Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 34824/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILELa Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, composta dai seguenti magistrati: dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consigliere letta l’istanza formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., tendente ad ottenere la correzione dell’errore materiale rinvenibile nell’ordinanza numero 24252/25 della Corte Suprema di Cassazione, resa nel giudizio iscritto al numero 27854 del Ruolo Generale dell’anno 2022, pubblicata in data 31 agosto 2025; visto il decreto del 5 settembre 2025, con il quale è stato aperto il procedimento di correzione de quo, iscritto al numero 17599 del Ruolo Generale dell’anno 2025; rilevato che, effettivamente, nel dispositivo della suddetta ordinanza, per mera dimenticanza, è stata omessa la clausola di antistatarietà, nonostante ne fosse stata richiesta l’apposizione; ritenuto, pertanto, che debba provvedersi alla relativa correzione (cfr. Cass. n. 5082/24), come da dispositivo che segue, mentre nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite del presente procedimento, attesa la sua precipua natura (cfr. Cass.n. 23578/16); P.Q.M dispone che, nell’ordinanza numero 24252/25 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 31 agosto 2025, nel dispositivo, dopo le parole “accessori di legge”, siano aggiunte le Numero registro generale 17599/2025 Numero sezionale 8976/2025 Numero di raccolta generale 34824/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 parole, “con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario e distrattario”; nulla sulle spese di lite del presente procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti Roma, 17 dicembre 2025 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17599/2025 Numero sezionale 8976/2025 Numero di raccolta generale 34824/2025 Data pubblicazione 30/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILELa Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, composta dai seguenti magistrati: dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Consigliere letta l’istanza formulata dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., tendente ad ottenere la correzione dell’errore materiale rinvenibile nell’ordinanza numero 24252/25 della Corte Suprema di Cassazione, resa nel giudizio iscritto al numero 27854 del Ruolo Generale dell’anno 2022, pubblicata in data 31 agosto 2025; visto il decreto del 5 settembre 2025, con il quale è stato aperto il procedimento di correzione de quo, iscritto al numero 17599 del Ruolo Generale dell’anno 2025; rilevato che, effettivamente, nel dispositivo della suddetta ordinanza, per mera dimenticanza, è stata omessa la clausola di antistatarietà, nonostante ne fosse stata richiesta l’apposizione; ritenuto, pertanto, che debba provvedersi alla relativa correzione (cfr. Cass. n. 5082/24), come da dispositivo che segue, mentre nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite del presente procedimento, attesa la sua precipua natura (cfr. Cass.n. 23578/16); P.Q.M dispone che, nell’ordinanza numero 24252/25 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata in data 31 agosto 2025, nel dispositivo, dopo le parole “accessori di legge”, siano aggiunte le Numero registro generale 17599/2025 Numero sezionale 8976/2025 Numero di raccolta generale 34824/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 parole, “con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario e distrattario”; nulla sulle spese di lite del presente procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti Roma, 17 dicembre 2025 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17599/2025 Numero sezionale 8976/2025 Numero di raccolta generale 34824/2025 Data pubblicazione 30/12/2025
Decreto Cassazione n. 34824/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris