CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11289/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completezza della motivazione resa sugli stessi punti; rilevato, inoltre, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 3 con riferimento alla pericolosità della condotta di guida tenuta dall'imputato, che, sebbene riduttivamente ammessa dallo stesso, confermava le affermazioni degli operanti); considerato che anche il secondo e il terzo motivo sono reiterativi e del tutto infondati a fronte della motivazione resa, che esclude la minima offensività della condotta in ragione delle modalità della condotta di guida (a velocità elevata persino nel parcheggio di un centro commerciale, con conseguenti rischi per operanti e terzi estranei, pag. 3-4) e giustifica il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti e della mancanza di comportamenti positivamente apprezzabili (pag.4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de