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 novembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 19 giugno 2019, con la quale, per quanto qui rileva: [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2012 (capo D); [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2012 (capo G).

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendo configurabile lo stesso, neanche sul piano oggettivo, in presenza dell'utilizzazione del meccanismo della inversione contabile; 2) la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto al computo dell'imposta evasa ai fini del superamento della soglia di punibilità, dovendosi calcolare l'Iva al 5%.

3. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di Ventrella, deducendo, con unico motivo di doglianza, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato e alla mancata considerazione della non configurabilità dello stesso in presenza del meccanismo di inversione contabile. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi - che possono essere esaminati congiuntamente in quanto basati su analoghe doglianze - sono inammissibili, per genericità, in quanto non prendono in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata.

Quest'ultima risulta, in ogni caso, pienamente logica e coerente, laddove evidenzia come l'elemento soggettivo emerga dalla connessione dei reati con l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Quanto al meccanismo del reverse charge, la sentenza d'appello spiega come, nel caso di specie, i cedenti non fossero esentati dal predisporre e depositare la dichiarazione a fini Iva, come previsto dall'art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, con ampi riferimenti alla situazione di fatto (pag. 4) del tutto trascurati dai ricorrenti.

Infine, relativamente al superamento della soglia di punibilità, la difesa non formula specifici calcoli idonei a contrastare la motivazione del provvedimento impugnato, la quale fa leva sugli elevati importi delle fatture per operazioni inesistenti, neanche menzionati nei ricorsi.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 19 giugno 2019, con la quale, per quanto qui rileva: [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2012 (capo D); [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2012 (capo G). 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendo configurabile lo stesso, neanche sul piano oggettivo, in presenza dell'utilizzazione del meccanismo della inversione contabile; 2) la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto al computo dell'imposta evasa ai fini del superamento della soglia di punibilità, dovendosi calcolare l'Iva al 5%. 3. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di Ventrella, deducendo, con unico motivo di doglianza, vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato e alla mancata considerazione della non configurabilità dello stesso in presenza del meccanismo di inversione contabile. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi - che possono essere esaminati congiuntamente in quanto basati su analoghe doglianze - sono inammissibili, per genericità, in quanto non prendono in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima risulta, in ogni caso, pienamente logica e coerente, laddove evidenzia come l'elemento soggettivo emerga dalla connessione dei reati con l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Quanto al meccanismo del reverse charge, la sentenza d'appello spiega come, nel caso di specie, i cedenti non fossero esentati dal predisporre e depositare la dichiarazione a fini Iva, come previsto dall'art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, con ampi riferimenti alla situazione di fatto (pag. 4) del tutto trascurati dai ricorrenti. Infine, relativamente al superamento della soglia di punibilità, la difesa non formula specifici calcoli idonei a contrastare la motivazione del provvedimento impugnato, la quale fa leva sugli elevati importi delle fatture per operazioni inesistenti, neanche menzionati nei ricorsi. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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