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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 01511/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], c m i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-t i3 cod. peri. anche sotto il profilo della mancata considerazione della condotta successiva al fatto-reato, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa valutazione operata in sentenza, valutando tutte le componenti dell'azione e l'inserimento della ricettazione della moto in un più ampio contesto delittuoso; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Cort 2, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione compi Essiva della fattispecie concreta, che all'esito della attenta valutazione degli indicatori relativi a la condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività (Sez. 6, n 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311), i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto per il rilievo attribuito alla circ (Istanza che proprio a bordo della moto il ricorrente si era dato alla fuga, puntando contro g i operanti e cagionando loro lesioni (pag. 3); ritenuto che la offensività e gravità del fatto è stata ritenuta non superata i 311'iriziatix,a risarcitoria assunta dall'imputato, invece, oggetto di separata considerazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -) tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], c m i quali si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-t i3 cod. peri. anche sotto il profilo della mancata considerazione della condotta successiva al fatto-reato, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza a fronte della completa valutazione operata in sentenza, valutando tutte le componenti dell'azione e l'inserimento della ricettazione della moto in un più ampio contesto delittuoso; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Cort 2, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione compi Essiva della fattispecie concreta, che all'esito della attenta valutazione degli indicatori relativi a la condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività (Sez. 6, n 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311), i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto per il rilievo attribuito alla circ (Istanza che proprio a bordo della moto il ricorrente si era dato alla fuga, puntando contro g i operanti e cagionando loro lesioni (pag. 3); ritenuto che la offensività e gravità del fatto è stata ritenuta non superata i 311'iriziatix,a risarcitoria assunta dall'imputato, invece, oggetto di separata considerazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu -) tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consiglier stensore P
Sentenza Cassazione n. 01511/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris