CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 10.000,00 di multa pronunciata dal GIP del Tribunale di Prato il 5/5/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 22, comma 12 e 12 bis lett. a) D.Lgs 286/1998; Rilevato con il con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, richiamando le considerazioni esposte dal giudice di primo grado e facendo riferimento alla rilevanza del fatto (che coinvolge tre lavoratori) e alla presenza di precedenti penali, ha datato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta congruità della pena e, così, quanto al corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), ciò anche in merito alla possibilità o meno di concedere» beneficio invocato Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C